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Il giorno 26 settembre 2006, in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Pederzoli, dal
Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la
Commissione trattative Signori: Fabio Bellacchi e Ada Giorgi, assistiti
dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal Dott. Riccardo
Fornelli
e
la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Antonio
Mattioli e dai Signori: Ernesto D'Ambrosio,___________________________;
la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Nazionale Signor Stefano Faiotto
e dai Signori:________________________________________________________;
la FILBI-UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Vito, dal
Segretario Generale Aggiunto Signor Francesco Possenti, dal Segretario
Nazionale Signor Giuseppe Sorino e dai Signori:_______________________;
premesso
-che in applicazione delle disposizioni del Protocollo sottoscritto il 23
luglio 1993 tra Governo e Sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori
sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti
contrattuali, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica;
-che tali disposizioni sono state recepite dallo SNEBI e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL
nell'art. 147 del c.c.n.l. 6/3/1996, più volte rinnovato e, da ultimo,
nell'art. 154 del c.c.n.l. 1 giugno 2005;
-che la parte economica biennale concordata con il citato c.c.n.l. 1
giugno 2005 è scaduta quindi il 31/12/2005;
-che il citato Protocollo 23 luglio 1993 impegna le parti, in sede di
rinnovo biennale dei minimi di stipendio base, a fare riferimento ai tassi
di inflazione programmata per il biennio nonché alla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle
ragioni di scambio del Paese nonché dell'andamento delle retribuzioni;
-che, considerati i tassi di inflazione effettiva per il trascorso
biennio 2004-2005, le parti, dopo ampio dibattito sulla individuazione dei
limiti di recupero rispetto all'inflazione reale, tenuto conto dei tassi
di inflazione considerati in sede di stipula dell'a.c.n.l. 2/7/2004, ivi
compresa l'anticipazione, pari all'1,1%, nonché degli ulteriori criteri di |
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