| Avvocato Commercialista Notaio |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INDUSTRIA CHIMICA
12 febbraio 2002
Addì 12 febbraio 2002, in Roma
tra
- la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica nella persona del Presidente
Giorgio Squinzi coadiuvato dal Vice
-Presidente per i Rapporti sindacali Aldo Fumagalli Romario e assistito dal
Direttore generale Claudio Benedetti e dal Direttore centrale dei Rapporti sindacali
Andrea Piscitelli, da Girolamo Accardo, Gianluca Ostini e con la collaborazione
di Nicola Messina con la partecipazione di una Delegazione industriale composta
da: Sergio Alessandro, Piero Alvino, Antonio Angioni, Alfredo Bajetta, Nullo
Virgilio Baroni, Francesco Bergomi, Carla Bernabè, Melchiorre Bernava,
Renzo Betti, Claudio Bonasia, Roberto Bosia, Massimo Bottelli, Francesco Bova,
Leandro Burrini, Alberto Busnelli, Emanuele Campanella, Luchino Cairoli, Giampaolo
Calcari, Paola Canuti, Sergio Capuzzi, Nicola Carofiglio, Alessandro Ciaramelli,
Camillo Coldagelli, Massimo Consonni, Giuliano Cremonesi, Roberto Croce, Giuseppe
D'Agostino, Gianni De Angelis, Angiolo Dell'Olmo, Bruno De Pasqual, Roberto
Di Bernardini, Augusto Di Donfrancesco, Patrizia Fabricatore, Giacomo Facchinetti,
Maurizio Fantinati, Giovanni Farina, Marina Fassio, Renato Tullio Ferrari, Sergio
Freda, Giovanni Fregonese, Arnaldo Gallarini, Cristina Gallotti, Ilaria Galmozzi,
Stefano Ghisoni, Renzo Grosso, Tiziano Lanfossi, Roberto Lombardi, Gianluca
Magnani, Roberto Marengo, Roberto Mariotti, Rinaldo Martelli, Domenico Marzotto,
Giacomo Mazzariello, Alessandro Merlino, Duilio Mombelli, Lodovico Novara, Aldo
Paglieri, Mauro Pagnottella, Gilberto Pane, Silvano Pallavicini, Vincenzo Pepe,
Gian Paolo Perelli, Carlo Perone, Giovanni Perriccioli, Giovanni Pinna, Giorgio
Pizzuti, Roberto Quber, Ettore Radaelli, Luca Maria Recalcati, Francesco Ricci,
Marco Romani, Marco Romussi, Francesca Sagramora, Alberto Sala, Riccardo Sforzini,
Giorgio Simbula, Antonio Sparavigna, Carlo Stiatti, Adriano Talvacchio, Roberto
Targetti, Gabriele Tievoli, Maurizio Turci, Sergio Viceconte, Carmine Visone;
- l'Associazione Nazionale dell'Industria Farmaceutica (FARMINDUSTRIA) nella
persona del Presidente Gian Pietro Leoni, coadiuvato dal Vice Presidente per
i Rapporti sindacali Elio Fontana, da Francesco Ascone e Carlo Alberto Marzocchi
e con la partecipazione di una Delegazione composta da: Dino Bajetta, Antonio
Barge, Marcello Barsotti, Carla Bernabè, Alberto Calì, Nicola
Carofiglio, Antonio Cuccuini, Patrizia Fabbricatore, Stefano Farina, Mario Federighi,
Sergio Felici, Elisabetta Galli, Francesco Paolo Gesualdo, Renzo Grosso, Alfredo
Lombardi, Francesco Luchi, Marco Morbidelli, Andrea Moscatelli, Carlo Perone,
Marco Romani, Sergio Spirandelli;
- l'Associazione CERAI d'Italia rappresentata dal Presidente Mario Graziani
e dai Vice Presidenti Luca Bertoncini e Pier Luigi Di Giorgio con l'assistenza
della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona di Raffaele
Ponzano
e
la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da:
- FILCEA/CGIL rappresentata dal Segretario generale Eduardo Guarino e dai Segretari
nazionali Giovanni Cazzato, Giuliano Guietti, Giancarlo Straini, congiuntamente
ai Dirigenti nazionali e ai membri del Comitato direttivo nazionale con l'assistenza
della Segreteria confederale CGIL nelle persone del Segretario generale Sergio
Cofferati e del Vice Segretario Guglielmo Epifani;
- FEMCA/CISL rappresentata dal Segretario generale Renzo Bellini, dal Segretario
generale aggiunto Sergio Gigli, dai Segretari nazionali Bruna Condolo, Maurizio
Crisanti, Adriano Fratini, Sergio Spiller, dal Dirigente di comparto Stefano
Galante e dal Responsabile nazionale dei Quadri Oraldo De Toni congiuntamente
al Comitato esecutivo nazionale e assistiti dal Presidente FEMCA/CISL Antonino
Scalfaro, dal Segretario generale CISL Savino Pezzotta e dal Segretario confederale
Raffaele Bonanni;
- UILCEM/UIL rappresentata dal Segretario generale Romano Bellissima, dai Segretari
generali aggiunti Giuseppe Briano e Roberto Pinoschi, dai Segretari nazionali
Enrico Mazzantini, Augusto Pascucci, Michele Polizzi, Carlo Testa e dai Segretari
di Comparto Enzo Aita, Massimo Chiacchiararelli, Stefania Galimberti, Riccardo
Marcelli, Sandro Santicchia e Marcello Zaza, assistiti da Luigi Angeletti Segretario
generale UIL
alla presenza della delegazione trattante unitaria eletta a Roma il 19.7.01
si è stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale
per le aziende chimiche, chimico
-farmaceutiche, delle fibre chimiche settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti
e GPL, Cere e Lumini, Detergenza, Dielettrici, Dattilografi, Elettrodi di carbone
e i lavoratori dalle stesse dipendenti.
SETTORE CERE E LUMINI
Norme particolari.
Con riferimento al rinnovo del CCNL per gli addetti dell'industria chimica
- farmaceutica del 12.2.02, per il settore cere e lumini, si conviene quanto
segue ad integrale sostituzione di quanto convenuto nel precedente contratto
4.6.98:
SETTORE CERE E LUMINI
Posizione organizzativa 3.
Profili particolari Operai (O):
- addetti alla manutenzione, al cambio formato e alla messa a punto non ordinaria
delle macchine automatiche a pressione, a coloraggio e tiraggio;
- fuochista specializzato;
- addetto ai fluidi e alle miscele.
Posizione organizzativa 4.
Profili particolari Operai (O):
- addetti alle macchine per la fabbricazione di candele di qualsiasi tipo;
- addetti alla fabbricazione di candele e lumini con macchine manuali o automatiche
a pressione, a coloraggio e a tiraggio e alla loro messa a punto ordinaria;
- addetto a lavori speciali per moccoli con decorazione, destinati ad uso ornamentale.
Nota a verbale.
Per quanto attiene la struttura classificatoria, le parti convengono sull'esigenza
di sua rivisitazione e nella definizione e individuazione di nuovi profili derivanti
dalle modifiche organizzative e tecnologiche e rinvia la stessa nei modi e nei
tempi previsti dall'Osservatorio. Nella fase transitoria vigerà l'attuale
normativa.
Art. 6
- Passaggio di mansioni.
L'acquisizione della categoria E4, per il personale di 1a assunzione a tempo
indeterminato, avviene dopo un periodo di 24 mesi di addestramento e di permanenza
nella categoria F, con l'assistenza di personale esperto e con il controllo
della RSU.
Art. 8
- Maggiorazioni per lavoro eccedente.
La maggiorazione prevista per le ore lavorate tra le 37h 45m e le 44 ore settimanali
è del 25%.
Per tutto quanto previsto s'intende applicare la normativa del CCNL chimico
-farmaceutico 12.2.02.
Capitolo I
Parte I
- RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali
e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi
economici e sociali, nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti
l'azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze realizzate,
di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine verrà stabilito l'opportuno collegamento con l'Osservatorio
per manente per l'industria chimica, istituito con Decreto del Ministero dell'industria
12.11.97, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse
del settore.
L'Osservatorio
- ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori
- analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai
problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla
situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo
possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo,
nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità
di superamento.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche, nonché
di politica industriale, le singole Organizzazioni imprenditoriali stipulanti
il CCNL e la FULC (FILCEA, FEMCA, UILCEM) svolgeranno i relativi approfondimenti
all'interno di distinti Osservatori.
Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale
potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale
delle Parti.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame
congiunto delle Parti quanto segue.
1) Livello nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base
dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive
settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più
significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive con particolare
riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le
aree territoriali così riconosciute dalla legislazione);
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti
problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche
con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle
poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative
delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti
di servizi e attività manutentive;
- l'andamento della contrattazione di 2° livello e le eventuali iniziative
per il suo orientamento;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni
realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in
argomento;
- le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione
del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile
lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione
dell'inquadramento. In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici,
alla complessità dei processi e degli impianti di produzione dovranno
essere esaminate specifiche soluzioni che, in un'ottica di maggiore efficienza
anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti
preposti a tale attività;
- le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e
sulle normative contrattuali;
- l'elaborazione di linee di azione convergenti finalizzate a promuovere interessi
settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali
e intersettoriali, nonché sulla base delle spese complessive di ricerca
realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni,
i necessari interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali
per lo sviluppo della stessa;
- l'andamento dell'occupazione dell'intero settore con particolare riferimento
alle aree di crisi;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree
di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il
tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente.
Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità
sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato
misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno
la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì
suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Le Parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti
gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali. Il Comitato misto
individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese
per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici
e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- nell'ambito di specifiche sessioni d'incontro saranno esaminate, in rela zione
a quanto previsto dall'art. 28, le tematiche relative ai Quadri;
- le possibilità d'intervento nei confronti degli Organi governativi
interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie
e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- l'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali
istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli Accordi interconfederali
e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica;
nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine
di una valutazione della competitività internazionale;
- l'entità dei lavoratori del settore con "contratto estero",
i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce di lavoratori;
- le linee generali di andamento del mercato dei settori detergenza e cosmesi
con riguardo ad aspetti della distribuzione e alle prevedibili implicazioni
sull'occupazione;
- il D.lgs. n. 541 del 30.12.92 disciplinante l'attività di informazione
scientifica del farmaco e l'evolversi di normative specifiche, con particolare
riferimento alla struttura dell'informazione, alla previsione di eventuali modifiche,
alle innovazioni tecnologiche e ai livelli occupazionali. FARMINDUSTRIA e FULC,
nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, costituiscono una sezione
d'Osservatorio per gli ISF per effettuare, con cadenze che saranno appositamente
definite, un monitoraggio dell'evoluzione normativa. Compito della sezione ISF
dell'Osservatorio sarà anche quello di svolgere esami congiunti dei vari
aspetti concernenti l'attività lavorativa degli ISF, anche ai sensi dello
stesso D.lgs. n. 541/92, le dinamiche contrattuali esistenti nel settore, i
livelli occupazionali, le innovazioni organizzative, l'individuazione di proposte
relative alla formazione e alla sicurezza, alla tutela della salute e della
privacy. Il lavoro della sezione sarà finalizzato a suggerire sull'insieme
delle problematiche esaminate le soluzioni ritenute più idonee all'interno
del contenuto professionale.
- le problematiche inerenti i Comitati aziendali europei, realizzando il monitoraggio
degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina
interconfederale in materia.
Le Parti seguiranno l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di
lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto
all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi
coerenti con le convergenze strategiche tra le Parti;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative
a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse settoriale.
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle Parti:
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal
fine le Parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche
sistematico, con le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi
UE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri
comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività
delle Parti sociali per l'implementazione della politica sociale UE.
Le Parti nell'ambito di specifiche Commissioni:
(a) avvieranno i lavori per la riforma del sistema d'inquadramento e la re visione
dei parametri contrattuali per i settori chimico, chimico farmaceutico, fibre,
ceramica e abrasivi, lubrificanti e GPL. Per il settore delle fibre tali lavori
dovranno concludersi entro il 1° biennio di vigenza contrattuale al fine
di rendere operative le relative intese a partire dal 2° biennio di vigenza
contrattuale (2004/2005);
(b) verificheranno l'esistenza di aree territoriali nelle quali la presenza
di imprese dei settori rappresentati sia caratterizzata da condizioni di omogeneità
merceologica, dimensionale, produttiva e organizzativa. L'esito di tale verifica
potrà essere funzionale alla sopra richiamata attività delle Parti
in materia di politica industriale, nonché alla eventuale individuazione
di specifiche linee guida per la contrattazione di 2° livello da definire
nell'ambito delle articolazioni territoriali dell'Osservatorio che saranno individuate;
(c) approfondiranno le tematiche inerenti molestie sessuali e "mobbing"
al fine di definire linee guida in materia.
Le Parti, anche a prescindere da detti momenti di confronto, raccoglieranno
elementi e valuteranno l'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della
formazione e della salvaguardia della sicurezza e dell'ambiente adottate negli
altri Paesi, con particolare riferimento al settore chimico.
Le Parti, negli incontri a livello settoriale, valuteranno l'attività
dell'Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa
necessaria implementazione in relazione all'importanza che alcune problematiche
rivestono nelle diverse aree a maggiore presenza chimica.
2) Livello territoriale.
A livello di aree regionali e di aree integrate
- intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato
grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende
- da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti,
le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione dei lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento
alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione
professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative
ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti
dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive,
conferimenti di servizi e attività manutentive. Nell'affrontare tali
problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture
sindacali e imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato le
occasioni di sviluppo e qualificazione dell'imprenditorialità e dell'occupazione
del territorio e, dall'altro, salvaguardare le esigenze tecnico
-economiche delle imprese;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni
realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in
argomento;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo
delle aziende, le possibilità d'intervento nei confronti degli Organi
amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le
esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti
nel territorio considerato, nonché le opportunità offerte dalla
legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree
di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il
tema delle pari opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.
Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità
sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato
misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno
la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì
suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative
da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo
delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità
e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori disabili
e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità
dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso
le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle
fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
A livello di aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello
stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta
concentrazione di aziende:
- le possibilità d'intervento nei confronti degli Organi amministrativi
locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo
del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree
di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il
tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
legislative vigenti. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno
alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di
carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze
maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari
opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato
dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati
gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate.
In relazione a quanto sopra stabilito, le Parti procederanno agli opportuni
incontri di verifica.
* * * * * * * * *
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni:
A) SEZIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Le Parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza sul
lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive
settoriali, convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare
ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza, formata da delegazioni delle Parti
stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta
strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in
esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a
superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo
sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente
e la sicurezza, nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie,
elementi e proposte da fornire alle rispettive Confederazioni con riferimento
all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva
responsabilizzazione;
- migliorare e intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle Commissioni
Ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche
ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità
settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale
Interconfederale.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgi mento
delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa
nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali
proposte da sottoporre alle autorità competenti. Qualora fossero individuate
problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative
nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle
rispettive Organizzazioni territoriali competenti; in particolare, nel caso
di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di
stabilimenti multisocietari, comprese le imprese di appalto, di concerto con
le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale
saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure
di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti
in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore,
prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
- problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti
conseguenze per i comparti stessi;
- problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni
o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza. Ove dall'esame specifico
realizzato emergessero orientamenti co muni utili alla soluzione di problematiche
settoriali o locali, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati
per l'orientamento delle loro azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti
dalla legge (schede, ecc.), nonché modalità di eventuale rapporto
con le istituzioni nazionali;
- costituire un'anagrafe delle CA/RLS, nel rispetto della legge n. 675/96, al
fine di agevolarne lo scambio di esperienze e informazioni. In tale ambito predisporre,
inoltre, una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e
degli infortuni occorsi nel settore;
- tenere aggiornata l'anagrafe delle CA/RLS sulla base delle comunicazioni delle
imprese inerenti le relative elezioni e decadenze;
- aggiornare
- alla luce dell'esperienza realizzata, delle innovazioni normative intervenute,
nonché di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano
rischio di incidente rilevante
- le linee guida per la formazione dei componenti le Commissioni Ambiente/RLS,
anche con riferimento agli appositi moduli annuali della durata di 8 ore di
cui alla lett. C. Formazione dell'art. 43;
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati
a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento
delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- definire specifiche linee guida sui criteri di gestione degli aspetti ambientali
e di sicurezza degli appalti;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori,
anche neo
-assunti, predisponendo entro il 31.12.02 apposite linee guida e orientando
opportunamente le imprese e i lavoratori. Tale attività di promozione
e realizzazione di attività formative sarà svolta in collaborazione
con l'Organismo bilaterale chimico per la formazione;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza
realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai componenti le Commissioni Ambiente/RLS,
sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità
e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla Sezione dell'Osservatorio.
A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali
e sindacali territoriali;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi
idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare, entro il 1° semestre 2002, l'evoluzione normativa in materia
di radiazioni ionizzanti al fine di poter formulare indicazioni per le imprese
e le CA/RLS;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori
di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie
e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo è istituito presso FEDERCHIMICA
un servizio informativo cui le Parti potranno riferirsi per l'acquisizione e
l'aggiornamento dei limiti di esposizione ai fattori di rischio di cui sopra;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene,
nonché quelle relative alle situazioni di rischio concernenti agenti
chimici non previsti dalle competenti autorità nazionali e/o comunitarie,
e dalle tabelle ACGIH, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni
di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione,
sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle
Direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.
B) SEZIONE MERCATO DEL LAVORO
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione
vigente in materia di mercato del lavoro, riconoscendo:
- l'importanza strategica di perseguire, nell'interesse delle imprese e dei
lavoratori, la migliore funzionalità del mercato del lavoro;
- l'opportunità di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto
più possibile funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili
in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;
- l'opportunità di valutare e approfondire le varie occasioni e tipologie
di lavoro indotte anche dall'innovazione tecnologica e da un mercato del lavoro
in continua evoluzione, anche da un punto di vista socio
-culturale, rispetto alla domanda e offerta di lavoro, caratterizzato anche
da una accresciuta presenza femminile
hanno convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell'Osservatorio
nazionale avente i seguenti obiettivi:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione,
il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti
a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato,
ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti
a tempo parziale. Con riferimento al nuovo strumento rappresentato dal contratto
di fornitura di lavoro temporaneo, le Parti ritengono allo stato che la sua
utilizzazione possa risultare particolarmente funzionale alla copertura di esigenze
di breve durata;
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli stage attraverso opportune azioni
tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa
innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
- approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le
problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo
del telelavoro in ambito settoriale.
C) SEZIONE RICERCA
Le Parti, consapevoli del ruolo strategico che la ricerca scientifica riveste
per lo sviluppo e l'innovazione dell'industria chimica e farmaceutica, convengono
di istituire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale un'apposita sezione dedicata
a talune problematiche della ricerca in Italia di particolare rilievo per il
settore. Allo scopo, tale sezione affronterà, tra l'altro, l'esigenza
di indirizzare la ricerca universitaria su temi d'interesse dell'industria chimica
e farmaceutica, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento
con le Università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori.
Parte II
- RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE
1) Gruppi industriali.
