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Il giorno 20 marzo 1997 in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal
Segretario Nazionale avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la
Commissione trattative sigg.: Omero Benazzi, dott. Guido Bettini, Francesco
Paolo Capaccio, prof. Francesco Ferragina, cav. Mario Masin e P.A. Lorenzo
Paolicchi, assistiti dal dott. Antonio Pocci
e
il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti ed
organismi similari, rappresentato dal Presidente avv. Mario Pellegrini, dal
Segretario Nazionale dott. Michele Vino e dal dott. Mario Ceci, assistiti
dal dott. Alberto Sartoni Vice Segretario Nazionale della C.I.D.A.;
premesso
· che ai sensi delle disposizioni del Protocollo sottoscritto il 23
luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori sulla
politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica;
· che a tali disposizioni lo SNEBI e il Sindacato Nazionale Dirigente dei
Consorzi di bonifica e di enti e organismi similari, aderente alla C.I.D.A.,
hanno fatto riferimento in sede di stipula dell'a.c.n.l. 30/1/96 di rinnovo
dei c.c.n.l. 28/7/70 e 20/11/70 e successive modifiche e integrazioni,
applicabili rispettivamente ai dirigenti dei Consorzi di bonifica e ai
dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario;
· che la parte economica biennale concordata con l'a.c.n.l. 30/1/96 è
scaduta il 31/12/96;
· che il citato Protocollo 23/7/93 impegna le parti, in sede di rinnovo
biennale dei minimi di stipendio base, a fare riferimento ai tassi di
inflazione programmata per il biennio nonché alla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle
ragioni di scambio del Paese nonché dell'andamento delle retribuzioni;
· che i tassi di inflazione previsti dal Governo nel documento di
programmazione economica per il biennio 1997-1998 sono rispettivamente 2,5%
e 2%;
· che, considerati i tassi di inflazione effettiva per il trascorso
biennio 1995-1996, pari al 5,4% per il 1995 e al 3,9% per il 1996, le parti,
tenuto conto dei tassi di inflazione considerati in sede di stipula
dell'a.c.n.l. 30/1/96, pari al 4,7% per il 1995 e al 3,5% per il 1996 e
dell'andamento delle retribuzioni nello stesso biennio, hanno verificato che |
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