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VERBALE DI ACCORDO
Addì 6 luglio 2004
le Organizzazioni artigiane:
- CONFARTIGIANATO Alimentazione
- CNA Alimentare
- CASARTIGIANI
- CLAAI
e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- FAI/CISL
- FLAI/CGIL
- UILA/UIL
visto l'Accordo interconfederale 17.3.04, il quale prevede, alla lett. A),
che per i CCNL scaduti e sospesi al 31.3.02 o al 30.6.02 relativamente
alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31
dicembre 2004;
considerato che, per effetto dell'Accordo 4.10.02, le retribuzioni del
CCNL per i Lavoratori delle Imprese artigiane dei settori Alimentazione e
Panificazione, scaduto il 30 giugno 2001, sono state adeguate fino al 30
giugno 2002;
tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi
retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1°
luglio 2004 e dal 1° gennaio 2005.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri
miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli
incrementi retributivi previsti dal presente Accordo, secondo la
consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall'Accordo interconfederale 17.3.04, a partire
dall'1.7.04 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza
contrattuale (IVC).
Ad integrale copertura del periodo dall'1.7.02 al 30.6.04, ai soli
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà
riconosciuto un importo forfettario 'una tantum' pari ad E 300,00 lordi,
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il |
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