Per i gruppi industriali
- intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito
dell'area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate
in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel
settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze
di sviluppo dell'economia nazionale
- l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione
imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni
della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della
FULC:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti
ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni
ambientali
-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei
contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo
Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi, nonché dei finanziamenti
per la formazione professionale erogati dalla UE;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul
totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della
stessa, nonché il numero degli addetti;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale
e alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di
utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristruttu razione
produttiva, nel quadro delle iniziative previste all'art. 8, parte II del presente
contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali
dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle
richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo
alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione
professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative
ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione
saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per
classi d'età;
- le tematiche relative all'area dei Quadri;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile.
In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal
rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91; (b) le eventuali specifiche problematiche
emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità
e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici
dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità
della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari
opportunità.
In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore
al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche
in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche
gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari,
le problematiche in questione formeranno oggetto d'esame all'interno di un apposito
Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione
aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori,
la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza;
- gli interventi formativi realizzati per gli apprendisti;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VI del presente
capitolo realizzati nell'impresa;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con
la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti d'inserimento mirato per
lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati
a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti
degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni
ambientali
-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative
riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione
fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico,
potranno essere attivati appositi Comitati misti di lavoro.
2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti.
Per le imprese e le unità produttive di cui trattasi, le Associazioni
indu striali porteranno annualmente a conoscenza della FULC assistita dalla
RSU:
- le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti
ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni
ambientali
-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi , l'entità globale dei
contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo
Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul
totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi d'età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile.
In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal
rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91; (b) le eventuali specifiche problematiche
emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità
e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici
dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità
della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari
opportunità. In questo senso, nelle imprese/unità produttive,
con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei
casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero
individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti
pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione
formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui
valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con
la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti d'inserimento mirato per
lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati
a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale
connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle
lavoratrici;
- gli interventi formativi realizzati per gli apprendisti;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VI del presente
capitolo realizzati nell'impresa;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo
alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione
professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative
ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione
saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle Parti, la procedura concernente tali stabilimenti potrà
essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti
degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni
ambientali
-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri
annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti
significativi.
Parte III
- DISABILI
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le
proprie possibilità tecnico
-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili
secondo le previsioni della legge n. 68/99 in funzione della capacità
lavorativa degli stessi.
Nel caso in cui l'impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito
dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori
interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Parte IV
- VOLONTARIATO
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai
lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, di usufruire delle forme di flessibilità
d'orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
Parte V
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura
previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto
la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione
complementare a capitalizzazione FONCHIM.
1) Normativa.
In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti
(cfr. appendice 1), nonché lo statuto di FONCHIM e le relative disposizioni
regolamentari.
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali,
i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli accordi nazionali
richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori
ai quali si applica il presente CCNL.
All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione
sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONCHIM o altro Fondo
contrattuale chiuso applicabile, modulo d'iscrizione e copia dello Statuto.
Le aziende forniranno annualmente alle RSU e alla FULC territoriale i dati dell'iscrizione
articolati per categoria d'inquadramento e fascia d'età.
Nelle unità con più di 100 addetti le Aziende metteranno a disposizione
della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere
le disposizioni e le novità contenute nel sito internet FONCHIM e permetta
al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale,
di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.
Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle
Parti a tutti i lavoratori non iscritti a FONCHIM o a Fondi aziendali.
2) Permessi e assemblee.
Ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale
o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti,
compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno
per ogni assemblea.
L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli
Organi del Fondo.
In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente un'assemblea
retribuita della durata di 1 ora per informare i lavoratori dell'andamento di
FONCHIM.
Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del CCNL qualora
le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.
3) Contribuzioni.
A decorrere dall'1.1.99 i versamenti a FONCHIM del TFR, da parte dei lavoratori
iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:
(a) 100% per i lavoratori con 1a occupazione dopo il 28.4.93; (b) 33% per tutti
gli altri lavoratori.
A decorrere dall'1.1.01 le aliquote contributive paritetiche a carico dei lavoratore
e dell'impresa sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo
del TFR.
4) Contratti a termine.
Con decorrenza luglio 2000, i diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono
estesi ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato, CFL e contratti
a termine di durata superiore a 6 mesi.
Tale disposizione si applica dal momento del superamento del periodo di prova.
a) Ammissibilità iscrizione:
- per i contratti con durata (espressamente prevista) superiore a 6 mesi, purché
sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione
minima a FONCHIM di almeno 1 mese;
- per i contratti con durata inferiore o pari a 6 mesi, nel caso sia stato superato
l'eventuale periodo di prova e, per effetto di proroghe di contratti a termine
di durata iniziale inferiore a 6 mesi, sia stata realizzata o sia espressamente
prevista una permanenza continuativa, alle dipendenze della stessa impresa,
superiore a 6 mesi e si realizzi una contribuzione minima a FONCHIM di almeno
1 mese;
- per i contratti senza indicazione di durata, purché sia stato superato
l'eventuale periodo di prova e sia stata realizzata una permanenza continuativa,
alle dipendenze della stessa impresa, superiore a 6 mesi e si realizzi una contribuzione
minima a FONCHIM di almeno 1 mese.
b) Possibilità di versamenti integrativi.
Versamenti integrativi, in aggiunta alla contribuzione corrente, sono ammessi
con riferimento al periodo di lavoro (compreso il periodo di prova) precedente
all'iscrizione, fino ad un massimo di 6 mesi.
Tali versamenti, riguardanti sia i contributi del lavoratore sia quelli del
datore di lavoro (escluse le quote di TFR) possono aver luogo in un'unica soluzione
ovvero, compatibilmente con il periodo di prosecuzione del rapporto, essere
ripartiti in tanti mesi quanti sono i mesi del rappor to di lavoro precedenti
all'iscrizione fino ad un massimo di 6.
c) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione.
Considerato che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, pur mancando
i versamenti contributivi, è possibile non ritirare il capitale e quindi
mantenere la "posizione", è ammesso che il lavoratore iscritto
riprenda la contribuzione (compresi i contributi del datore di lavoro e quelli
provenienti dal TFR) appena stipulato un nuovo rapporto di lavoro, a termine
(anche di durata inferiore a 6 mesi) o a tempo indeterminato, con un'impresa
che in forza delle norme del CCNL sia aderente o possa aderire a FONCHIM.
Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo avere superato
l'eventuale periodo di prova, salva la facoltà di contribuzione integrativa
nei termini di cui sopra.
Anche in questo caso resta ferma la necessità che la contribuzione riguardi
un periodo minimo di 1 mese.
La riattivazione a fini contributivi di una posizione non chiusa, premessa la
necessità di comunicazione congiunta (impresa e lavoratore) a FONCHIM
del nuovo rapporto di lavoro e della ripresa dei versamenti contributivi, non
determina un nuovo versamento della quota associativa da parte del lavoratore.
La quota associativa a carico impresa non sarà dovuta qualora la ripresa
della contribuzione avvenga con la medesima azienda con la quale FONCHIM ha
registrato l'ultima contribuzione.
Dichiarazioni delle parti stipulanti.
In relazione alla discussione in atto sul conferimento del TFR ai Fondi pensione
complementari, le Parti confermano il ruolo prioritario dei Fondi pensione contrattuali
anche come strumento di relazioni industriali.
Su questo aspetto le Parti, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla
legge, opereranno affinché gli iscritti al Fondo pensione possano disporre
in ordine alla quantità di TFR da investire nel Fondo.
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione
prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a FONCHIM ovvero
ad altro Fondo contrattuale settoriale dell'area chimica.
Parte VI
- FORMAZIONE
PREMESSA
Le Parti considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in
materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare
la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche in
relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità,
di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura d'impresa nella
quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.
1) FORMAZIONE CONTINUA
L'Organismo bilaterale per la formazione chimica (OBC) , di cui al successivo
paragrafo 4, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di
formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili.
Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua
possono essere realizzati attraverso:
- iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate
ad agevolare la realizzazione di azioni formative d'interesse dei lavoratori
e delle imprese, in particolare delle PMI;
- azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni
formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle
rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi
quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie
didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
- le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili
con l'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente
che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico
(3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
- l'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche in misura non inferiore al
50% dei costi complessivi degli interventi da realizzare;
- la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di
frequenza residui attraverso l'utilizzazione di riposi spettanti per conto ore,
permessi o altri istituti contrattuali;
- la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata
dalle Parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza
delle imprese e delle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d'intesa con le RSU, formalizzeranno l'eventuale
adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all'iniziativa
con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all'OBC
i piani di formazione continua realizzati.
2) PATTO FORMATIVO
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione
informativa predisposta dall'OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali
concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzati
ve, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo,
utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo
al singolo lavoratore una proposta di Patto.
Il Patto formativo dovrà prevedere
- l'impegno dell'impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione
continua di cui al paragrafo 1;
- l'impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
* eventuali modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile
con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa;
* la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri
istituti contrattuali e/o di tempo extra
-lavoro, entro i limiti previsti al richiamato paragrafo 1;
- il rilascio di apposita certificazione predisposta dall'OBC, attestante l'attività
formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione
del proprio curriculum formativo anche in occasione di nuove opportunità
di lavoro.
Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli
impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
È fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta
di Patto formativo da parte dell'impresa, la possibilità di attivare
la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello
territoriale.
3) FORMAZIONE INDIVIDUALE
Il diritto allo studio e alla formazione, per le finalità e nelle articolazioni
sotto specificate, è riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti
modalità di esercizio concreto del diritto stesso.
Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle imprese sia per
corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studi legali, secondo
quanto previsto e precisato al successivo paragrafo A), sia per la frequenza
ad altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria
preparazione, professionalità e occupabilità, anche con riferimento
alle esigenze di alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto
e precisato ai successivi paragrafi B) e C).
A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
d'istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art.
10, legge 20.5.70 n. 300, si conviene:
(a) Lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni
esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni
di permesso re tribuiti saranno elevati a 4. Ai lavoratori che nel corso dell'anno
debbano sostenere esami, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti
fino ad un massimo di 20 giorni l'anno.
(b) Lavoratori studenti di scuole medio
-superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti
sono i giorni degli esami. Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi
non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Ai lavoratori
che nel corso dell'anno devono sostenere gli esami di diploma potranno essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
(c) Altri lavoratori studenti di cui all'art. 10, legge 20.5.70 n. 300.
A tali lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dalla
legge 20.5.70 n. 300.
Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo.
B) Diritto allo studio per la scuola dell'obbligo, Istituti tecnici e professionali
e per altri corsi di formazione.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione
pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire la licenza della
scuola dell'obbligo o un diploma di Istituto tecnico o professionale, o di migliorare
e ampliare, anche in relazione all'attività aziendale, la propria preparazione
e formazione, anche mediante corsi di formazione non regolari attivati dalle
università, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella
misura massima di 150 ore triennali 'pro capite' e nei limiti di un monte ore
globale distribuito tra tutti i dipendenti dell'unità produttiva.
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'impresa e a disposizione
dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio sarà determinato
all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo
del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale
data, salvo conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle
effettive variazioni del numero dei dipendenti.
Le 150 ore 'pro capite' per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione
anche in un solo anno.
I lavoratori, che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva
per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo
il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell'unità produttiva
stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento
della normale attività produttiva.
Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai
sensi della presente norma dovrà specificare il corso di studio al quale
intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non
coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà
presentare la domanda scritta all'impresa nei termini e con le modalità
che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte
ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con
le condizioni di cui al comma 4 del presente paragrafo B), la Direzione aziendale
e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 4 stesso, stabiliranno, tenendo
presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti
individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l'età,
anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per
l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore
assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso
e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con l'indicazione
delle ore relative.
Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili,
commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto
per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma
4, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
C) Congedi per formazione.
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione
di cui all'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
1) Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte
dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti d'anzianità aziendale
(almeno 5 anni), possono essere presentate all'impresa, anche tramite la RSU,
con un preavviso di almeno:
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
2) Il congedo per formazione potrà essere fruito anche tramite temporanea
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part
-time, previo accordo tra le Parti in base alle norme di cui all'art. 3, lett.
E) del presente CCNL. In tal caso, la durata massima complessiva di cui all'art.
5, legge n. 53/00 sarà riproporzionata in base all'effettiva riduzione
della prestazione annua lavorativa.
3) L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma
dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del
congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico
-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa,
impossibilità di sostituzione.
4) Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della
normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno
assentarsi dall'unità produttiva ai sensi della presente disciplina non
potranno superare in ciascun turno di lavoro l'1% della forza di lavoro occupata
nel turno stesso. Nei casi in cui tale rapporto percentuale comportasse un numero
inferiore a 1 sarà possibile l'assenza di un lavoratore ferma restando
l'esigenza di compatibilità del congedo con lo svolgimento della normale
attività dell'impresa.
4) ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CHIMICA
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della
formazione continua, entro il 31.12.02 trasformeranno la Sezione For mazione
dell'Osservatorio nazionale in Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione
Chimica, in forma abbreviata OBC.
L'OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune accordo,
è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
- tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione
professionale, l'OBNF, gli enti bilaterali territoriali e il Fondo per l'industria
di cui all'art. 118, legge n. 388/00;
- predisporre e diffondere un opuscolo illustrativo (vademecum) da fornire alle
imprese per la distribuzione ai lavoratori concernente le opportunità
contrattuali sulla formazione continua e il Patto formativo;
- portare a conoscenza delle imprese e delle RSU le esperienze di formazione
continua più significative realizzate nel settore;
- promuovere, d'intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative
formative locali, fornendo la necessaria collaborazione;
- assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua,
anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata
esperienza e competenza;
- predisporre gli attestati da rilasciare ai lavoratori che hanno svolto attività
di formazione continua in applicazione del Patto formativo e tenere la relativa
anagrafe;
- dare applicazione, d'intesa con la sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale,
alle linee sulla formazione in materia di ambiente e sicurezza, anche attraverso
la predisposizione di moduli di formazione a distanza finalizzati all'utilizzazione
delle imprese e della generalità dei lavoratori, nonché di materiale
di formazione di base da fornire ai lavoratori neo
-assunti;
- curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi
formativi d'interesse per i lavoratori dell'industria chimica, farmaceutica
e degli altri settori rappresentati;
- realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione
di formatori e tutors preposti all'erogazione di attività formative per
il lavoratori del settore;
- avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento
pubblico in materia di formazione;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua
riguardanti i settori rappresentati;
- predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte
alle RSU sulle materie oggetto di formazione continua.
Le Parti:
- si riservano di verificare il ruolo dell'OBC rispetto al Fondo interprofessionale
per la formazione continua (FONDIMPRESA) costituito il 18.1.02, ai sensi dell'art.
118, legge n. 388/00;
- si danno atto che per il finanziamento dell'OBC saranno adottate le solu zioni
più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è
preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa del presente capitolo
è stato convenuto anche nell'ambito delle deleghe previste dagli artt.
5 e 6, legge n. 53/00.
Parte VII
- ASSISTENZA SANITARIA COMPLEMENTARE
1) Le Parti:
- valutati e condivisi i lavori realizzati dalla Commissione congiunta di cui
alla Parte VII, CCNL 4.6.98 (cfr. in nota alla presente Parte VII i criteri
generali per la realizzazione del Fondo di assistenza sanitaria complementare);
- considerate le positive esperienze di assistenza sanitaria complementare realizzate,
nei settori rappresentati, a livello aziendale;
- ritenendo di offrire a tutti i lavoratori dei settori rappresentati tale opportunità;
individuano nel CCNL lo strumento più idoneo per realizzare tale obiettivo
e decidono di procedere nella costituzione del Fondo nazionale di assistenza
sanitaria complementare per i lavoratori dei settori rappresentati.
2) A tal fine le Parti individuano le risorse da dedicare al Fondo, nell'ambito
della vigenza del presente contratto, per i primi 2 anni di effettiva operatività
come segue:
(a) a carico del lavoratore iscritto un contributo annuale pari ad E 155 con
rate mensili di E 12,92;
(b) a carico dell'impresa un contributo annuale per lavoratore iscritto pari
ad E 129 con rate mensili di E 10,75;
(c) a carico di tutte le imprese, a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori,
un contributo annuale pari ad E 52 per ciascun lavoratore dipendente in forza
con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore
a 6 mesi. Con riferimento alla fase di avvio del Fondo tale versamento sarà
erogato in anticipo nel settembre 2003. Per i settori Fibre e Ceramica il versamento
anticipato sarà erogato nel gennaio 2004 e l'entrata in vigore del resto
della contribuzione di cui alle lett. a) e b) sarà posticipata di 12
mesi.
3) Le Parti danno mandato alla Commissione congiunta di predisporre entro il
30.6.03 un progetto di Statuto sulla base dei criteri generali richiamati al
punto 1). Successivamente a tale data le Parti s'incontreranno per avviare l'operatività
del Fondo. In caso d'impossibilità o di ritardato avvio del Fondo per
ragioni tecnico
- organizzative o per evoluzioni ostative del contesto normativo, le Parti,
con apposito accordo nazionale, definiranno le modalità di diversa utilizzazione
dell'ammontare come sopra previsto per l'impresa. La diversa utilizzazione non
dovrà comunque determinare costi per le imprese superiori ai contributi
di cui alle lett. b) e c), punto 2), maggiorati del 10%.
4) Nel caso di sopravvenienza nel corso dell'operatività del Fondo di
oneri aggiuntivi per le imprese determinati da evoluzioni del quadro normativo
a livello nazionale e regionale in materia di assistenza sanitaria, le Parti
s'incontreranno per ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo o
l'eventuale diversa utilizzazione dei contributi sopra previsti.
NOTA
Criteri generali per la realizzazione di un Fondo settoriale di assistenza sanitaria
complementare
1) Il Fondo deve essere:
- di tipo autogestito;
- gestito congiuntamente tra le Parti;
- costituito sulla base delle norme contenute nel codice civile e nel TU delle
imposte sui redditi;
- alimentato con contributi versati dai lavoratori, mediante appositi prelievi
dalle buste paga e dalle relative imprese.
2) Il versamento dei contributi a carico delle imprese sarà obbligatorio
in caso d'iscrizione e contribuzione del lavoratore.
3) L'iscrizione al Fondo sarà aperta a tutti i lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche a termine, ove il termine
stesso sia superiore a 1 anno dal momento dell'iscrizione.
4) Saranno considerati iscritti al Fondo tutti i lavoratori che, entro l'arco
temporale dall'apertura delle iscrizioni che sarà definito dalla Commissione
congiunta, non avessero notificato al Fondo, tramite l'azienda di appartenenza,
la propria indisponibilità a partecipare alla contribuzione.
5) I lavoratori iscritti potranno scegliere di richiedere l'iscrizione dei propri
familiari, fiscalmente a carico, per i quali dovranno versare la relativa contribuzione,
nella misura che sarà definita con il regolamento.
6) I primi 2 anni di effettiva operatività del Fondo avranno carattere
sperimentale e in tale periodo il diritto all'iscrizione al Fondo verrà
meno con la cessazione del rapporto di lavoro, anche per pensionamento.
