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SETTORE: ALIMENTARISTI - AGROINDUSTRIALE
CONTRATTO: ALIMENTARISTI (CNAI-CISAL)
VERBALE INTEGRATIVO (26/7/2002) - Pagina 1 di 1

DATA STIPULA: 26/7/2002


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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
AL CCNL DEL SETTORE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

L'anno 2002, il giorno 26 luglio

- Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), rappresentata dal
Presidente Luciano D'Ulizia, dal Vice Presidente Vicario Paolo Galligioni,
dal Vice Presidente Delegato Antonino Tribulato e dal Segretario generale
Dante Flemac;
- Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI)
rappresentato dal Presidente nazionale Orazio Renzo di Renzo e Maurizio
Bea;
- Unione Nazionale Agricoltura (UNA-CNAI);
- Movimento Cooperative e Mutue CNAI (MCM-CNAI);
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)
rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal Segretario
confederale Ulderico Cancilla;
- Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Lavoratori Agricoli e
Alimentaristi (FNASLA)

vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina il
trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6, che prevede per le
cooperative la definizione di un Regolamento in cui siano contenuti il
richiamo ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci.

Convengono che il CCNL del settore dell'industria alimentare, stipulato
l'8.6.01 tra UNCI, CNAI, UNA-CNAI, MCM-CNAI, CISAL e FNASLA può essere
applicato al Regolamento previsto dall'art. 6, legge 3.4.01, n. 142 e avrà
piena efficacia per le cooperative aderenti ad UNCI con particolare
riferimento all'art. 3, comma 1 della predetta legge n. 142.

Qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al socio lavoratore
fosse inferiore ai minimi contrattuali contemplati nel citato CCNL, si
prevede il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale
in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi
8 mesi del 2° biennio e del 40% per i restanti mesi del 2° biennio.

Infine le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del
citato CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la
successiva consulenza, le cooperative aderenti verseranno alla Sede
centrale UNCI un contributo pari allo 0,50% de monte salari mensile
corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti, anche
attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.



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