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SETTORE: AGRICOLTURA
CONTRATTO: CONSORZI AGRARI: DIRIGENTI
VERBALE INTEGRATIVO (18/3/1996) - Pagina 1 di 2

DATA STIPULA: 18/3/1996
DATA DECORRENZA: 18/3/1996


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Verbale di accordo.

Il giorno 18 marzo 1996, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI,
ADERENTE ALLA FNDA - CIDA

si è stipulato il presente accordo modificativo degli artt. 7 e 21 del
vigente CCNL per i dirigenti dei Consorzi Agrari.

1) Il 2° periodo del comma 1 dell'art. 7, "Trasferte", considerato che
il tipo di auto ivi contemplato è uscito da tempo di produzione, viene
così modificato:

"Per l'uso dell'auto propria compete il rimborso delle tariffe A.C.I.
per la FIAT BRAVA 1.4/12 SX 5 PORTE CAT. riferite a percorrenze di
20.000 km."


2) In considerazione delle maggiori responsabilità derivanti alla
dirigenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 626/94, relativo
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 21, "Responsabilità civili e
penali", viene così modificato:

"Nel caso in cui vengano devolute al dirigente, con apposita delibera
degli Organi amministrativi del Consorzio e in relazione a normative di
legge o regolamentari, responsabilità civili e penali connesse alle
funzioni esercitate con pienezza di poteri, disponibilità di mezzi e con
la necessaria autonomia decisionale, allo stesso dovrà essere assicurata
un'idonea tutela giudiziaria e una copertura contro il rischio di
risarcimento danni per responsabilità civile, mediante polizza
assicurativa.

Qualora si apra un procedimento giudiziario, sempre per fatti
direttamente connessi alle responsabilità derivanti dalle sue funzioni,
ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione ad organi collegiali
o di Amministratore di Società collegate o controllate, ovvero Enti nei
quali il Consorzio abbia comunque interesse, tutte le spese, comprese
quelle di assistenza legale, verranno assunte dal Consorzio.
Nell'ipotesi che non vi sia accordo tra dirigente e Consorzio sulla
scelta del difensore, il dirigente avrà facoltà di farsi assistere da un
legale di propria fiducia con spesa, comunque, a carico del Consorzio.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti, salvo il caso di
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