7) Nel caso di imprese dove siano in atto forme di assistenza, fermo restando
che il contributo a carico del datore di lavoro deve essere almeno equivalente
a quello previsto dal CCNL, l'iscrizione del lavoratore al Fon do nazionale
sarà possibile solo se prevista da apposito accordo colletti vo aziendale.
8) Verrà predisposto un sistema di convenzioni per assicurare i servizi
complementari da attivare.
9) Il Fondo erogherà, a tutti i lavoratori, un servizio di informazione
e documentazione sulle prestazioni sanitarie.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
In materia di assistenza sanitaria complementare per i settori Lubrificanti
e GPL si rimanda a quanto previsto nella dichiarazione delle parti stipulanti
2) di cui al Capitolo XIV.
Parte VIII
- IMPEGNI TRA LE PARTI
Le Parti assegnano al rinnovo del CCNL un ruolo importante non solo per l'evoluzione
della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore ma anche per lo
sviluppo di relazioni e di politiche industriali funzionali alla crescita dell'impresa
nel suo complesso.
Nel raggiungere l'Accordo contrattuale le Parti s'impegnano a rafforzare il
sistema contrattuale settoriale attraverso una sempre più coerente gestione
del contratto a livello nazionale e aziendale.
In tale quadro le Parti s'impegnano a:
(1) far sì che i premi di partecipazione, come previsto dalle linee guida
a suo tempo individuate, siano strettamente collegati ai risultati di andamento
economico e di produttività;
(2) realizzare una coerente gestione delle norme contrattuali, facendosi nello
stesso tempo carico di esigenze eccezionali e transitorie del livello aziendale
legate ad esempio a particolari concrete prospettive di investimenti e di occupazione.
In tal senso le Parti nazionali si dichiarano disponibili a valutare, anche
sulla base di specifici contributi di proposta delle Parti aziendali e/o territoriali,
soluzioni operative transitorie non previste dal CCNL e che non comportino interventi
sui trattamenti retributivi e i diritti individuali irrinunciabili.
Capitolo II
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1
- Assunzione.
A) Adempimenti all'atto dell'assunzione.
Ferme restando le norme di legge, all'atto dell'assunzione l'impresa è
tenuta a comunicare al lavoratore normalmente per iscritto:
(1) data di assunzione; (2) inquadramento ai sensi del successivo art. 4; (3)
trattamento economico iniziale; (4) durata dell'eventuale periodo di prova;
(5) sede di lavoro; (6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
(1) libretto di lavoro; (2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali,
in quanto il lavoratore ne sia in possesso; (3) stato di famiglia; (4) carta
d'identità o documento equipollente.
È facoltà dell'impresa richiedere al lavoratore, se ritenuto necessario,
la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi, nonché
il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreché
il lavoratore ne sia in possesso. L'impresa rilascerà ricevuta dei documenti
che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'impresa la residenza e il domicilio
e a notificarne i successivi mutamenti.
B) Computo delle assunzioni dei lavoratori ai fini dell'obbligo di riserva di
cui all'art. 25, comma 1, legge n. 223/91.
In relazione a quanto previsto all'art. 25, comma 2, legge n. 223/91, le Parti
concordano nell'escludere dalla base di computo sopra richiamata i lavoratori
inquadrati nelle categorie A, B, C, nonché nella categoria D, limitatamente
alla posizione organizzativa 1.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
In materia di computo delle assunzioni ai fini dell'obbligo di riserva di cui
all'art. 25, legge n. 223/91, sono esclusi dalla base di computo i lavoratori
inquadrati nei livelli Q1, Q2, A, B, C, nonché le seguenti figure professionali
individuate nei livelli D, E, F, G.
Livello D:
- addetto amministrativo di magazzino;
- addetto archivio centralizzato;
- analista di laboratorio;
- manutentore autonomo con guida e controllo di altri lavoratori;
- capo piazzale;
- capo rampa di impianto di imbottigliamento di GPL;
- preparatore miscelazione olii e grassi;
- strumentista;
- montatore, aggiustatore, installatore autonomo.
Livello E:
- addetto di centro servizi o di piccola unità organizzativa (reparto
ufficio) di sede centrale o di unità organizzativa di periferia;
- analista di laboratorio;
- quadrista/conduttore di impianto/operatore sala controllo.
Livello F:
- operatore di sala pompe o di parco serbatoi GPL;
- autista polivalente rifornitore di GPL.
Livello G:
- autista rifornitore di GPL.
Art. 2
- Periodo di prova.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né
la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può
aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti e
non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assun zione
del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà
dal giorno dell'assunzione stessa.
Per i rapporti di lavoro instaurati dall'1.6.02 il periodo di prova è
ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 a 2 mesi per i lavoratori con qualifica di quadro
e di impiegato che per almeno un biennio, nei 3 anni precedenti, ab biano prestato
servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa
attività. Per l'applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale
il lavoratore dovrà, ai fini dell'assunzione, informare l'impresa e presentare
l'idonea documentazione.
Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2), e 3), art. 4, per quanto concerne il
compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma,
l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato,
qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta
per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di categoria
A e B o durante il 1° mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e
2), art. 4, appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo
3), art. 4.
In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere
la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda
che il licenziamento avvenga entro la 1a o entro la 2a quindicina del mese stesso.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata
dalla seguente tabella:
mesi categorie 6 A
-B 3 C
-D 2 E 1 F
Nota.
Il periodo di prova per gli ISF senza esperienza specifica inquadrati nella
categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico
- pratico.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Non trovano applicazione le particolari riduzioni del periodo di prova di cui
al comma 4 del presente articolo.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata
dalla seguente tabella:
mesi categorie 6 Q1
-Q2
-A
-B 4 C
-D
-E
-F
-G 2 H
-I
Art. 3
- Contratti di lavoro speciali.
A) APPRENDISTATO
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, a
decorrere dall'1.7.01, valgono le norme previste dal presente contratto. Le
disposizioni contrattuali (normative ed economiche) s'intendono sostituite da
quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però
ai particolari aspetti in esse contemplate.
Periodo di prova.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di 4 settimane;
detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratti di ap prendista
che nell'ambito di precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi inerenti
il profilo professionale da conseguire.
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato,
sia agli affetti dell'anzianità di servizio.
Durata dell'apprendistato.
La durata del periodo di apprendistato, nonché l'impegno formativo esterno
sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo
professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso dell'apprendista:
profili titolo formazione durata professionali di istruzione esterna profili
professionali titolo d'istruzione relativi alle aree: post
-obbligo o attestato 60 ore ambiente, sicurezza, di qualifica annue 2 anni qualità;
professionale coerenti amministrazione/ rispetto al profilo controllo; professionale
sistemi da conseguire informativi; personale/ organizzazione; servizi vari;
ricerca/tecnologia; sviluppo; progettazione del prodotto o servizio (ingegneria);
logistica (servizi); manutenzione commerciale/marketing /vendite; produzione
titoli d'istruzione post
-obbligo, o attestato di qualifica 120 ore professionale annue 3 anni non coerenti
rispetto al profilo professionale da conseguire titolo d'istruzione 120 ore
dell'obbligo annue 4 anni
Formazione.
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti
ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, l'impresa farà
riferimento ai contenuti formativi e alle indicazioni relative ai moduli per
la formazione esterna elaborati dalle Parti e riportati in appendice n. 12.
Tali moduli hanno una durata di 120 ore e contenuti coerenti con il titolo d'istruzione
dell'apprendista e il profilo professionale da conseguire, in modo da consentire
l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire
proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
All'interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate
da 42 a 56 ore, mentre ai contenuti a carattere professionalizzante sono dedicate
da 64 a 78 ore.
L'attività formativa potrà essere distribuita anche in modo non
omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato, fermo restando il raggiungimento
delle ore di formazione annua contrattualmente previste come media sugli anni
di apprendistato.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto
abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso
profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei
moduli già realizzati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita
da un tutore che lo affiancherà al fine di rispondere efficacemente alle
necessità connesse all'inserimento dell'apprendista nell'organizzazione
aziendale e al raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Per la designazione del tutore, l'impresa si attiene alle indicazioni di cui
al DM 28.2.00 n. 22.
Trattamento retributivo.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo
contrattuale previsto per la categoria E, secondo le percentuali della seguente
tabella:
durata trattamento retributivo apprendistato 1° anno 2° anno 3°
anno 4° anno 2 anni 80% 90%
-
- 3 anni 75% 80% 90%
- 4 anni 70% 75% 80% 90%
Trattamento economico per malattia e infortunio.
A far data dall'1.7.01 in caso di malattia e di infortunio al lavoratore apprendista
viene assicurato un trattamento economico pari a:
- 60% della retribuzione prevista per i primi 3 mesi di malattia, computati
sommando tutti gli eventi morbosi;
- 30% della retribuzione prevista per i successivi 5 mesi di malattia computati
sommando tutti gli eventi morbosi.
Raggiungimento della qualifica.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove d'idoneità
previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue il
profilo professionale per il quale è stato assunto e il conseguente inquadramento
contrattuale.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Per i settori lubrificanti e GPL, con riferimento al trattamento retributivo
previsto per l'apprendista, ferma restando l'applicazione della tabella di cui
al presente articolo, lo stesso viene fissato sulla base del minimo contrattuale
previsto per il livello H.
B) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL)
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia di CFL si precisa che
a decorrere dall'1.11.94:
(1) le professionalità inquadrate nelle categorie A, B, C sono considerate
"elevate"; le professionalità inquadrate nelle categorie D
ed E sono considerate "intermedie"; soltanto le professionalità
inquadrate nella categoria F sono considerate "elementari";
(2) i lavoratori assunti con CFL all'atto dell'assunzione sono inquadrati nella
categoria relativa alla professionalità da acquisire. Limitatamente alla
durata del contratto non sarà loro corrisposta l'indennità di
posizione organizzativa (IPO). Successivamente, nel caso di trasformazione del
CFL in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sarà loro attribuita,
secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente CCNL, la posizione organizzativa
relativa al profilo professionale concernente la mansione svolta.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge
e agli accordi interconfederali in materia riportati in appendice al presente
contratto.
Specificità settoriali lubrificanti e GPL.
Ferma la disciplina confederale in materia, si precisa che per i settori lubrificanti
e GPL:
- le professionalità inquadrate nei livelli Q1, Q2, A, B, C sono considerate
"elevate";
- le professionalità inquadrate nelle categorie D, E, F, G e le professionalità
operaie inquadrate nel livello H sono considerate "intermedie";
- le professionalità impiegatizie inquadrate nella categoria H e le professionalità
inquadrate nel livello I sono considerate "elementari".
C) CONTRATTO A TERMINE
Con riferimento alla nuova disciplina legislativa di cui al D.lgs. n. 368/01,
le Parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.02, per definire le norme
attuative della legge.
Fino alla definizione della nuova disciplina contrattuale, per quanto riguarda
il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, trova applicazione la disciplina
di seguito concordata.
D) CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
In attuazione di quanto previsto con riferimento al contratto di fornitura di
lavoro temporaneo dalla legge 24.6.97 n. 196, ferme restando le disposi zioni
di legge vigenti in materia, si concorda quanto segue.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei seguenti casi:
(1) esecuzione di un'attività o di un servizio definito o predeterminato
nel tempo anche non avente carattere eccezionale o occasionale; (2) punte di
più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili
o anche indotte dall'attività di altri settori, che non sia possibile
evadere con le risorse normalmente impiegate; (3) lavorazioni che presentino
carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività; (4)
per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; (5) sostituzione di
lavoratori assenti per periodi feriali non programmati; (6) sostituzione di
lavoratori in aspettativa, in congedo o temporaneamente inidonei a svolgere
le mansioni assegnate; (7) sostituzione di lavoratori assenti per la partecipazione
a corsi di formazione; (8) per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente
scoperte per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di
personale a tempo indeterminato.
b) I lavoratori assunti con il contratto di cui trattasi non potranno complessivamente
superare il 12% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta
ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti, in ogni caso
il loro numero totale non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in atto nell'impresa. L'eventuale frazione di unità
derivante dal rapporto percentuale di cui so pra è arrotondata all'unità
intera superiore.
c) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni
del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo comunicando la mansione, la categoria e la posizione organizzativa,
nonché la durata prevista del contratto per consentire alla RSU il riscontro
delle fattispecie e delle condizioni previste. Ove ricorrano motivate ragioni
d'urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi
5 giorni.
d) Le Parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per
esaminare e valutare le esperienze sviluppate e per redigere il prospetto di
sintesi che sarà definito a tale livello ai fini del monitoraggio dell'occupazione.
e) Nelle imprese nelle quali è in atto il premio di partecipazione di
cui all' art. 16 del CCNL, lo stesso verrà applicato ai lavoratori di
cui trattasi, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione
di 2° livello.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
In merito alla delega legislativa relativa alla definizione delle mansioni pericolose
per le quali deve essere prevista l'impossibilità di stipulare il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo, le Parti, fatte salve situazioni eccezionali
che a livello aziendale saranno oggetto di un esame congiunto tra RLS e RSPP,
ritengono di approfondire e definire, entro il 31.12.02, tale problematica in
sede di Osservatorio anche sulla base delle indicazioni che perverranno dal
livello aziendale.
E) RAPPORTO DI LAVORO PART
-TIME
1) In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 61 del 25.2.00 e dal D.lgs.
n. 100 del 26.2.01, s'intende part
-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello
stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dal luglio 2001, regolato come
segue.
2) Il contratto di lavoro part
-time deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicati:
(a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 1 del vigente CCNL; (b) la
durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento,
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 3.
3) All'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo
svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in materia di
col locazione temporale elastica della prestazione lavorativa, nell'ambito della
normativa prevista dall'art. 8 del CCNL, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11
e 12, art. 3, D.lgs. 25.2.00 n. 61.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. n. 61/00:
(a) il lavoratore, senza necessariamente procedere alla denuncia del patto,
potrà richiedere la modifica, anche temporanea, dell'orario di lavoro
previsto, in merito alla quale l'impresa si pronuncerà entro 10 giorni;
(b) tra le documentate ragioni per la modifica del patto di cui sopra vengono
ricomprese le attività formative realizzate nell'ambito della Parte VI
del CCNL, nonché le esigenze di studio di cui al punto 3, lett. A), Parte
VI, che siano correlate, per comune valutazione, all'attività aziendale.
4) All'atto della stipula del contratto part
-time, le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale
di cui all'art. 9, D.lgs. n. 61/00.
5) In relazione a quanto previsto dall'art. 19, nonché dall'art. 20,
punto 2) del vigente CCNL, la retribuzione mensile spettante ai lavoratori part
- time si ottiene applicando la seguente formula: (RO x hs) / 40 (RO = Retribuzione
Ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali
del rapporto part
-time). La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile
come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: (175 x hs)/40.
6) Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part
-time, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, sarà determinato
in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione,
riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:
categoria A
-B fino a 1.050 ore in 6 mesi C
-D fino a 525 ore in 4 mesi E fino a 350 ore in 3 mesi F fino a 175 ore in 2
mesi
7) Il rapporto di lavoro part
-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi
della settimana (part
-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno (part
-time verticale). Tali modalità attuative del lavoro part
-time potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro
(part
-time misto).
8) L'impresa, in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di
mercato, potrà variare, con un preavviso di 10 giorni, la collocazione
temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata fatto salvo quanto
previsto al precedente punto 3. Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario
inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione
del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e
legali, indiretti e differiti. Qualora le esigenze di cui sopra comportino la
necessità di risposte urgenti e tempestive, il termine di preavviso potrà
essere ridotto fino a 2 giorni. In questo caso, per le ore di lavoro prestate
al di fuori dell'orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari
alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall'impresa e il normale
preavviso di 10 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione
del 20% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e
legali, indiretti e differiti. La RSU sarà informata sulle modalità
operative.
9) Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche
fattispecie, il superamento dell'orario concordato è consentito, qualora
trovi obiettiva giustificazione in necessità tecnico, produttive, organizzative
o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.
10) Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà
essere svolto fino ai seguenti limiti giornalieri e annuali:
(a) Limite giornaliero:
- di norma 8 ore;
- nei contratti part
-time con orario superiore a 6 ore giornaliere il limite è di 2 ore aggiuntive
all'orario concordato.
(b) Limite annuo:
- part
-time fino a 4 ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto
part
-time;
- part
-time fino a 5 ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto
part
-time;
- part
-time fino a 6 ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto
part
-time;
- part
-time oltre 6 ore giornaliere: 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part
-time.
11) Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al
precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva
dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e
differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui
al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50%, comprensiva
dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e
differiti.
12) Ai sensi del comma 6, art. 3, D.lgs. n. 61/00, qualora i limiti annuali
definiti al precedente punto 10 fossero interamente utilizzati, al lavoratore
che ne facesse richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino
paga relativo al 12° mese di servizio, dovrà essere riconosciuto
il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle
ore supplementari prestate nell'anno. Il consolidamento dovrà risultare
da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo
a quello della richiesta.
13) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro
supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario
valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
14) Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile
anche a tutte le ipotesi di contratto part
-time a termine di durata superiore a 1 mese.
15) Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro part
-time, la normativa prevista dall'art. 8, lett. E) ed F), in materia di conto
ore, non è allo stesso applicabile.
16) Nell'ambito delle comunicazioni di cui alla lett. E), punto 8, art. 8 del
vigente CCNL, le imprese comunicheranno alle RSU i dati a consuntivo, nonché
gli elementi di obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari
dei rapporti di lavoro part
-time.
17) Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore part
-time ha diritto a un periodo di riposo (ferie), con decorrenza del trattamento
retributivo percepito in servizio, secondo i termini sotto indicati:
(a) part
-time orizzontale: il periodo di ferie previsto dal CCNL resta invariato; (b)
part
-time verticale: il periodo di ferie previsto dal CCNL dovrà essere riproporzionato
in relazione alla prestazione concordata.
18) Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno,
in caso d'interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché
non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.
ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'impresa garantisce
al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
(1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni (2) mesi
10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni (3) mesi 12 per
gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro
su indicati s'intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi, e saran
no quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi.
Nel rapporto di lavoro part
-time verticale, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà
superare l'80% della prestazione annua concordata, fermo restando il riferimento
ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.
19) I programmi relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro part
-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata
in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto
d'esame tra Direzione aziendale e RSU. Durante l'esame, che dovrà esaurirsi
entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte della Direzione aziendale,
le Parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali. Per i lavoratori
di cui trattasi, alle quote ordinarie degli elementi retributivi di cui ai punti
1) e 2), art. 15 del vigente CCNL, calcolate secondo i criteri previsti dal
punto 5 della presente normativa, andrà applicata la maggiorazione del
35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione sarà
elevata al 50%. Sulle quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore
sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni
di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà
riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al
100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate.
Note a verbale al comma 19.
Per lavoro notturno deve intendersi quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
Si considerano rientranti nella fattispecie di cui al presente punto 19 le prestazioni
effettuate nelle seguenti fasce orarie: ore 22
-24 nella giornata di venerdì; ore 24
-6 nella giornata di lunedì.
20) La trasformazione del rapporto di lavoro da part
-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti.
21) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part
-time deve avvenire con l'accordo delle Parti risultante da atto scritto con
le modalità previste dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00. Fermo restando
quanto previsto dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 61/00, all'atto della trasformazione
le Parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni
per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
22) Ai lavoratori con rapporto di lavoro part
-time, tenuto conto della non applicazione nei loro confronti della normativa
contrattuale in materia di riduzione d'orario di lavoro, verrà riconosciuta
un'indennità annua in cifra fissa (IPT) da erogarsi in 12 quote mensili
calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore
settimanali di lavoro part
-time; ROL = numero di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti; Rh =
retribuzione oraria del lavoratore part
-time). Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro part
-time in corso d'anno, il fattore ROL della formula sopra individuata andrà
riproporzionato in relazione al periodo di lavoro part
-time prestato. Con accordo tra le Parti risultante da atto scritto, la suddetta
indennità potrà essere sostituita dalla fruizione, secondo le
regole contrattuali, delle ore di riduzione d'orario spettanti ai sensi dell'art.
13 del CCNL e riproporzionate in relazione all'orario part
-time praticato.
23) Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del CCNL,
nonché degli accordi aziendali, dovranno considerarsi applicabili, in
quanto compatibili con la natura del rapporto part
-time, secondo criteri di proporzionalità.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
In relazione a quanto previsto al punto 6 in materia di periodo di prova, per
i settori lubrificanti e GPL si applica la seguente tabella:
liv. Q1
-Q2
-A
-B fino a 1.050 ore in 6 mesi C
-D
-E
-F
-G fino a 525 ore in 4 mesi H
-I fino a 350 ore in 3 mesi
Capitolo III
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Premessa all'art. 4.
Le Parti nazionali:
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema
degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle Parti nell'evoluzione dell'organizzazione
del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni verificatasi nell'ultimo
decennio;
- verificato che l'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione
delle mansioni ha dato luogo a figure professionali nuove che, caratterizzandosi
con una più elevata professionalità, hanno contribuito in modo
significativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica delle
imprese
hanno previsto un sistema classificatorio mirato a rafforzare il rapporto tra
professionalità, sistema d'inquadramento del personale e organizzazione
del lavoro.
Il sistema classificatorio coglie l'evoluzione realizzata e rappresenta uno
stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo un
ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle
mansioni e realizza nello stesso tempo la certezza dell'inquadramento per le
nuove figure professionali.
Le Parti confermano che lo sviluppo della produttività tecnico
-economica passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche,
umane e la valorizzazione della professionalità da ricercarsi anche mediante
nuovi modelli organizzativi comportanti, coerentemente con il sistema classificatorio,
una diversa configurazione delle mansioni e dei profili professionali.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento e
l'arricchimento di più mansioni, senza peraltro escluderne le singole
effettuazioni, anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze
di produttività e realizzate anche attraverso fasi sperimentali reversibili
supportate all'occorrenza da iniziative di formazione.
Per l'attuazione delle nuove configurazioni organizzative è possibile
la sperimentazione ed è necessaria la consultazione preventiva e l'esame
delle questioni connesse con la RSU. Detta consultazione e detto esame devono
esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Le nuove configurazioni organizzative potranno prevedere nuovi profili professionali
che saranno inquadrati nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie
contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti qualora non espressamente
previsti nei profili contrattuali.
L'impresa adotterà definitivamente l'eventuale sistema sperimentato,
dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo
dei lavoratori interessati.
Le Parti dichiarano inoltre che l'inserimento nella organizzazione produttiva
di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze
di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività
globale e dell'efficienza.
Le imprese condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella
concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti
a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori
tradizionalmente femminili.
Art. 4
- Classificazione del personale (*).
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle
seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali
con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse
posizioni organizzative.
categorie posizioni organizzative A 1
-2
-3 B 1
-2 C 1
-2 D 1
-2
-3 E 1
-2
-3
-4 F
-
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle
declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti
indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono
il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà
essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto
a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato
sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Rientra nella attività contrattuale delle RSU la verifica degli inquadramenti
adottati a fronte di tali fattispecie.
(*) Per le imprese dei settori ceramica e abrasivi si applica la classificazione
del personale riportata al Capitolo XIII del presente contratto. Per le imprese
dei settori lubrificanti e GPL si applica la classificazione del personale riportata
al Capitolo XIV del presente contratto.
CATEGORIA A
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori quadri che ricoprono
posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono:
- conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da
integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti
alle categorie inferiori;
- ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi
di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione;
- eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse
umane;
- responsabilità economiche di impatto rilevante per l'impresa e che
comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali
e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili Quadri (Q):
responsabile assicurazione qualità di società:
- pianifica e definisce le linee strategiche e le politiche sulla qualità
in concerto con le altre funzioni aziendali operando nel rispetto delle normative;
- definisce e organizza le procedure operative per la qualità nell'ambito
delle politiche e delle strategie individuate;
- recepisce dati provenienti dal mercato al fine di definire e ottimizzare gli
standard qualitativi in base alle esigenze emerse;
- assicura un sistema d'informazione idoneo a valutare e tenere sotto costante
controllo l'andamento tendenziale della qualità;
- concorre, nell'ottica di un miglioramento preventivo della qualità,
alla messa a punto dei nuovi impianti e alla ottimizzazione delle procedure
di manutenzione e di logistica;
responsabile protezione ambientale e sicurezza stabilimento complesso:
- provvede alla diffusione delle norme legislative e aziendali in materia di
prevenzione infortuni, sicurezza impianti, protezione dell'ambiente di lavoro
e tutela ecologica dell'ambiente esterno;
- fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli
impianti, affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio
che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione
ambientale. Propone azioni di miglioramento;
- individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici
allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni e incidenti;
- mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività
dello stabilimento in materia di protezione dell'ambiente di lavoro, di prevenzione
infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica;
- assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza
e garantisce interventi tempestivi ed efficaci;
- promuove e sviluppa in collaborazione con il servizio sanitario studi e valutazioni
nel campo della protezione ambientale e dell'igiene industriale;
responsabile sistemi informativi di società:
- nell'ambito di obiettivi di spesa e di strategia fissati anche con il suo
apporto dalla direzione della società, coordina l'operatività
dell'esistente e lo sviluppo dei sistemi informativi, in modo da garantire l'adeguatezza
alle esigenze dell'utenza, sulla base delle rispettive priorità;
- in relazione all'evoluzione tecnologica, ottimizza il rapporto costi/benefici
e la qualità, in termini di macchine e di applicazioni installate;
responsabile aree amministrative/contabili di società:
- opera nell'ambito di più aree amministrative (p. es.: contabilità
generale, contabilità industriale, finanza, fiscale, auditing);
- garantisce l'espletamento dell'attività amministrativa delle aree/settori
di competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- è responsabile delle informazioni relative alla stesura dei documenti
ufficiali amministrativo/contabili, nonché alla stesura di analisi statistiche,
previsionali e consuntive;
- è responsabile della gestione di altro personale amministrativo/ contabile;
responsabile controllo gestione/amministrazione di stabilimento complesso:
- assicura la regolare e tempestiva attuazione delle operazioni amministrative
e di contabilità generale e industriale di competenza dello stabilimento
e delle relative registrazioni nel rispetto delle norme tributarie, legali,
assicurative , delle politiche e delle procedure della società;
- assicura, in collaborazione con le altre funzioni, la formulazione, secondo
le politiche della società, dei piani operativi e dei budget di competenza
dello stabilimento, l'elaborazione dei dati consuntivi e l'evidenziazione degli
scostamenti;
- fornisce alla Direzione specifiche analisi economiche e quantitative dei principali
fenomeni gestionali, evidenziando elementi per la formulazione di azioni migliorative
dei risultati tecnico
- economici;
- assicura lo svolgimento delle operazioni fiscali e doganali relative ai prodotti
in uscita e alle materie prime, agli imballi e ai materiali in ingresso, secondo
le normative di legge in vigore;
responsabile ufficio tecnico e lavori di stabilimento complesso:
- gestisce, nel rispetto delle politiche aziendali, le attività di progettazione
e di montaggio di competenza dello stabilimento, garantendo il rispetto dei
tempi, dei costi e la buona esecuzione tecnica degli investimenti;
- garantisce il controllo dell'attività delle imprese e il rispetto delle
normative legislative contrattuali e tecniche vigenti;
- partecipa alle trattative commerciali con le imprese per l'assegnazione delle
commesse, collaborando alla definizione delle specifiche tecniche e dei prezzi;
responsabile centro di distribuzione:
- coordina lo svolgimento delle attività amministrative, l'effettuazione
di inventari e controlli contabili e fiscali, la registrazione dei movimenti
di prodotti finiti e/o materiali di produzione;
- guida, coordina e controlla assistenti e operatori nello svolgimento delle
attività di ricevimento, controllo, scarico, stoccaggio, conservazione
e spedizione di materiali o merci;
- mantiene contatti con trasportatori e clienti per la risoluzione di problemi
connessi all'economicità e alla tempestività delle spedizioni;
- interagisce con le funzioni di produzione, di controllo e del commerciale
per organizzare l'attività del magazzino, in armonia con i loro tempi;
- è responsabile dell'efficienza dei mezzi e delle attrezzature affidategli;
responsabile logistica stabilimento complesso:
- garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione
di materie prime, prodotti finiti e imballi;
- assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi
alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci;
- garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta
impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con
le competenti funzioni di sede;
- gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture
dei servizi di propria competenza;
- individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati
in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare
attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l'adozione di provvedimenti tecnologici
e promuovendo iniziative d'investimento;
- garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale
di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con
particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al
rispetto delle normative vigenti;
responsabile di più settori di acquisto/materiali stabilimento complesso:
- nell'ambito dei settori specifici di competenza è responsabile dell'approvvigionamento
di materiali e servizi per una o più divisioni commerciali o stabilimenti
nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle
normative fiscali e legali in vigore;
- esegue in completa autonomia e nel rispetto dei rapporti di delega, affidatagli
dal direttore acquisti (purchasing manager) di settore, tutte le attività
necessarie alla migliore negoziazione e all'acquisto di materiali e/o servizi
di sua competenza. Tali attività si esplicano nella più stretta
osservanza delle procedure delle politiche aziendali con particolare riguardo
alla selezione dei fornitori;
- riferisce e aggiorna periodicamente il direttore acquisti (purchasing manager)
di settore sull'andamento delle varie situazioni di mercato, prodotto/fornitore
di cui è responsabile;
- è responsabile della ricerca, della qualificazione e della valutazione
dei fornitori e prodotti nell'area di competenza, anche attraverso visite a
stabilimenti e a sedi commerciali;
- conduce le trattative di acquisto ottimizzando i fattori prezzo, qualità
e servizio;
- segue lo sviluppo dell'ordine e verifica il rispetto delle condizioni pattuite;
- promuove le contestazioni delle merci su istanza del controllo di qualità;
- elabora le previsioni di andamento dei prezzi per le aree di competenza e
le raffronta con i dati reali;
- guida, coordina e controlla l'attività degli acquisitori a cui fornisce
gli indirizzi necessari per l'espletamento delle procedure operative d'acquisto;
- garantisce la stipula dei contratti di appalto entro i limiti di competenza
stabiliti, assicurando la predisposizione di tutti gli elementi conoscitivi
e di supporto alle funzioni di sede per la stipula dei contratti di competenza;
responsabile pianificazione produzione:
- ha la responsabilità di richiedere le produzioni per una categoria
di prodotti, in linea con i livelli di servizio al cliente stabiliti dalla società
e con l'obiettivo di ottimizzare la gestione degli stock e degli inventari;
- collabora con le funzioni commerciali per la stesura delle stime di vendita,
in modo da razionalizzare i cicli produttivi delle varie unità produttive
in un'ottica di economicità globale del sistema;
responsabile manutenzione stabilimento complesso:
- è responsabile dell'attività di manutenzione degli impianti,
dalla richiesta di budget all'esecuzione dei lavori;
- segue in collaborazione con i colleghi della produzione le modifiche migliorative
degli impianti e le nuove costruzioni;
project leader:
- definisce per le linee di prodotto /mercato di propria competenza: gli obiettivi
di marketing e vendita in termini di volumi, mix prodotti e fatturato; il mercato,
selezionandolo in funzione della potenzialità;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vendita;
group product manager:
- esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale sui
diversi mercati/aree per più prodotti tra di loro significativamente
diversi;
- coordina le analisi e le ricerche di mercato formulando previsioni di lungo/medio
periodo della domanda e dell'offerta;
- identifica le potenzialità di vendita e definisce e propone obiettivi
annuali di posizionamento sul mercato;
- collabora con la ricerca e sviluppo nella definizione delle caratteristiche,
struttura, livello di qualità di nuovi prodotti;
- mantiene contatti con società e opinion leader;
- coordina l'attività di più product manager;
- è responsabile della gestione del budget pubblicitario e promozionale;
responsabile training tecnico/scientifico:
- assicura, sulla base degli obiettivi generali aziendali o delle politiche
di marketing, l'identificazione delle necessità di addestramento, individuale
e collettivo, la proposta e la realizzazione dei programmi di sviluppo professionale
di addestramento scientifico e tecnico, anche in relazione all'evoluzione delle
tecniche di comunicazione e di vendita, dell'intera struttura di informazione
tecnico/scientifica;
responsabile assistenza tecnica alla clientela:
- assicura lo svolgimento delle attività di supporto tecnico alle vendite
e di assistenza tecnica alla clientela , sull'impiego dei prodotti d'interesse
della divisione , assicurando l'analisi e la gestione dei reclami;
- assicura il mantenimento del livello competitivo ottimale di qualità,
attraverso il monitoraggio sistematico interno e della concorrenza;
- assicura l'approntamento e aggiornamento delle specifiche di produzione e
vendite;
- contribuisce nell'approntamento di documentazione tecnico
-promozionale per il supporto all'attività di marketing/sviluppo applicativo
prodotti;
- garantisce assistenza tecnica nello sviluppo di nuovi prodotti e nuove applicazioni;
- organizza l'attività dei propri collaboratori stabilendo priorità
e standard operativi;
- definisce con la funzione vendite il livello di servizio standard alla clientela;
- tiene i rapporti con le produzioni e le altre funzioni tecniche per concordare
i piani di ricerca e di miglioramento tecnologico e di prodotto;
capo aree (farmaceutico):
- assicura, con ampia discrezionalità di poteri, nell'ambito del settore
di appartenenza, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche aziendali;
- è responsabile per più aree geografiche, attraverso il coordinamento
di una struttura di capi area, del conseguimento degli obiettivi promozionali
e di vendita nel territorio;
- collabora a definire le strategie della società, nel settore di appartenenza,
anche al fine dell'attuazione di una corretta informazione scientifica, nel
rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche;
responsabile personale/organizzazione di unità operativa:
- assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l'osservanza
degli adempimenti di legge in fase di costituzione, gestione e cessazione del
rapporto di lavoro nel rispetto delle politiche societarie;
- contribuisce all'applicazione e al rispetto delle norme di legge in materia
d'igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica, partecipando alla formulazione
degli interventi adeguati;
- assicura alla linea la continuità del personale qualitativamente e
quantitativamente necessario al conseguimento degli obiettivi specifici e generali
della società;
- assicura le relazioni con le OOSS locali per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali nel rispetto delle politiche societarie;
- provvede all'impostazione e gestione del contenzioso di lavoro;
- mantiene un adeguato sistema di comunicazione con il personale al fine di
garantire un clima di partecipazione e di elevata produttività;
- propone piani di sviluppo organizzativo coerentemente con la politica generale
della società;
- imposta, in collaborazione con la linea, piani di formazione e sviluppo del
personale dell'unità operativa di competenza;
responsabile centrale di area del personale:
- garantisce l'attuazione delle attività dell'area (relazioni industriali,
sviluppo, amministrazione) in coerenza con le strategie e i piani aziendali;
- progetta e studia, nell'ambito del settore di sua competenza, interventi innovativi
che ottimizzino l'incidenza della sua specializzazione nell'ambito della direzione
del personale complessiva;
- coordina l'attività dei responsabili di settore di unità operativa
al fine di ottenere una gestione del personale armonica in tutte le società
del gruppo;
- aggiorna le proprie conoscenze tecniche mediante consultazione di testi specializzati
o circolari e informa i responsabili di settore del personale di unità
operativa;
- fornisce un supporto specialistico per la risoluzione di problemi specifici;
responsabile impianti complessi:
- è responsabile di più unità organizzative complesse;
- garantisce, in attuazione delle politiche aziendali, coordinando l'attività
dei capi reparto, i livelli produttivi
-qualitativi richiesti con riferimento, dove previsto, anche alle norme di buona
fabbricazione e di costo, ottimizzando rese e risorse;
- partecipa alla definizione dei parametri efficienziali della propria attività
attivandone successivamente i meccanismi di controllo;
- assicura l'applicazione delle norme e delle procedure sia interne che di legge;
- ricerca il miglioramento e l'ottimizzazione del processo produttivo coordinando
l'attività di modifica degli impianti, nonché la programmazione
dell'attività di manutenzione;
responsabile gestione attività industriali:
- assicura il raggiungimento degli obiettivi di budget di produzione in termini
di volumi, qualità e costi;
- assicura lo sviluppo tecnologico degli impianti per il miglioramento dell'efficienza
dei processi produttivi;
- assicura l'efficienza degli impianti attraverso la definizione dei livelli
di manutenzione, garantendo la relativa esecuzione;
- assicura la corretta gestione dei contratti di fornitura prodotti e servizi
dalle unità ospitanti;
- assicura il rispetto delle norme di legge e societarie relative alla sicurezza,
igiene ambientale e all'ecologia;
