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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DI COOPERATIVE
DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI
E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 21 settembre 2005
In attuazione di quanto previsto dalla nota sul mercato del lavoro in
calce all'art. 7, CCNL 22.7.03, le parti
convengono
tenuto conto della sopravvenienza del D.lgs. n. 276/03, di modificare, a
decorrere dalla data di stipula del presente accordo, gli artt. 18 (Lavoro
a tempo parziale) e 24 (Apprendistato) del citato CCNL 22.7.03 come da
documenti allegati.
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale.
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell'intento
di favorire l'occupazione e la flessibilità, le parti concordano sulla
opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello
contrattuale.
In attuazione dei rinvii disposti dal D.lgs. 10.9.03 n. 276, il part-time,
cioè il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a
quello stabilito dal CCNL, viene regolato come segue.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto
scritto, nel quale siano indicati:
(1) gli elementi previsti dall'art. 15 del presente contratto
(2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario
La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente,
orizzontalmente e nel modo cosiddetto misto; il trattamento economico e
normativo seguirà criteri di proporzionalità alla entità della prestazione
lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche
dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il
corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle
esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le |
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