Lavoro
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SETTORE: ALIMENTARISTI - AGROINDUSTRIALE
CONTRATTO: ALIMENTARISTI: INDUSTRIE
VERBALE INTEGRATIVO (17/3/2008) - Pagina 1 di 2

DATA STIPULA: 17/3/2008


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ACCORDO ATTUATIVO DEL RINVIO LEGISLATIVO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4 TER)
E COMMA 4 BIS), D.LGS. N. 368/01,
COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE N. 247/07


Roma, 17 marzo 2008

tra

- AIDI
- AIIPA
- AIRI
- ANCIT
- ANICAV
- ASSALZOO
- ASSICA
- ASSITOL
- ASSOBIBE
- ASSOBIRRA
- ASSOCARNI
- ASSODISTIL
- ASSOLATTE
- FEDERVINI
- ITALMOPA
- MINERACQUA
- UNA
- UNIONZUCCHERO
- UNIPI

con la partecipazione di FEDERALIMENTARE

e

- FAI/CISL
- FLAI/CGIL
- UILA/UIL

si è convenuto quanto segue:

Le Parti riconoscono che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato e ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime a una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.

In relazione alla particolarità del settore alimentare le Parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 ter), D.lgs. n. 368/01, così come modificato dalla legge n. 247 del 24.12.07, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4 bis), D.lgs. n. 368/01, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR n. 1525/63 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite della organizzazione tecnico-produttiva e a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL Industria Alimentare (per UNIONZUCCHERO sostituiti dal punto 8 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera), secondo la disciplina normativa prevista dal precedente art. 18.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, comma 4 bis), non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Al fine della individuazione delle attività di cui sopra:
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