- assicura la formulazione di piani analitici di controllo e garantisce il rispetto
degli stessi;
- supporta i responsabili di divisione e le gestioni tecniche nella valutazione
economica delle migliorie e modifiche di impianto proposte;
- collabora con la funzione budget e controllo di gestione nelle fasi di analisi
dei risultati gestionali;
responsabile gruppo di laboratori/unità di ricerca:
- è responsabile del coordinamento di più laboratori appartenenti
a una disciplina omogenea;
- è responsabile della ottimizzazione delle risorse;
- assiste la direzione nella fase di impostazione e pianificazione dei progetti;
- assegna i temi di ricerca ai singoli laboratori;
- redige rapporti e pubblicazioni sull'attività sperimentale svolta;
responsabile medico di prodotto di area terapeutica:
- coordina tutta l'attività delle fasi di sviluppo clinico dei potenziali
farmaci dalla fase 1
- sperimentazione su volontario sano
- alla fase 3
- sperimentazione clinica allargata alla redazione del report finale e definizione
del dossier di registrazione;
senior scientist:
- alto specialista in una branca specifica di una delle principali discipline
di ricerca (chimica di sintesi, chimica analitica, farmacologia, galenica, farmacocinetica,
tossicologia farmaceutica e biotecnologie);
- tiene i rapporti scientifici con gli ambienti universitari, enti di ricerca,
ecc.;
- redige pubblicazioni sull'attività sperimentale svolta;
responsabile tecnologia di processo di impianti complessi:
- è responsabile di un settore (ciclo produttivo) di miglioramento tecnologico
(rese produttive, consumi materie prime e utilities, automazione, ecc.) sul
quale ha un'ampia e consolidata competenza;
- definisce con la Direzione gli obiettivi prioritari di miglioramento e i budget
relativi;
- coordina e supervisiona l'attività del personale dipendente assegnando
compiti e progetti, controllandone i risultati e le proposte;
- definisce (in collaborazione con l'ufficio tecnico) le specifiche tecniche
e i preventivi per gli interventi relativi alle azioni di miglioramento tecnologico;
- supervisiona la redazione e l'aggiornamento dei manuali operativi di esercizio;
- si tiene aggiornato sull'evoluzione impiantistica della concorrenza;
capo aree di vendita:
- opera normalmente in sede decentrata svolgendo un'attività itinerante;
- cura direttamente uno o più clienti di importanza chiave a livello
nazionale o internazionale per l'impresa;
- ha una notevole approfondita professionalità specifica acquisita nell'esercizio
dell'attività commerciale;
- svolge funzioni direttive che implicano la pianificazione, il coordinamento
e il controllo della rete di vendita, della relativa amministrazione e del personale,
per più aree geografiche commerciali o per un settore merceologico aventi
importanza fondamentale, con un'ampia discrezionalità di poteri ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di vendita dell'impresa alla
cui definizione collabora;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato
nelle aree di propria competenza;
- può partecipare alla definizione delle previsioni di vendita e individua
eventuali cause di scostamento dei risultati effettivi;
- può coordinare lo sviluppo e la realizzazione di approfondite analisi
del business dei clienti e delle aree di propria competenza eventualmente svolte
da collaboratori con l'ausilio di complessi programmi informatici.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili Quadri (Q):
responsabile laboratori controllo stabilimento complesso:
- assicura lo svolgimento di analisi e prove al fine di permettere il controllo
efficiente e affidabile dei processi, dei prodotti finiti e delle materie prime
di competenza, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti;
- collabora con le unità interessate di sede e di stabilimento fornendo
la necessaria assistenza specialistica di laboratorio all'attuazione di programmi
finalizzati al miglioramento dei processi e dei prodotti;
- promuove, di concerto con le funzioni interessate, l'aggiornamento dei piani
di analisi e assicura l'impiego ottimale delle risorse, umane e tecnologiche,
affidate al fine di migliorare l'efficienza/ efficacia del servizio;
- collabora con la funzione qualità di sede nella gestione del sistema
qualità di stabilimento riportando periodicamente i risultati e l'andamento
delle attività e promuovendo azioni migliorative del sistema;
esperto di sistemi operativi complessi:
- è in possesso di un'approfondita conoscenza dell'ambiente operativo
delle installazioni dei sistemi informativi;
- configura e ottimizza le prestazioni di servizio dei prodotti software di
cui ha la responsabilità;
- crea e mantiene la documentazione associata alla generazione e alla gestione
operativa dei progetti software;
- definisce gli standard da utilizzare durante l'installazione dei prodotti
software e la loro gestione operativa;
- supervisiona l'installazione di nuove versioni dei prodotti software che cadono
nella propria sfera di responsabilità;
- fornisce un supporto tecnico completo relativo a tutte le problematiche inerenti
i prodotti nell'area tecnologica di sua competenza;
- pianifica la propria attività e quella degli altri componenti dei vari
team mantenendo accurati e aggiornati rapporti sullo stato di tutte le attività
in corso;
- coordina l'addestramento delle altre persone del gruppo;
responsabile sviluppo sistemi informativi di società:
- assicura lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi informativi centrali per
le aree di competenza;
- recepisce e soddisfa le esigenze informatiche degli utenti aziendali di competenza
formulando alternative e soluzioni che ottimizzino il rapporto costi/prestazioni;
- definisce e coordina piani e attività per lo sviluppo dei sistemi,
concordando tempi e priorità con gli utenti;
- coordina e supporta i gruppi di sviluppo sistemi; segue direttamente i progetti
più complessi;
- verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti in termini di
costi, tempi e risultati;
- fornisce adeguata consulenza informatica ai propri utenti, sia sulle possibilità
offerte dai sistemi sia sul funzionamento, provvedendo all'addestramento tecnico;
- assicura la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni
esistenti;
responsabile impianti:
- è responsabile di più unità organizzative;
- garantisce, in attuazione delle politiche aziendali , coordinando l'attività
dei capi reparto, i livelli produttivi
-qualitativi richiesti con riferimento, dove previsto, anche alle norme di buona
fabbricazione e di costo, ottimizzando rese e risorse;
- partecipa alla definizione dei parametri di efficienza della propria attività
attivandone successivamente i meccanismi di controllo;
- assicura l'applicazione delle norme e delle procedure sia interne che di legge;
- ricerca il miglioramento e l'ottimizzazione del processo produttivo coordinando
l'attività di modifica degli impianti, nonché la programmazione
dell'attività di manutenzione;
responsabile customer service integrato:
- è responsabile di tutte le attività commerciali e amministrative
di servizio alla clientela e di esecuzione dei contratti nel rispetto delle
politiche aziendali;
- garantisce l'applicazione delle procedure aziendali con particolare riferimento
alle implicazioni di carattere fiscale per l'impresa;
- pianifica e definisce sistemi e servizi innovativi atti a migliorare la produttività
e la qualità del servizio;
- coordina le attività finalizzate alla soluzione dei contenziosi interagendo
con le altre funzioni aziendali;
- è il punto di riferimento dei reparti commerciali per la gestione delle
problematiche inerenti la logistica.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili Quadri (Q):
responsabile area applicativa:
- è responsabile per le aree applicative di competenza dello sviluppo
di nuovi sistemi informatici e del mantenimento di quelli esistenti;
- fornisce supporto gestionale all'utenza per quelle che sono le esigenze informatiche
sia a livello operativo che organizzativo;
- è responsabile della suddivisione dell'attività all'interno
del proprio reparto fissando i tempi di realizzazione;
- è responsabile del coordinamento e della guida del team nella fase
di studio e disegno delle varie applicazioni;
- è responsabile della gestione di altro personale specializzato;
responsabile area amministrativa/finanziaria complessa di società:
- opera in un'area amministrativa con più settori essendo responsabile
dei risultati raggiunti nell'ambito degli obiettivi fissati dal responsabile
del servizio;
- garantisce l'espletamento dell'attività amministrativa nell'area di
competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- è responsabile limitatamente alla propria area delle informazioni relative
alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/ contabili/finanziari, nonché
della stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive;
capo commessa di stabilimento:
- coordina, secondo le direttive ricevute, lo sviluppo delle commesse assegnate;
- imposta il lay
-out degli impianti, assicurandosi che sia conforme alle caratteristiche del
processo e rispetti i criteri di sicurezza, d'igiene industriale e di protezione
ambientale;
- controlla l'esecuzione della commessa, assistendo i processisti e i progettisti
nell'esecuzione della progettazione di dettaglio;
- coordina le attività di montaggio assegnate alle imprese e/o al personale
interno, curando che la realizzazione sia effettuata secondo quanto previsto
in relazione ai tempi di consegna e costi di realizzazione;
responsabile progettazione specialistica:
- sviluppa le attività di progettazione, anche attraverso personale dipendente,
per la parte relativa alla propria specializzazione (elettrica/strumentale/meccanica/civile);
- imposta, rivede e approva i calcoli, gli schemi funzionali, la disposizione
della strumentazione, ecc., assicurandosi che essi siano conformi ai necessari
criteri di funzionalità e sicurezza;
- definisce le specifiche tecniche, anche complesse, sulla base di una conoscenza
approfondita della normativa vigente;
- fornisce contributi nelle trattative con i fornitori per l'acquisizione delle
offerte e la discussione di eventuali varianti tecniche ai progetti seguiti;
- approva, se previsto, l'emissione delle richieste di ordinazione dei materiali,
coordinando i contatti con le altre funzioni interessate e con i fornitori;
responsabile lavori di stabilimento:
- controlla le attività delle imprese operanti nello stabilimento, direttamente
o tramite gli assistenti ai lavori, assicurando la buona esecuzione tecnica
dei lavori e il rispetto dei tempi e dei costi stabiliti;
- dà il benestare, sulla base delle misurazioni e verifiche effettuate,
alla liquidazione delle competenze delle imprese;
responsabile settore logistica stabilimento complesso:
- coordina le attività del settore di competenza, garantendo lo svolgimento
delle operazioni nel rispetto dei programmi e del budget;
- garantisce l'osservanza delle normative nazionali e internazionali in materia
di movimentazione delle merci;
- concorda con la posizione superiore il programma degli interventi migliorativi
inerenti i mezzi, impianti e attrezzature, nel rispetto degli obiettivi, delle
priorità, dei tempi, dei costi e della sicurezza e dell'igiene ambientale;
- provvede alla formazione e all'addestramento del proprio personale;
responsabile logistica di stabilimento:
- garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione
di materie prime, prodotti finiti e imballi;
- assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi
alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci;
- garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta
impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con
le competenti funzioni di sede;
- gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture
dei servizi di propria competenza;
- individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati
relativi alla competitività, efficienza ed efficacia, in particolare
attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l'adozione di provvedimenti tecnologici,
promuovendo iniziative d'investimento;
- garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale
di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con
particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al
rispetto delle normative vigenti;
responsabile manutenzione specialistica stabilimento complesso;
- organizza, coordina e controlla secondo le direttive del responsabile manutenzione
di stabilimento , l'attività del personale specialistico di settore (manutenzione
meccanica/strumentale/elettrica/civile) da lui dipendente;
- garantisce la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi standard
previsti;
- fornisce consulenze per il settore specialistico di competenza per quanto
riguarda il miglioramento delle attrezzature esistenti;
responsabile preparazione lavori:
- sviluppa e definisce, in collaborazione con i settori di produzione, il piano
annuale di manutenzione dello stabilimento, in termini di operazioni, tempi
e costi, contemperando le esigenze di manutenzione preventiva e quelle dei programmi
produttivi;
- definisce norme e costi standardizzati di esecuzione dei lavori di manutenzione;
- predispone, nell'ambito del piano annuale, i programmi mensili fornendo all'ufficio
acquisti le previsioni di fabbisogno materiali e imprese, in collaborazione
con le funzioni/utenti di stabilimento;
- controlla i costi consuntivi di manutenzione rispetto ai preventivi, analizzando
le cause degli scostamenti e proponendo azioni correttive;
responsabile manutenzione di area:
- è alle dipendenze del responsabile manutenzione e collabora all'impostazione
dei programmi manutentivi per l'area di sua competenza e ne cura la definizione
e l'esecuzione, anche coordinando il personale di livello inferiore;
capo area (farmaceutico):
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- assicura sulla base di quanto stabilito dai piani e dalle strategie aziendali,
definite con il superiore diretto, il coordinamento e il controllo di un gruppo
di ISF;
- coordina, verifica, controlla, con ampia discrezionalità, il raggiungimento
degli obiettivi aziendali previsti, cura la formazione e aggiornamento professionale
di propri collaboratori e l'attuazione delle politiche aziendali, nel rispetto
delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche;
product manager senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di
mercato;
- identifica le potenzialità di vendita e gli obiettivi annuali;
- collabora con ricerca e sviluppo e produzione nell'aggiornamento delle caratteristiche
del prodotto;
- assicura alla rete esterna l'informazione e l'aggiornamento relativo alle
caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionali
e consuntivi di mercato;
- elabora analisi economiche di redditività del prodotto;
- coordina la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali;
- proviene da un'esperienza significativa in ambito marketing/vendite;
ricercatore di mercato senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- fornisce consulenza e supporto specialistico di pianificazione di marketing
e ricerche di mercato alle divisioni commerciali;
- fornisce supporto ai reparti commerciali dell'area di competenza per la realizzazione
di ricerche di mercato, collabora alla valutazione dei risultati e gestisce
l'archivio dati dell'area di competenza;
- effettua, su richiesta del management commerciale, studi e analisi su temi
specifici di marketing;
esperto tecnico di prodotto:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- supporta la forza di vendita nell'individuazione del prodotto/soluzione tecnica
che risponde ai bisogni del cliente;
- cura la raccolta, redazione e diffusione di informazioni tecniche di prodotto;
- cura la progettazione ed erogazione di training tecnici per i distributori
e utilizzatori finali;
- individua soluzioni per problemi tecnici applicativi sul prodotto e segue/valuta
tecnicamente i reclami;
- individua, attraverso test di laboratorio, l'ottimale soluzione per il fabbisogno
del cliente fornendo i relativi dati tecnici;
- cura l'addestramento tecnico del marketing e della forza di vendita diretta
e indiretta;
- individua nuove applicazioni/miglioramenti dei prodotti esistenti;
- valuta l'idoneità tecnica del prodotto attraverso la conduzione di
sperimentazioni sul campo;
responsabile settore personale/organizzazione di unità operativa:
- sviluppa nell'ambito del settore di sua competenza e di concerto con il responsabile
del personale di unità operativa i piani e i programmi specifici secondo
le politiche societarie partendo dalla identificazione dei bisogni sino all'applicazione
concreta del progetto;
- informa e aggiorna i responsabili della funzione e i responsabili di linea
sulle tendenze di sviluppo della sua area di competenza;
- applica e gestisce le linee guida, provenienti dal responsabile centrale di
settore, al fine di garantire il necessario sviluppo e supporto alla linea;
capo reparto impianti complessi:
- è a capo di una unità organizzativa complessa;
- coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività
dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri
produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e l'impiego del
personale per attività o interventi sull'impianto di propria competenza;
- collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo
e alla programmazione di interventi manutentivi;
capo laboratorio specialistico:
- è responsabile di un laboratorio ad alta tecnologia con utilizzazione
di conoscenze/metodiche scientifiche complesse;
- guida un gruppo di laureati e tecnici alle sue dirette dipendenze;
- realizza più programmi di ricerca nell'ambito di una specifica disciplina,
rispondendo a dei risultati attesi;
- formula idee originali sull'attività di ricerca in base ai risultati
sperimentali ottenuti e/o alle informazioni desunte dalla letteratura;
ricercatore senior:
- possiede una particolare competenza professionale a livello di laurea accompagnata
da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- studia e mette a punto, alle dirette dipendenze di un capo laboratorio, metodologie
sperimentali nuove e comunque avanzate, documentando con relazioni interne e/o
pubblicazioni i risultati innovativi della sua ricerca, nonché il contributo
della stessa al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
tecnologo di ricerca senior:
- ha una elevata preparazione di base a livello universitario e/o equivalente
e notevole esperienza tecnico
-pratica sotto l'aspetto scientifico, tecnico, organizzativo;
- è responsabile dello svolgimento di progetti (o di una parte significativa
di programmi/progetti più complessi) anche di notevole rilevanza nell'ambito
di ben definite aree scientifiche o tecniche;
- sviluppa nuovi metodi o apporta variazioni a metodi anche complessi; redige
relazioni e propone ai livelli superiori scelte e indirizzi alternativi per
il conseguimento di risultati ottimali. Normalmente si avvale della collaborazione
diretta di posizioni di livello tecnico;
tecnologo di processo senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- studia e propone possibili miglioramenti al processo produttivo e agli impianti
per ottimizzare rese di prodotto, consumi di materie prime e utilities e automazione;
- cura la redazione dei manuali operativi di esercizio per assicurare la migliore
produttività di marcia dell'impianto e le condizioni di sicurezza del
personale operativo addetto e dell'ambiente di lavoro;
- presta assistenza ai reparti produttivi per risolvere eventuali anomalie di
marcia durante la lavorazione;
sperimentatore clinico:
- assiste il responsabile medico di prodotto nella stesura del protocollo, nella
presentazione dello stesso ai medici sperimentatori esterni (ospedali, cliniche,
ecc.), nella elaborazione dei risultati nelle varie fasi (1, 2, 3), nonché
nell'analisi dei dati elaborati da biometria;
responsabile servizi generali e security di stabilimento di grandi dimensioni:
- assicura, per l'intera organizzazione, il regolare ed efficiente funzionamento
delle attività di: ufficio posta, mensa, manutenzione uffici, centro
stampa, economato, ufficio viaggi, sorveglianza, ecc.;
- coordina l'attività delle suddette unità assegnando obiettivi
specifici e controllandone il loro raggiungimento;
- propone politiche e procedure in tema di security e di gestione delle attività
dei servizi generali;
- gestisce il personale assegnato alla sua organizzazione;
capo area/ispettore senior vendite:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- svolge un'attività itinerante, con alcune attività amministrative
in sede anche decentrata;
- cura direttamente alcuni clienti di particolare importanza per l'impresa;
- ha una notevole e consolidata esperienza specifica acquisita nell'esercizio
della attività commerciale;
- svolge funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento
e il controllo di attività di vendita, della relativa amministrazione
e del personale di un'area geografico
-commerciale o di un settore merceologico aventi particolare importanza, con
un'ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi di
vendita stabiliti dalla Direzione aziendale;
- è responsabile degli obiettivi di volume e fatturato dell'area di propria
competenza;
- cura la formazione dei collaboratori;
tecnico di vendita ai mercati industriali:
- opera nel campo dei beni industriali realizzando gli obiettivi di vendita
del portafoglio prodotti/clienti assegnato in termini di volumi e prezzi;
- ottimizza le condizioni di pagamento concesse alla clientela;
- raccoglie sistematiche informazioni sull'andamento dei consumi dei segmenti
di mercato/clienti di competenza, sulla presenza e sulle azioni della concorrenza;
- attiva gli interventi dell'assistenza tecnica sia per i reclami, sia per attività
di supporto e sviluppo applicativo;
- può avere responsabilità di vendita diretta su altri Paesi europei
e/o clienti a livello europeo;
- individua i clienti potenziali in base ad analisi di mercato e definisce strategie
di comunicazione.
