Lavoro
Altri documenti di questo contratto
 
Accordo di rinnovo (16/5/2002)
 
Economico 2° biennio (20/3/1997)
 
Accordo di rinnovo (30/1/1996)
 
Accordo di rinnovo (18/12/1991)
 
Accordo di rinnovo (6/10/1988)
 
Accordo di rinnovo (25/7/1985)
 
Accordo di rinnovo (20/9/1984)
 
Testo definitivo (28/7/1970)
 
TUTTI I CONTRATTI
 

ACQUISTA UNA COPIA DEI DOCUMENTI RELATIVI A QUESTO CONTRATTO
 
LE FONTI DI QUESTA SEZIONE
 
Avvocato
Commercialista
Notaio
SETTORE: AGRICOLTURA
CONTRATTO: CONSORZI DI BONIFICA: DIRIGENTI
ACCORDO DI RINNOVO (6/10/1988) - Pagina 1 di 5

DATA STIPULA: 6/10/1988
DATA DECORRENZA: 1/1/1988
DATA SCADENZA: 31/12/1990


Pagina 1 di 5 PAGINA SUCCESSIVA

·····



VERBALE DI RINNOVO AL CCNL
PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI
DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Il giorno 6 ottobre 1988, in Roma, presso la sede dello SNEBI via di S.
Teresa n. 23

tra

il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica irrigazione e Miglioramento
Fondiario (SNEBI), rappresentato del Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto,
Vice Presidente Dott. Enrico Quaini, dal Segretario Nazionale Avv. Anna
Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: Dott.
Gianluigi Baglioni, Cav. Bruno Berto, Dott. Guido Bettini, Avv. Luciano
Sinelli e Dott. Renato Marsicola assistiti dal Dott. Antonio Pocci

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica ed Enti similari,
rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Bianchi e dal Vice Presidente
Dott. Silvano Marsella, del Presidente della Commissione Trattative Avv.
Francesco Papa, dall'Ing. Roberto Cecchinato e del Dott. Guglielmo
Pegoraro

si stipula il seguente accordo:

i contratti collettivi nazionali 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive
modifiche ad integrazioni sono rinnovati fino al 31/12/1990 alle seguenti
condizioni:

1) Il numero delle classi dei minimi di stipendio di cui alle tab. all. "A"
ai c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive modificazioni è ridotto,
secondo l'intesa raggiunta in data 14/10/1987, da 9 e 6.

2) Al Direttore Generale sono applicabili la 1^ e la 2^ classe; al
Direttore e al Direttore Unico le classi comprese tra la 1^ e la 4^; al
Direttore di servizio le classi comprese tra la 4^ e la 6^.

3) Per i dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente
accordo, le norme di cui al precedente punto troveranno applicazione con
le gradualità, alle condizioni e nei termini di seguito indicati:

DIRETTORI GENERALI

Ai Direttori Generali ai quali, alla data del 31 dicembre 1987, ere
attribuita la 4^ cinese di stipendio, la differenza tra gli importi al
Pagina 1 di 5PAGINA SUCCESSIVA