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SETTORE: AGRICOLTURA
CONTRATTO: CONSORZI AGRARI: DIRIGENTI
VERBALE INTEGRATIVO (8/7/1992) - Pagina 1 di 2

DATA STIPULA: 8/7/1992


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VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 8 luglio 1992, in Roma

tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI, rappresentata
dal suo Presidente comm. Adelino Rossi e dai componenti il Comitato
Direttivo sigg. Luigi Pasquali, Francesco Pulejo, Roberto Rigonat e
Giuseppe Spirito, assistita dal dott. Filippo De Ambri

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI, aderente alla
FNDA-CIDA, rappresentata dal suo Segretario Generale rag. Domenico Fini e
dai sigg. Luciano Daccò e Gaetano Pirrone;

è stato preso in esame il comma 8 dell'art. 23 del vigente CCNL 18.6.91
per i dirigenti dei Consorzi Agrari, al fine di pervenire a un accordo
modificativo della suddetta norma, essendo insorta controversia tra
Consorzi sull'applicabilità della stessa.

Premesso che la disposizione in esame ha carattere innovativo, poiché il
principio in essa affermato è stato introdotto per la prima volta con il
CCNL 18.6.91;

considerato che dal testo non è desumibile alcun elemento che attribuisca
alla disposizione stessa effetto retroattivo, si conviene quanto segue:

1) il comma 8 dell'art. 23 del CCNL 18.6.91 viene abrogato;


2) la suddetta disposizione contrattuale viene sostituita dalla
seguente:

"Quando un dirigente passa da un Consorzio all'altro, senza soluzione di
continuità o quando l'intervallo tra i due rapporti non sia superiore ai
2 mesi, quello di provenienza non è tenuto a dare il preavviso o la
corrispodente indennità, in quanto viene posta in essere una risoluzione
consensuale, mentre il Consorzio che assume deve riconoscere, agli
effetti del preavviso, l'anzianità maturata nel Consorzio di
provenienza".

"Nel caso di dirígenti che abbiano prestato con tale qualifica servizio
presso più Consorzi, il Consorzio che procederà alla risoluzione
definitiva del rapporto di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'intera
indennità sostitutiva del preavviso, conservando a proprio carico la
quota di detta indennità relativa al servizio prestato presso il
suddetto Consorzio.

L'eventuale quota eccedente, sempre derivante dall'anzianítà maturata
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