CATEGORIA B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori impiegati con funzioni
direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza,
responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che
richiedono:
- conoscenza ed esperienza pluriennale in più attività, tra loro
connesse, maturata anche in posizioni appartenenti a categorie inferiori;
- responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di
significativi programmi aziendali, che comportano l'assunzione di decisioni,
con un ampio grado di autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente
a consuntivo;
- eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili impiegati (I):
responsabile settore protezione ambientale e sicurezza di stabilimento complesso:
- propone, in collaborazione con il servizio sanitario e le funzioni interessate
di stabilimento, studi e piani di azioni per il continuo miglioramento degli
ambienti di lavoro;
- assiste le funzioni interessate affinché la gestione di quanto esistente
e la progettazione di nuove iniziative vengano svolte nel rispetto delle normative
di legge vigenti anche in materia ambientale;
- mantiene i necessari rapporti con gli enti incaricati dei controlli degli
effluenti, degli ambienti di lavoro e dei problemi ecologici, assistendo le
funzioni interessate nel caso di interventi degli enti stessi;
- coordina l'attività degli addetti alla sicurezza/impianti ecologici
e finalizza la stessa al pieno rispetto della normativa vigente;
- elabora piani generali d'intervento per migliorare il livello di sicurezza
aziendale;
analista controllo gestione:
- svolge le mansioni di contabilità industriale per la rilevazione, la
determinazione e l'analisi dei costi di produzione/vendita e per l'elaborazione
del P&L;
- i suoi compiti sono prevalentemente orientati verso 4 aree di problemi: calcolo
dei costi unitari, elaborazione del P&L, analisi delle spese di gestione,
emissione di rapporti vari di contabilità industriali;
- tiene contatti diretti e immediati con i reparti aziendali interessati riferendo
al superiore diretto principalmente sugli aspetti di elaborazione e analisi
costi unitari e di elaborazione P&L;
product manager:
- definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di
mercato;
- identifica le potenzialità di vendita e gli obiettivi annuali;
- collabora con ricerca e sviluppo e produzione nell'aggiornamento delle caratteristiche
del prodotto;
- assicura alla rete esterna l'informazione e l'aggiornamento relativo alle
caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionali
e consuntivi di mercato;
- elabora analisi economiche di redditività del prodotto;
- coordina la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali;
ricercatore di mercato:
- fornisce consulenza e supporto specialistico di pianificazione di marketing
e ricerche di mercato alle divisioni commerciali;
- fornisce supporto ai reparti commerciali dell'area di competenza per la realizzazione
di ricerche di mercato, collabora alla valutazione dei risultati e gestisce
l'archivio dati dell'area di competenza;
- effettua, su richiesta del management commerciale, studi e analisi su temi
specifici di marketing;
addestratore tecnico
-scientifico:
- fornisce assistenza attraverso aggiornamenti sistematici sui prodotti;
- fornisce adeguato supporto tecnico nella preparazione e nello svolgimento
di corsi di formazione ai clienti e/o alla rete di vendita;
- valuta tecnicamente i prodotti della concorrenza;
- opera come supporto alla rete di vendita e all'assistenza tecnica;
- collabora con il marketing per l'individuazione delle esigenze del mercato
relative a miglioramenti/modifiche sui prodotti commercializzati, collaborando
altresì all'aggiornamento delle istruzioni per l'uso dei prodotti;
informatore scientifico del farmaco (*):
- svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.lgs. 30.12.92
n. 541, attività di informazione scientifica presso i medici, illustrando
loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di
assicurarne il corretto impiego;
- riferisce all'impresa, nel rispetto dell'art. 9, punto 6, D.lgs. 30.12.92
n. 541, le osservazioni registrate nell'uso dei farmaci che emergono dal colloquio
con gli operatori sanitari e in particolare le informazioni sugli effetti secondari
dei farmaci ad uso umano;
- possiede un titolo di studio idoneo (art. 9, punto 2, D.lgs. 30.12.92, n.
541), un'alta qualificazione professionale e adeguate conoscenze scientifiche
sui farmaci che presenterà ai medici;
- nell'ambito delle normative di legge in materia, può essere chiamato
a svolgere, secondo le necessità aziendali, ulteriori attività,
sempre nell'area di pertinenza, che comportino competenza, esperienza e responsabilità;
(*) L'informatore scientifico del farmaco senza esperienza specifica nella mansione
sarà inquadrato nella posizione organizzativa B2 per un massimo di 24
mesi.
capo ufficio commerciale/customer service:
- è responsabile della gestione degli ordini e del servizio alla clientela
di più reparti commerciali o di un'intera divisione o di una tipologia
di clienti;
- gestisce e coordina un gruppo di customer service, pianifica e mantiene un'adeguata
ripartizione dei carichi di lavoro garantendo la continuità del servizio;
- coordina l'addestramento dei neo
-inseriti nella mansione di customer service fino a portarli ad un livello di
autonomia;
- gestisce in prima persona la parte critica e non delegabile del business dei
clienti di notevole importanza;
- è il punto di riferimento per la soluzione di contenziosi particolarmente
delicati attivando tutte le funzioni (credito, trasporti, magazzini, direzione);
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di servizio di propria
competenza;
- fornisce consulenza ai reparti commerciali per tutte le problematiche inerenti
alla logistica relative alla propria area di responsabilità;
capo area/ispettore vendite:
- svolge un'attività itinerante, con alcune attività amministrative
in sede anche decentrata;
- cura direttamente alcuni clienti di particolare importanza per l'impresa;
- ha una notevole e consolidata esperienza specifica acquisita nell'esercizio
della attività commerciale;
- svolge funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento
e il controllo di attività di vendita, della relativa amministrazione
e del personale di un'area geografico
-commerciale o di un settore merceologico aventi particolare importanza, con
un'ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi di
vendita stabiliti dalla Direzione aziendale;
- è responsabile degli obiettivi di volume e fatturato dell'area di propria
competenza;
- cura la formazione dei collaboratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili impiegati (I):
responsabile settore amministrativo:
- nell'ambito di una area amministrativa è responsabile di un settore
(contabilità clienti/fornitori);
- controlla e coordina il personale addetto ed è responsabile dei risultati
raggiunti;
analista programmatore:
- esegue analisi di progetti di limitate dimensioni che non comportano in novazioni
sostanziali nei sistemi in atto;
- si occupa soprattutto di revisione di procedure interne, di aggiornamenti,
di razionalizzazione o di unificazione di progetti già esistenti;
- esegue lo sviluppo di parti dei progetti stessi;
- studia i progetti nel dettaglio tenendo gli opportuni contatti al fine di
predisporre il disegno di nuovi file e/o di individuare i file già esistenti
da utilizzare;
- individua i programmi necessari per la realizzazione del progetto definendo
le specifiche relative;
- controlla ed esamina i test per verificarne la validità nel contesto
del progetto, al fine di accertare la corrispondenza tra elaborazione realizzata
e necessità degli utenti;
- conosce la programmazione al più alto livello tecnico;
- assiste i programmatori nella fase di scrittura dei programmi e specialmente
nella fase dei test;
- scrive i programmi più complessi;
- organizza e predispone la documentazione sia ad uso interno sia per gli utenti;
progettista:
- imposta e realizza studi di progettazione di massima e innovativa verificando
la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle
alternative anche in funzione delle nuove tecniche computerizzate di progettazione;
- segue gli obiettivi stabiliti dalla propria Direzione circa le caratteristiche
tecniche che il prodotto deve possedere;
- individua le soluzioni che evidenzino nel modo migliore le caratteristiche
del prodotto e nel contempo riducano i costi con miglioramenti della qualità;
responsabile magazzini e spedizioni di stabilimento:
- è responsabile della gestione dei magazzini e delle spedizioni di stabilimento;
- è responsabile dei rapporti con le autorità competenti ed enti
esterni per ottimizzare l'attività di importazione/esportazione;
- ottimizza i livelli di magazzino e l'utilizzo delle risorse interne ed esterne;
- assicura un efficace servizio di consegna alla clientela;
specialista acquisti:
- concorre all'elaborazione del piano degli acquisti e degli approvvigionamenti
sulla base dei programmi relativi;
- esegue ricerche di mercato per individuare i fornitori migliori;
- conduce direttamente, nell'ambito delle deleghe ricevute, le trattative di
acquisto, concordando quantità, prezzi, modalità di consegna e
termini di pagamento, collaborando col superiore diretto per gli ordini rilevanti;
- concorre al controllo dell'andamento degli acquisti analizzando gli scostamenti
tra preventivi e consuntivi;
specialista pianificazione:
- gestisce gli inventari di alcune linee di prodotti nell'ottica di fornire
un determinato livello di servizio con il minimo inventario possibile;
- gestisce gli approvvigionamenti delle commodities di competenza attraverso
l'utilizzo dei sistemi informatici a disposizione;
- gestisce l'anagrafico prodotti e gli approvvigionamenti dei fornitori;
- controlla, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti, l'esistenza di situazioni
anomale di approvvigionamenti;
capo manutenzione specialistica:
- organizza, coordina e controlla secondo le direttive del responsabile manutenzione
di stabilimento l'attività del personale specialistico del settore da
lui dipendente;
- garantisce la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi standard
previsti;
- fornisce consulenze per il settore specialistico di competenza per quanto
riguarda il miglioramento delle attrezzature esistenti;
assistente di marketing:
- secondo le direttive ricevute organizza le attività operative di marketing
(promozioni, formati, agenzie, ricerche di mercato, addestramento ecc.);
- elabora dati e statistiche inerenti la sua attività;
specialista di prodotto:
- supporla la forza di vendita nell'individuazione del prodotto/soluzione tecnica
che risponde ai bisogni del cliente;
- cura la raccolta, redazione e diffusione di informazioni tecniche di prodotto;
- cura la progettazione ed erogazione di training tecnici per i distributori
e utilizzatori finali;
- individua soluzioni per problemi tecnici applicativi sul prodotto e segue/valuta
tecnicamente i reclami;
- individua, attraverso test di laboratorio, l'ottimale soluzione per il fabbisogno
del cliente fornendo i dati tecnici risultanti;
- cura l'addestramento tecnico del marketing e della forza di vendita diretta
e indiretta;
- individua nuove applicazioni/miglioramenti dei prodotti esistenti;
- valuta l'idoneità tecnica del prodotto attraverso la conduzione di
sperimentazioni sul campo;
responsabile amministrazione personale di unità operativa:
- assicura che l'amministrazione del personale sia conforme alle norme di legge
e contrattuali nel rispetto delle procedure aziendali;
- segue l'evoluzione della legislazione, dei contratti collettivi, accordi,
ecc. e promuove l'impostazione e applicazione di procedure derivanti da nuove
norme;
- supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative alla elaborazione
delle retribuzioni intervenendo in caso di anomalie;
- mantiene i contatti con gli altri enti esterni relativi al settore di competenza;
- assicura l'elaborazione dei dati preventivi, consuntivi, statistici sul costo
del lavoro;
specialista di settore personale/organizzazione:
- implementa i piani operativi relativi alla sua specialità in osservanza
alle direttive del suo responsabile;
- svolge attività di supporto nei confronti dei colleghi della funzione
per ciò che riguarda il settore di sua competenza;
- mantiene i contatti con la linea sulle politiche di sviluppo dell'area di
competenza;
- collabora alla realizzazione dei programmi del settore utilizzando le tecniche
più idonee nel rispetto delle politiche aziendali;
- assicura un costante aggiornamento sulle problematiche relative al settore
di sua competenza;
capo reparto:
- è a capo di una unità organizzativa non complessa;
- coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività
dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri
produttivi, qualitativi, di sicurezza e d'impatto ambientale e il corretto impiego
del personale per qualsiasi attività o intervento sull'impianto di propria
competenza;
- collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo
e alla programmazione di interventi manutentivi sull'impianto;
1° assistente di giornata impianti complessi:
- assiste il responsabile sovrintendendo autonomamente: alla realizzazione di
programmi di produzione e alla conduzione degli impianti, assicurando i controlli
necessari al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi previsti;
alla compilazione di relazioni periodiche sullo stato degli impianti; alla definizione
e adozione delle misure necessarie nei casi di emergenza, di fermate e di messa
in marcia, nonché all'applicazione della normativa di sicurezza, protezione
e igiene ambientale; all'individuazione di esigenze manutentive e alla realizzazione
degli interventi conseguenti; alla formulazione dei vari budget e all'interpretazione
degli scostamenti rispetto agli obiettivi;
- assicura l'individuazione e la proposta di misure correttive da adottare all'occorrenza
per mantenere il prodotto entro le caratteristiche definite e per ottenere rese
maggiori;
- collabora con i tecnici di processo, informando il responsabile, all'identificazione
di eventuali interventi impiantistici finalizzati al miglioramento delle rese
e dell'efficienza delle installazioni;
- sostituisce il responsabile in caso di assenza e in particolari situazioni,
riferendo successivamente l'avvenuto e le decisioni prese;
- può coordinare gli altri assistenti di giornata;
specialista tecnico di laboratorio:
- tecnico in possesso non solo di una solida esperienza specifica, ma anche
di competenza e capacità che gli consentono di operare con rilevante
autonomia operativa e decisionale all'interno degli obiettivi prefissati;
- fornisce un contributo di innovazione e di proposta nell'ambito delle molteplici
attività in cui è coinvolto;
- rappresenta il laboratorio nei confronti dell'esterno (entro deleghe definite
dal responsabile o da un ricercatore);
- coordina in maniera completamente autonoma l'attività di altro personale;
ricercatore:
- ha una preparazione universitaria e/o equivalente, con esperienza specifica
o diplomato con pluriennale esperienza nel campo della ricerca;
- effettua nell'ambito di un programma prestabilito e in relazione agli obiettivi
assegnati attività di ricerca tecnico
-scientifica;
tecnologo di ricerca:
- in possesso di cultura tecnico
- scientifica a livello universitario e/o equivalente, è responsabile,
sotto l'aspetto scientifico, tecnico, organizzativo, dello svolgimento di singoli
temi di ricerca (parti di più ampi programmi/progetti) o di progetti
di limitata complessità nell'ambito di ben definite aree scientifiche
e tecniche;
- imposta e coordina la parte sperimentale scegliendo metodi e mezzi;
- redige relazioni intermedie e finali sui risultati sperimentali segnalando
le opportunità di diverso indirizzo della ricerca affidatagli;
- può avvalersi della collaborazione diretta di posizioni di livello
tecnico ed esecutivo;
tecnologo di processo:
- secondo le indicazioni ricevute dal superiore, presta assistenza ai reparti
di produzione per risolvere eventuali anomalie di marcia;
- segue la conduzione di prove tecnologiche in collaborazione con il personale
di esercizio e verifica l'andamento dei risultati rispetto ai programmi;
- sulla base delle direttive ricevute, contribuisce con la propria esperienza
nella ricerca di soluzioni di miglioramento della produttività degli
impianti;
responsabile servizi generali e sorveglianza di stabilimento:
- sovrintende, dirige e controlla, dal lato tecnico amministrativo, il servizio
di vigilanza di uno stabilimento che pone esigenze complesse di security. In
particolare: dispone ispezioni alle proprietà aziendali; applica/organizza
il funzionamento del sistema di identificazione del personale dello stabilimento
e di eventuale personale esterno; organizza l'attività del servizio di
vigilanza; espleta le indagini relative a furti , danneggiamenti e irregolarità
varie; mantiene i contatti con le locali autorità di pubblica sicurezza;
- assicura il regolare ed efficiente funzionamento delle attività di:
ufficio posta, mensa, manutenzione uffici, centro stampa, economato, ufficio
viaggi, sorveglianza, ecc.;
specialista sviluppo mercato ad alta tecnologia:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita in ambito vendite e/o marketing;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato
per i clienti/aree di propria competenza;
- può avere responsabilità di vendita diretta su altri Paesi europei
e/o clienti a livello europeo;
- definisce col cliente personalizzazioni di prodotto, di servizio o di finanziamento;
- controlla il rispetto degli accordi del trade in merito a prezzi, promozioni,
esposizioni e condizioni specifiche;
- definisce con le centrali d'acquisto contratti quadro e condizioni generali
di forniture che regolano la vendita su tutto il territorio nazionale;
operatore di vendita tecnico agrario senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- realizza le vendite di fertilizzanti e fitofarmaci per le zone di competenza,
relativamente al canale privato e cooperativo fornendo altresì un'adeguata
informazione tecnico/scientifica;
- mantiene i rapporti con la clientela attuale e potenziale, nonché con
tutti gli operatori del mercato agricolo, al fine di assicurare un'adeguata
informazione sulle tendenze del mercato e di raccogliere notizie utili all'impresa;
- applica la politica commerciale definita dall'impresa;
- propone e assicura la realizzazione dei traguardi di prodotto svolgendo, ove
del caso, misure correttive per la realizzazione degli stessi;
- contribuisce alla conoscenza quali
-quantitativa del mercato;
- assicura il posizionamento tecnico dei prodotti e il loro sviluppo commerciale;
- concorda, nel rispetto delle politiche commerciali effettuate dall'impresa,
nell'ambito dell'autonomia della propria funzione i termini di sconto e di pagamento
con il cliente provvedendo eventualmente anche ai successivi incassi;
responsabile key account:
- alle dipendenze della direzione vendite grande distribuzione/distribuzione
organizzata svolge, in condizioni di autonomia operativa e gestionale, mansioni
specialistiche per le quali è richiesta approfondita competenza professionale
acquisita attraverso una notevole e qualificata esperienza nell'esercizio delle
proprie funzioni;
- ha incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione, con clientela di
particolare importanza a livello nazionale, della vendita di prodotti, concordando
a livello nazionale piani di assistenza al punto vendita e di merchandising
definendo inoltre il relativo budget da utilizzare a livello periferico;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato
per clienti/aree di propria competenza che rappresentino una quota rilevante
del fatturato complessivo dell'impresa;
- finalizza la vendita contattando normalmente i responsabili dei servizi acquisti,
marketing e logistica del cliente;
- gestisce una quota rilevante del budget promozionale dell'impresa per le iniziative
da svolgere insieme ai clienti;
- provvede all'efficace e tempestiva trasmissione alla Direzione commerciale
di informazioni relative al mercato;
- partecipa alla definizione delle modalità di miglioramento del servizio
al cliente relativamente alla clientela affidatagli insieme con gli altri reparti
competenti;
- oltre al normale utilizzo di sofisticate apparecchiature tecnologiche per
svolgere la normale attività amministrativa, realizza attraverso complessi
programmi informatici approfondite analisi del business dei clienti e della
zona di propria competenza.
CATEGORIA C
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori impiegati cui sono
assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche
connesse;
- controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente
solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extraroutine;
- procedure/istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi
margini di discrezionalità;
- eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili impiegati (I):
coordinatore ufficio amministrativo:
- organizza e coordina, sulla base di particolari competenze acquisite anche
attraverso una significativa esperienza nel settore, l'attività di un
gruppo di persone operanti all'interno di un ufficio amministrativo/contabile,
riportando al responsabile del settore amministrativo di competenza;
- ha la responsabilità dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale
delle persone coordinate;
- svolge un ruolo di riferimento per il personale coordinato nella gestione
dei contatti esterni e interni alla società e nella gestione di situazioni/problemi
diversi da quelli normalmente gestiti o regolati dalle procedure aziendali;
responsabile sala macchine:
- gestisce le procedure operative di un centro elaborazione dati;
- coordina e controlla il lavoro degli operatori, curandone l'addestramento
in funzione della tipologia delle macchine installate;
assistente lavori:
- segue in campo i lavori assegnati alle imprese, dal punto di vista tecnico,
per la parte specialistica di propria competenza e verifica il rispetto delle
norme di sicurezza;
- effettua la misurazione dei lavori per la liquidazione delle competenze alle
imprese;
- acquisisce dalla funzione produzione il benestare per l'effettuazione dei
lavori sugli impianti in condizioni di sicurezza;
disegnatore progettista:
- collabora, con proprie soluzioni, nella fase di impostazione del lavoro di
progettazione;
- definisce la dislocazione delle varie apparecchiature e macchinari dell'impianto
e le relative strutture principali proponendo una o più soluzioni alternative;
- assicura l'esecuzione dei disegni per la parte di impianto affidatagli anche
con l'ausilio di tecniche progettative computerizzate;
- può seguire e coordinare il lavoro di altri disegnatori assegnatigli;
coordinatore settore magazzino:
- coordina l'attività di personale preposto alla elaborazione e preparazione
delle pratiche e dei documenti necessari alla spedizione di prodotto e alla
ricezione di materie prime e di materiali di imballaggio, nonché alla
gestione operativa della movimentazione interna ed esterna;
coordinatore lavori/assistente manutenzione:
- è responsabile alle dipendenze del superiore della corretta realizzazione
di tutti i lavori di manutenzione per la linea di competenza. Dispone a tal
fine di risorse sia interne (che istruisce sulle modalità operative tecniche
e di sicurezza controllo) sia esterne (che attiva in accordo col superiore);
- mantiene i contatti con i fornitori per seguire la realizzazione dei lavori;
- collabora con l'ufficio progetti per la definizione delle specifiche tecniche;
responsabile in turno impianti complessi:
- sovrintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, all'attività
curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il
personale in turno di impianti complessi;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso d'emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro
delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
provvede all'addestramento del personale meno esperto;
assistente di giornata impianti complessi:
- sovrintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, all'attività
curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e
coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto
di impianti complessi;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro
delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
- provvede all'addestramento del personale meno esperto;
operatore di vendita senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- ha l'incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela
della zona di propria competenza per la vendita di prodotti per i quali ha avuto
incarico e/o per svolgere attività di promozione, di "merchandising"
e di assistenza al punto di vendita;
- può avvalersi di sofisticate apparecchiature tecnologiche per lo svolgimento
della parte amministrativa e/o analitica delle proprie funzioni;
- svolge la propria attività di vendita in ampia autonomia sulla base
di approfondite conoscenze del prodotto e del mercato. Sono richieste doti spiccate
d'iniziativa per quanto attiene alla modalità di svolgimento e all'organizzazione
dei compiti affidati;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato
per la zona di propria competenza. Nel quadro dell'ottimizzazione dei rapporti
con la clientela, ha compiti di monitoraggio dell'andamento dei clienti e delle
condizioni offerte dal mercato, rapportando al capo area per tutte le problematiche
che esulano dalla sua responsabilità;
addetto esperto customer service:
- possiede una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza
acquisita nell'esercizio della funzione;
- mantiene i contatti con i clienti nell'ambito di una politica di vendita già
predefinita;
- riceve l'ordine del cliente su tutta la linea di prodotti di propria competenza,
imputa l'ordine nel sistema verificando il rispetto delle condizioni di vendita
in vigore;
- prende accordi con il cliente per date e punti di consegna, nonché
per particolari esigenze logistiche coordinandosi con le competenti funzioni
aziendali per il rispetto delle modalità di consegna;
- è responsabile della gestione dell'intero processo degli ordini per
i clienti aventi sede in un'area geografica definita e/o per uno o più
prodotti di propria competenza sul territorio nazionale;
- contribuisce alla definizione di modalità di miglioramento del servizio
al cliente.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili impiegati (I):
assistente laboratorio controllo:
- assicura, anche attraverso il coordinamento degli operatori, che il sistema
di rilevazione e di controllo della qualità mantenga, nel rispetto delle
procedure operative, un grado di efficienza ottimale;
- verifica gli standard di qualità del prodotto tenendo conto delle esigenze
della clientela e delle caratteristiche del processo al fine di ottenere l'omogeneità
produttiva;
- garantisce, mediante apposite riunioni, che vengano assimilate e rispettate
le procedure atte al mantenimento degli standard di qualità;
- supporta l'attività dei vari operatori e coordina le loro specifiche
azioni;
- collabora nel settore di competenza e con le altre funzioni aziendali, affinché
i vari impianti e la loro manutenzione rispettino la qualità;
addetto tecnico protezione ambientale e sicurezza:
- sensibilizza il personale delle unità operative sull'applicazione della
normativa vigente;
- esegue periodicamente analisi di sicurezza degli impianti nuovi ed esistenti
anche con riferimento agli aspetti ecologici, secondo quanto previsto dagli
standard interni e dalle normative di legge, con elaborazione di proposte di
miglioramento;
- supporta la realizzazione degli interventi , a seguito di analisi di sicurezza,
fornendo strumenti atti al miglioramento della gestione del rischio sugli impianti;
- partecipa alla preparazione dei piani di emergenza e alla verifica del loro
funzionamento;
- garantisce l'aggiornamento sulla normativa di legge per le materie di competenza;
contabile esperto:
- opera sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche nell'ambito
di un settore amministrativo (contabilità generale/industriale, fatturazione,
clienti, fornitori, ecc.);
- controlla l'attendibilità e la conformità dei dati contabili,
sulla base delle procedure aziendali , anche attraverso contatti con enti interni
e/o esterni all'impresa . Ne esegue la registrazione e l'elaborazione, anche
tramite un costante utilizzo dei supporti informatici;
programmatore esperto:
- possiede una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza
acquisita nell'esercizio della funzione;
- provvede allo sviluppo e alla realizzazione di programmi complessi coordinando
eventualmente l'attività di altri programmatori;
- progetta la logica dei programmi complessi sia in "batch" che in
"real time" e cura i collegamenti logici tra i programmi garantendone
la documentazione;
capo squadra/turno centro di distribuzione:
- controlla gli arrivi delle forniture confrontando l'ordine con i documenti
di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile;
- segnala al superiore gli scostamenti quantitativi o di tipologia di prodotto
per consentire le decisioni in merito;
- controlla i versamenti di prodotto e/o prelievi di materie prime, avviando
le relative procedure operative;
- coordina e controlla l'attività degli operatori di magazzini distribuendo
i carichi di lavoro derivanti dalla attività di versamento, prelievo,
carico e scarico di automezzi e ottimizzazione delle aree di stoccaggio;
- gestisce l'approntamento del carico degli automezzi verificando o correggendo
eventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale;
- assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa;
addetto import/export:
- prepara le bollette doganali e le relative documentazioni valutarie e statistiche,
effettuando anche i conteggi degli importi;
- controlla e corregge i documenti accessori della pratica;
- allestisce la pratica raccogliendo la corrispondenza, le istruzioni agli spedizionieri
e ai trasportatori e ogni altro documento necessario al buon fine della pratica
stessa;
- tiene i contatti con banche, spedizionieri, stabilimento per l'evasione degli
ordini;
addetto acquisti:
- emette, sulla base dei programmi di approvvigionamento, gli ordini di acquisto
operando anche su contratti aperti;
- segue l'attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto
dei tempi di consegna stabiliti;
- supporta lo specialista di acquisti nell'attività di acquisto relativa
a materiali e prodotti, provvedendo, su delega, alla ricerca dei fornitori,
nonché alla definizione delle condizioni e alla stesura dei contratti;
coordinatore tecnico/preparatore lavori:
- segue, sulla base delle direttive del livello superiore, la realizzazione
dei lavori programmati. L'attività comporta normalmente il controllo
qualitativo e quantitativo di quanto realizzato nelle singole fasi di avanzamento
da imprese esterne e il coordinamento con le diverse entità interne allo
stabilimento per assicurare il regolare flusso di materiali e risorse necessarie,
nel rispetto delle relative procedure amministrative;
addetto servizi di marketing:
- esegue, nell'ambito dei piani di marketing definiti dai responsabili di prodotto,
una o più attività di supporto al marketing (ricerche di mercato,
attività promozionali, premi, direct marketing, direct mail);
- segue il buon fine dell'iter amministrativo e delle autorizzazioni, sia interne
che esterne all'organizzazione, necessarie per la realizzazione delle varie
attività in linea con le disposizioni di legge e con le procedure aziendali;
- mantiene i contatti operativi sia con le funzioni interne interessate alle
attività che con le agenzie esterne incaricate di realizzare le varie
iniziative;
- riceve i dati relativi alle iniziative realizzate informando l'organizzazione
sull'andamento delle iniziative stesse;
assistente amministrazione personale:
- segue ed espleta le operazioni relative alla amministrazione del personale,
elaborando/verificando dati relativi a: conteggi ferie/presenze, provvedimenti
meritocratici, buoni pasto, rimborsi trasferte, contributi previdenziali/assicurativi,
calcolo liquidazioni;
- fornisce chiarimenti sulle risultanze dello stipendio e contribuisce al perfezionamento
del sistema di elaborazione;
- collabora con il responsabile all'elaborazione dei dati preventivi, consuntivi
e statistici sul costo del lavoro;
- mantiene i contatti con gli enti pubblici (INPS
- collocamento, ecc.) riguardo le pratiche amministrative ordinarie;
responsabile in turno:
- sovrintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, all'attività
curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il
personale in turno;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro
delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
provvede all'addestramento del personale meno esperto;
assistente di giornata impianto:
- sovrintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, all'attività
curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e
coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro
delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
- provvede all'addestramento del personale;
tecnico di laboratorio ricerca:
- è normalmente diplomato e/o in possesso di conoscenze equivalenti,
con rilevante autonomia nella messa a punto di nuove metodologie;
- è in possesso di una consolidata esperienza che gli consente di operare
con ampia autonomia all'interno dei lavori che gli vengono affidati dal responsabile
di laboratorio o dal ricercatore che lo coordina, nell'ambito di obiettivi prefissati
o discussi;
- può coordinare l'attività di personale tecnico;
- esegue tutte le operatività del laboratorio e contribuisce alla messa
a punto di nuovi metodi di preparazione/controllo;
- interagisce autonomamente con altri laboratori/unità, nello svolgimento
del lavoro affidatogli;
- riporta autonomamente per iscritto i risultati di lavoro;
segretario/a di direzione:
- in possesso di particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione, organizza viaggi, riunioni
e tiene l'agenda per i dirigenti di liv. 1;
- si avvale a tal fine in autonomia di risorse interne ed esterne alla società
(ufficio viaggi, autisti, ecc.);
- adopera la moderna strumentazione informatica per battitura di note, relazioni,
corrispondenza e per l'approntamento di prospetti statistici;
- gestisce contatti esterni di livello elevato, utilizzando correntemente le
lingue estere;
operatore di vendita:
- ha l'incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela
della zona di propria competenza per la vendita di prodotti per i quali ha avuto
incarico e/o per svolgere attività di promozione, di merchandising e
di assistenza al punto di vendita;
- può avvalersi di sofisticate apparecchiature tecnologiche per lo svolgimento
della parte amministrativa e/o analitica delle proprie funzioni;
- svolge la propria attività di vendita in ampia autonomia sulla base
di approfondite conoscenze del prodotto e del mercato. Sono richieste doti spiccate
d'iniziativa per quanto attiene alla modalità di svolgimento e all'organizzazione
dei compiti affidati;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato
per la zona di propria competenza . Nel quadro dell'ottimizzazione dei rapporti
con la clientela, ha compiti di monitoraggio dell'andamento dei clienti e delle
condizioni offerte dal mercato, rapportando al capo area per tutte le problematiche
che esulano dalla sua responsabilità;
dimostratore tecnico esperto:
- in possesso di specifica preparazione professionale e particolare esperienza
di lavoro, effettua dimostrazioni presso la clientela, di corretta applicazione
dei prodotti vernicianti, anche di nuova composizione, per l'ottenimento delle
caratteristiche di protezione e finitura desiderate, fornendo consigli e istruzioni
per l'ottimale utilizzo dei prodotti fino alla definizione di eventuali casi
di contestazione;
- provvede inoltre a segnalare all'azienda, con opportune relazioni, valutazioni
sulle prove eseguite e su eventuali difetti riscontrati;
tecnico esperto di assistenza:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole
esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- effettua interventi tecnici sulle apparecchiature per le quali è addestrato;
- riceve o richiede al personale addetto al coordinamento degli interventi le
visite da effettuare;
- ha la responsabilità del completamento dell'intervento che gli è
stato assegnato;
- programma visite di manutenzione, di scandaglio contratti, per preventivi
ecc.;
- si mantiene aggiornato sulla documentazione tecnica, attrezzi e strumenti,
dotazione ricambi;
- compila e trasmette, alle scadenze richieste, la modulistica di servizio;
- inoltra reclamo per materiale di consumo difettoso secondo le procedure stabilite;
- effettua, a richiesta, interventi in appoggio ai tecnici;
- completa, a richiesta, l'addestramento dei nuovi tecnici sul campo al fine
di migliorare le capacità;
- assiste le nuove apparecchiature nel periodo introduttivo in zona;
- segue i test su apparecchiature, materiali di consumo e accessori.
CATEGORIA D
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali
e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite
anche attraverso percorsi formativi;
- esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente
collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
- svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente
definite;
- controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei
risultati operativi;
- eventuale guida e controllo di collaboratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili impiegati (I):
contabile:
- nel quadro delle norme contabili predisposte dalla società, registra
valori e/o quantità, con valutazione critica degli stessi;
- elabora calcoli di natura complessa, anche avvalendosi dei supporti informatici;
programmatore:
- partecipa, nell'ambito di un team incaricato della realizzazione di un sistema
informativo, alla realizzazione dei programmi secondo le indicazioni di massima
ricevute;
- predispone tutti gli elementi per la documentazione dei programmi;
disegnatore:
- sviluppa e completa il disegno di aree di impianto già studiate;
- effettua disegni di sezioni di impianto inserendo anche autonomamente elementi
standard e adottando se del caso programmi computerizzati;
- in base alle istruzioni ricevute, interpreta le norme e redige schemi di processo
e dei servizi;
- cura la stesura degli elenchi linee, preliminari e definitivi, corredati di
tutte le informative;
addetto pianificazione produzione:
- esegue dettagliati programmi di produzione (mensili e/o settimanali e/o giornalieri)
per tutte le linee di prodotto a lui affidate, in base alle istruzioni ricevute
dal responsabile e in coerenza con gli obiettivi generali dell'impresa;
- osserva i vincoli e le esigenze tecnico/operative proponendo all'occorrenza
programmi alternativi;
addetto amministrazione personale:
- cura la raccolta delle informazioni statistiche relative all'amministrazione
dei personale;
- inserisce nel sistema informativo i dati relativi al dipendente;
- cura tutti gli aspetti contrattuali e burocratici legati all'amministrazione
del personale;
- controlla le trasferte su territorio nazionale ed estero dei dipendenti nella
piena osservanza della normativa interna all'impresa;
operatore tecnico polivalente di ricerca:
- in base ad approfondite conoscenze teorico
-pratiche acquisite e con l'eventuale guida e partecipazione operativa di altri
specialisti inquadrati a livello inferiore, provvede a svolgere attività
specialistiche complesse e variabili nel campo analitico
-strumentale;
- è in grado di operare in condizioni di ampia autonomia operativa, con
facoltà d'iniziativa personale e con l'applicazione di tecniche e metodologie
diversificate per il conseguimento dei risultati definitivi;
capo sorveglianza:
- coordina l'attività del personale preposto alla tutela e sorveglianza
del patrimonio aziendale;
- assicura l'applicazione delle direttive/normative aziendali in tema di tutela
del patrimonio e di controllo di beni e prodotti in entrata/uscita dall'impresa;
- assicura la corretta gestione del movimento del personale, visitatori, imprese
esterne in entrata e uscita;
- collabora alla stesura dei piani di emergenza controllandone la loro applicabilità;
addetto tecnico di infermeria:
- nell'ambito di strutture sanitarie complesse con notevoli e sofisticate dotazioni
di mezzi e apparecchiature , esegue, secondo metodi prestabiliti, analisi cliniche
e tossicologiche su campioni di urine e di sangue prelevato sul personale; radiografie
sul personale verificandone l'esecuzione e, su indicazioni del medico, elabora
statistiche;
- partecipa e contribuisce al miglioramento delle attuali metodologie di analisi
e alla individuazione di attrezzature, apparecchiature e additivi per nuove
determinazioni, nonché alla messa a punto delle metodologie analitiche
relative;
- mantiene, all'occorrenza, contatti con fornitori/approvvigionatori per la
buona riuscita di un ordine di acquisto;
addetto customer service;
- mantiene i contatti con i clienti nell'ambito di una politica di vendita già
predefinita;
- riceve l'ordine del cliente su tutta la linea di prodotti di propria competenza,
imputa l'ordine nel sistema verificando il rispetto delle condizioni di vendita
in vigore;
- prende accordi con il cliente per date e punti di consegna, nonché
per particolari esigenze logistiche coordinandosi con le competenti funzioni
aziendali per il rispetto delle modalità di consegna;
- è responsabile della gestione dell'intero processo degli ordini per
i clienti aventi sede in un'area geografica definita e/o per uno o più
prodotti di propria competenza sul territorio nazionale;
- contribuisce alla definizione di modalità di miglioramento del servizio
al cliente;
PROFILI QUALIFICHE SPECIALI (QS):
capo squadra/turno magazzino/spedizioni:
- all'interno di un magazzino di stabilimento coordina e controlla l'attività
degli addetti, distribuendo i carichi di lavoro derivanti dall'attività
di carico/scarico di automezzi e l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio;
- controlla gli ingressi e le uscite di prodotto e di materie prime applicando
le relative procedure di gestione fisica e amministrativa del prodotto;
- assicura il rispetto delle procedure di gestione fisica e amministrativa del
prodotto;
capo squadra:
- guida, coordina e controlla, in condizioni di autonomia, squadre di operai
che svolgono lavori e operazioni per le quali sono richiesti prevalentemente
requisiti di capacità e conoscenze tecniche superiori a quelli previsti
per le squadre guidate da lavoratori appartenenti alla categoria E;
coordinatore area fibre:
- assicura la corretta conduzione del processo produttivo di un impianto, in
condizioni di autonomia operativa e decisionale , coordinando e addestrando
il personale operaio preposto all'impianto stesso;
- prende decisioni relative a specifici problemi per mantenere, entro le caratteristiche
prefissate, i parametri produttivi;
- è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e,
in caso di emergenza, decide gli interventi necessari per limitare al massimo
i danni a cose o persone;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione per assicurare il corretto
funzionamento dell'impianto;
PROFILI OPERAI (O):
operatore tecnico polivalente manutenzione:
- è in possesso di elevate conoscenze teorico
-pratiche attinenti a tutte le attività relative a una o più specializzazioni;
- esegue, in assenza di livelli di coordinamento intermedio, con ampia autonomia
operativa e decisionale, ogni tipo di intervento (ripristino, conservativo,
migliorativo) su macchinario, apparecchiature e strumenti, in particolare relativamente
a: modalità di preparazione
-esecuzione, priorità di svolgimento, necessità di operare in
coordinamento con altre funzioni e unità aziendali anche di più
specializzazioni fondamentali (avvalendosi all'occorrenza di altri operatori
specialisti);
- realizza, integrandosi con altri specialisti, interventi che presentano elementi
di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze
nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica ed elettronica)
e nella loro correlazione con gli impianti e i processi produttivi in particolare
quando siano necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità
del risultato;
strumentista polivalente:
- realizza, avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti, interventi
risolutivi, per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto, compresa
la revisione e la taratura dei singoli componenti, sull'intera gamma delle apparecchiature
elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse (elettroniche,
pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) o in mancanza sulla pluralità
di quelle esistenti in impresa, purché siano tra loro differenti per
caratteristiche;
- provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa
alla formulazione di proposte migliorative;
operatore tecnico polivalente impianti complessi:
- controlla e conduce, indifferentemente in sala quadri e in campo e in assenza
di livelli di coordinamento intermedio, diversi processi produttivi di impianti
di grande dimensione e tecnologia avanzata con notevole complessità di
processo e primario rilievo nell'interconnessione dei cicli produttivi;
- svolge attività di preparazione lavori di manutenzione con relativa
firma dei permessi di avvio e accettazione lavori;
- esegue la raccolta di dati e la predisposizione di prospetti e/o introduzione
di dati inerenti la gestione dell'impianto in terminali di sistema;
- coordina operativamente l'attività di altro personale operaio;
conduttore impianti complessi:
- è in possesso di diploma tecnico
-professionale o di preparazione equivalente;
- risponde direttamente al responsabile di reparto;
- opera indifferentemente su impianti notevolmente complessi, di caratteristiche
produttive fra loro diverse, con compito di guida, coordinamento e controllo
di altri operatori;
- è in grado di decidere interventi risolutivi in caso di anomalie;
1° colorista:
- provvede, al massimo livello di autonomia funzionale e in possesso di conoscenze
tecniche acquisite con diploma tecnico
-professionale o preparazione equivalente, in assenza di livelli di coordinamento
e avvalendosi delle più moderne tecnologie, alla messa in tinta di nuovi
prodotti o di prodotti speciali, individuando di volta in volta le metodologie
da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e le annotazioni
relative;
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili impiegati (I):
addetto collaudi:
- effettua controlli periodici presso gli impianti di una unità produttiva
segnalando gli interventi necessari;
- verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli
standard di qualità;
- provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione e al collaudo
del prodotto;
operatore sala macchine e telecomunicazioni:
- gestisce il sistema attraverso l'uso e il controllo della consolle principale;
- rileva gli errori e documenta le malfunzioni facilitandone la correzione;
- gestisce dal punto di vista operativo le problematiche legate alla rete di
telecomunicazioni (attivazione/disattivazione delle linee di comunicazione/work
station, attivazione dei supporti di manutenzione alle linee in caso di guasto,
ecc.);
- avvisa gli utenti per tutti i fermi programmati e no, che incidono sui sistemi
real
-time;
- effettua, sotto la responsabilità e su indicazione della supervisione
sistemi e/o del capo turno operatori, particolari analisi e/o interventi su
dati e/o programmi;
- cura l'alimentazione delle stampatrici;
addetto centro di distribuzione:
- svolge, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, con ampia
autonomia, tutti i compiti relativi al trasporto
- stoccaggio
- prelevamento e spedizione dei prodotti di sua competenza e/o altre utilizzando
tutti i mezzi idonei, anche informatici, presenti all'interno di un centro di
distribuzione;
- è in grado di suggerire al superiore eventuali modifiche da attuarsi
per migliorare il processo di evasione dell'ordine;
operatore servizi di marketing:
- svolge lavori preparatori alle iniziative promozionali e di marketing;
- suddivide, ordina e riepiloga, da un punto di vista amministrativo, le pratiche
inerenti il settore e cura l'aggiornamento dell'archivio;
- compila situazioni periodiche/riepilogative anche ricercando nuove e ottimali
soluzioni di presentazione dati;
segretario/a:
- in possesso di conoscenze di almeno 1 lingua estera, impiega correntemente
sistemi di videoscrittura, per battitura di note, lettere e prospetti statistici;
- organizza e gestisce archivi e schedari;
- redige in modo autonomo corrispondenza semplice;
- tiene aggiornata l'agenda degli impegni e provvede all'organizzazione logistica
di viaggi e riunioni;
tecnico di assistenza:
- effettua interventi tecnici sulle apparecchiature per le quali è addestrato
e aggiornato;
- compila correttamente e trasmette, alle scadenze richieste, la modulistica
di servizio;
- inoltra il reclamo per materiale di consumo difettoso secondo le procedure
stabilite;
dimostratore tecnico:
- effettua dimostrazioni, presso la clientela, di corretta applicazione dei
prodotti vernicianti, anche di nuova composizione, per l'ottenimento delle caratteristiche
di protezione e finitura desiderate, fornendo consigli e istruzioni per l'ottimale
utilizzo dei prodotti fino alla definizione di eventuali casi di contestazione;
- provvede inoltre a segnalare all'impresa, con opportune relazioni, valutazioni
sulle prove eseguite e su eventuali difetti riscontrati;
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili impiegati (I):
addetto contabilità:
- provvede alla raccolta di dati e allo svolgimento di operazioni contabili
sulla base di schemi e metodologie standard: impostazione e registrazione dati
su moduli e/o supporti informatici, elaborazioni statistiche, ecc.;
disegnatore particolarista:
- esegue, su istruzioni del responsabile, disegni costruttivi di particolari
eventualmente con l'ausilio di semplici programmi computerizzati;
- indica la dimensione del prodotto e dei materiali mediante l'uso di tabellari
e norme di fabbricazione;
- esegue calcoli di verifica su ipotesi progettative applicando procedimenti
di calcoli semplici e prestabiliti;
operatore acquisti;
- cura, nell'ambito delle sue competenze, l'aggiornamento degli archivi e delle
pratiche burocratiche dell'unità organizzativa;
- assiste l'approvvigionatore nelle attività di sollecito al fornitore
e alla gestione amministrativa delle forniture;
addetto spedizioni:
- riceve e controlla i documenti di versamento di materiali e prodotti a magazzino
e provvede alle operazioni di carico contabile via terminale;
- controlla la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo ed effettua le operazioni
di scarico contabile;
- emette, controlla e smista la documentazione necessaria alle spedizioni per
Italia ed estero, anche corredandola con eventuali istruzioni per il trasporto;
- supporta l'amministrazione nella verifica dell'attività contabile relativa
al magazzino;
addetto settore personale:
- applica tutte le procedure necessarie ad assicurare la corretta applicazione
delle leggi, dei contratti, degli accordi e regolamenti;
- cura, nell'ambito delle sue competenze, l'aggiornamento degli archivi e delle
pratiche burocratiche;
- redige la corrispondenza relativa all'ufficio e svolge compiti di segreteria
generale;
tecnico di stabulario:
- controlla gli animali all'arrivo, li sistema secondo le condizioni sperimentali
previste e li governa;
- prepara le attrezzature per la raccolta di campioni biologici (es.: gabbie
metaboliche);
- esegue randomizzazioni e identificazioni animali;
- aiuta durante le necroscopie;
- effettua, con responsabilità, trattamenti degli animali;
- effettua osservazioni degli animali accurate e competenti;
- effettua rilievi come peso corporeo, consumo cibo e consumo acqua, utilizzando
correttamente e autonomamente il sistema computerizzato; stampa, controlla e
archivia i "raw data" cartacei ottenuti;
- prepara e compila i quaderni di laboratorio;
- effettua occasionalmente prelievi di campioni biologici (es.: sangue);
receptionist/centralinista:
- ha la responsabilità del controllo delle entrate negli uffici e della
ricezione di visitatori e clienti, accerta la loro identità e li annuncia
telefonicamente alla persona richiesta;
- risponde alle telefonate in arrivo, utilizzando in tale ambito lingue estere;
- riceve posta e pacchi in arrivo;
addetto di infermeria:
- esegue, su precise disposizioni o in appoggio al medico, attività di
primo soccorso e/o attività di terapia medica in stabilimenti di grandi
dimensioni;
- verifica e compila, per la parte di competenza, la modulistica da inviare
alle unità pubbliche competenti;
- collabora con il medico nell'esecuzione di particolari esami (elettrocardiogramma,
ecc.);
- provvede al mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione presso il centro
sanitario; controlla il materiale in dotazione alle unità mobili;
- gestisce i libretti sanitari del personale dello stabilimento.
PROFILI OPERAI (O):
operatore polivalente controllo qualità:
- esegue le determinazioni analitiche (chimiche o chimico
-fisiche o tecnologiche per prodotti a comportamento e chimiche, chimico
-fisiche per prodotti a specifica) gestendo più prodotti e utilizzando
un elevato numero di apparecchiature complesse e diversificate (gascromatografo,
spettrofotometro, ecc.);
- effettua analisi speciali sui prodotti in ingresso e su quelli in lavorazione,
messa a punto di metodologie di analisi semplici, taratura apparecchiature;
- contribuisce alla messa a punto dei controlli di processo e delle metodologie
analitiche sui nuovi prodotti;
operatore antincendio:
- nell'ambito di unità produttive di grandi dimensioni, funge da punto
di riferimento per gli altri pompieri in caso di assenza temporanea del responsabile;
- coordina, in caso di necessità, la partenza di mezzi mobili antincendio;
- coadiuva il superiore nella formazione e addestramento del personale all'uso
dei mezzi per l'antincendio;
operatore parco serbatoi:
- esegue tutte le operazioni richieste per il ricevimento, stoccaggio e trasferimento
dei prodotti;
- esegue tutti i controlli e le manovre a quadro e locali per il ricevimento,
mantenimento e invio agli utenti dei prodotti;
- espleta polivalenza operativa sulle varie posizioni di lavoro;
- svolge attività complementari alla conduzione degli impianti assegnati;
operatore specialista di manutenzione:
- è in possesso di approfondite conoscenze tecnico
-pratiche su più specializzazioni;
- esegue interventi in modo risolutivo sull'intera gamma delle apparecchiature
degli impianti con autonomia operativa effettuando, in casi complessi, diagnosi,
impostazione e preparazione lavori;
- coordina, quando necessario, altri lavoratori;
conduttore impianto complesso:
- controlla, alle dipendenze del capoturno e nell'ambito di consegne prestabilite,
attraverso la strumentazione centralizzata, l'andamento dell'intero processo
produttivo di un impianto complesso svolgendo le operazioni necessarie al corretto
funzionamento dell'impianto di propria competenza, decidendo in autonomia le
variazioni necessarie per il rispetto degli obiettivi e dei vincoli esistenti;
- coordina da un punto di vista operativo l'attività di altro personale;
- svolge un'attività di controllo e ispezione routinaria sulla fase del
processo di propria competenza attuando limitati interventi manutentivi;
operatore polivalente impianti:
- controlla e conduce impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico,
impiantistico e di fibre chimiche, per cui è richiesta una notevole iniziativa,
integrazione e polivalenza operativo
-esecutiva tra i lavoratori addetti;
- svolge l'attività di controllo e ispezione routinaria sul processo,
attuando interventi di attività integrative specialistiche e di servizio;
- coordina, da un punto di vista operativo, altri lavoratori in particolari
momenti (fermata, avviamento, emergenza, variazioni di assetto di marcia);
preparatore:
- addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di granulati,
di compresse e confetti, nonché di soluzioni, anche per uso iniettabile;
- provvede, nelle sue varie fasi, alla conduzione dell'intero ciclo operativo
quando questo è articolato in varie fasi (miscelazione
- impasto
- granulazione
- essiccamento), compresa, se necessario, la sterilizzazione di apparecchiature;
- opera su impianti specifici caratterizzati da complessa strumentazione automatica
e semiautomatica e da conduzioni di esercizio particolarmente critiche per i
parametri da tenere sotto controllo (ad es.: temperatura, pressione, tempi,
ecc.);
- provvede alla verifica e registrazione dei dati riscontrati, anche con riferimento
alle norme di buona fabbricazione e di sicurezza;
- conosce elementi basilari di analisi chimica e/o di adeguatezza impiantistica
e dei processi chimici;
- individua guasti o anomalie durante l'esercizio degli impianti;
operatore di ricerca:
- in base a conoscenze teorico
-pratiche acquisite con l'eventuale guida e partecipazione operativa di altri
specialisti, provvede a svolgere attività specialistiche nel campo analitico
-strumentale;
- è in grado di operare in condizioni di autonomia operativa, con facoltà
d'iniziativa personale e con l'applicazione di tecniche e metodologie diversificate
per il conseguimento dei risultati definitivi;
colorista:
- provvede, in condizioni di autonomia funzionale, alla messa in tinta di nuovi
prodotti o di prodotti speciali, individuando di volta in volta le metodologie
da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e le annotazioni
relative.
CATEGORIA E
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali
e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita
nell'esercizio della mansione;
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;
- supervisione da parte della posizione superiore.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili impiegati (I):
operatore sala macchine:
- gestisce sistemi e dispositivi periferici sotto la direzione del capo turno
operatori;
- preleva dagli archivi i nastri necessari, predispone le stampatrici alimentandole
con i moduli a nastro carrello richiesti, curandone l'esatta fasatura e pressione;
- attiva i dispositivi e ne segue il corretto funzionamento e alimentazione;
- cura, ad elaborazione eseguita, la restituzione alla preparazione del materiale
per l'archivio;
- notifica al capo turno operatori eventuali disfunzioni.
PROFILI QUALIFICHE SPECIALI (QS):
capo squadra:
- guida, coordina e controlla, in condizioni di autonomia operativa, squadre
di operai che svolgono lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche
capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili operai (O):
pompiere:
- presidia l'area di competenza e svolge le attività collegate alla sicurezza
antincendio;
- assiste il personale presente nello stabilimento circa la manutenzione o l'installazione
di nuovi impianti;
conduttore di impianto/conduttore di sezione impianto complesso:
- esegue, in base alle consegne ricevute, operazioni di conduzione relative
a un impianto o a singole apparecchiature o settori di impianto complesso;
- opera anche singoli interventi di manutenzione;
operatore ambiente sterile:
- addetto alla filtrazione sterilizzante delle soluzioni o alla produzione di
antibiotici, preparazione dei terreni di coltura, dosaggio e chiusura flaconi;
- provvede a realizzare tutti gli interventi necessari al funzionamento e controllo
dell'impianto, nonché alla registrazione dei dati riscontrati, anche
con riferimento alle norme di buona fabbricazione;
- effettua anche interventi di tipo meccanico sulle macchine;
- opera con conoscenza delle problematiche ambientali e comportamentali, onde
evitare rischi di contaminazione batterica e particellare degli ambienti e dei
prodotti;
operatore stazione di miscelazione:
- conduce, in base a metodi prestabiliti, alle dipendenze del capoturno, impianti
specifici di miscelazione di piccole dimensioni, caratterizzati da complessa
strumentazione automatica;
- imposta e controlla, attraverso la strumentazione centralizzata, l'andamento
dell'intero ciclo produttivo, svolgendo le operazioni necessarie al corretto
funzionamento dell'impianto;
- segue da un punto di vista operativo l'attività di altro personale
addetto all'impianto;
- svolge un'attività di controllo e ispezione routinaria sul processo,
attuando limitati interventi manutentivi;
- compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti
durante i controlli in processo.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili impiegati (I):
addetto di segreteria/servizi:
- esegue lavori vari utilizzando i software di presentazione grafica e i sistemi
di videoscrittura messi a disposizione dalla società;
- spedisce telex e telefax anche via computer;
- cura la spedizione della posta in partenza e la distribuzione di quella in
arrivo;
- collabora alla gestione di archivi e schedari e all'organizzazione di viaggi
e riunioni.
PROFILI OPERAI (O):
operatore controllo qualità:
- esegue, secondo metodi standardizzati e su problemi noti, le determinazioni
analitiche su materie prime e prodotti utilizzando un'ampia gamma di apparecchiature
evidenziando inoltre i dati relativi;
operatore di manutenzione;
- è in possesso di adeguate conoscenze tecnico
-pratiche sulla specializzazione di competenza;
- esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature
nella specialità di competenza gli interventi e le regolazioni per assicurarne
il corretto funzionamento;
- effettua analisi e diagnosi, fornendo indicazioni sulla necessità di
eseguire interventi di manutenzione;
operatore polivalente esterno:
- esegue, essendo in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro, i controlli
e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro
i limiti operativi prefissati;
- svolge attività integrative specialistiche e di servizio;
operatore polivalente:
- conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa
diverse linee di produzione e/o varie tipologie di prodotti, provvedendo alla
guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
- controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro
messa a punto e regolazione;
- controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità
dello stesso;
- compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti
durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
- opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza;
operatore di laboratorio:
- addetto al controllo dei prodotti finiti ed eventualmente anche alla messa
a punto delle varie tinte al campione;
- in possesso di specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche,
in condizioni di autonomia esecutiva, impiegando attrezzature o strumentazioni
di uso corrente e di semplice impiego, fornisce assistenza alla produzione,
eseguendo il collaudo e la messa in tinta del prodotto utilizzando metodologie
standard ovvero quelle di volta in volta richieste;
- effettua l'applicazione del prodotto su appositi supporti e confronta il risultato
con le tinte standard indicate sulla cartella in vigore, effettuando le annotazioni
relative e fornendo valutazione qualitativa sulle caratteristiche applicative
dello stesso;
- verifica che l'andamento delle prime lavorazioni sia conforme a quanto preventivato;
- esegue su indicazioni del proprio responsabile le eventuali modifiche;
operatore polivalente fibre:
- operatore di impianto di produzione fibre
-chimiche che opera sulle varie posizioni del ciclo produttivo associando alle
specifiche attività di conduzione la capacità di servirsi della
strumentazione automatica per il controllo e la regolazione del processo;
- interviene in autonomia, anche coordinando altri lavoratori, sulle varianze
impiantistiche;
- svolge attività analitiche interpretando i risultati e proponendo le
opportune correzioni;
- effettua gli interventi di manutenzione accidentali necessari alla continuità
del processo;
operatore di infermeria:
- provvede agli interventi di 1° soccorso (disinfezione e medicazione delle
ferite, 1° parziale intervento nel trattamento di piccoli traumi, 1°
intervento nei casi di ustione, ecc.);
- collabora nel mantenimento in efficienza dei mezzi e dei materiali in dotazione
presso il Centro sanitario e/o presso le Unità mobili;
- svolge piccole attività amministrative e/o di segreteria tecnica (archivio
libretti sanitari, annotazione dati statistici, ecc.).
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili impiegati (I):
addetto archivio disegni:
- sulla base delle direttive dei superiori, provvede alla ripartizione dei disegni
secondo il metodo di classifica nei relativi incartamenti e alla riproduzione
degli stessi;
- ricerca i disegni richiesti per la consultazione e li consegna al richiedente;
- sostituisce i disegni annullati con quelli validi;
- effettua la registrazione di tutti i movimenti di archivio, in modo da tenerne
l'aggiornamento.
Profili operai (O):
operatore magazzino/carrellista:
- effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti e materie prime
con responsabilità di riscontro documentale delle operazioni e con imputazione
di dati su terminale;
- esegue la movimentazione e l'impilamento di materiali vari da e per zone e
posti prestabiliti nel magazzino anche con l'ausilio di elevatori meccanici;
operatore generico manutenzione:
- esegue lavori manutentivi che richiedono una significativa esperienza negli
impianti e nelle officine;
confezionatore:
- addetto alla conduzione di macchine di confezionamento che, oltre ad operare
sull'intera gamma delle stesse, svolge tutte le operazioni di controllo e registrazione
dei dati riscontrati; interventi meccanici, nonché regolazione e messa
a punto delle macchine con relativa annotazione dei dati, anche con riferimento
alle norme di buona fabbricazione;
- effettua anche i cambi formato;
operatore esterno:
- esegue, in campo e in base a metodi di lavoro prestabiliti, i controlli di
una sezione di un impianto di produzione;
- trasmette le notizie e i dati relativi comunicando, a chi di regola, le eventuali
anomalie del funzionamento dell'impianto;
- svolge singoli interventi di manutenzione;
operatore:
- conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa
una linea di produzione e/o una tipologia di prodotto, provvedendo alla guida
e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
- controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro
messa a punto e regolazione;
- controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità
dello stesso;
- compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti
durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
- opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza;
operatore fibre:
- operatore addetto alla conduzione di macchine e/o apparecchiature d'impianto
o di parte di impianto per assicurarne il corretto funzionamento, quali ad esempio:
impianti di filatura, stiro, taglio, fiocco, ecc.;
- ha una responsabilità di manovra circoscritta a programmi o procedure
predefiniti ed è richiesta una buona esperienza acquisita precedentemente
sulle singole macchine/apparecchiature;
operatore laboratorio di ricerca:
- realizza, su indicazioni di massima, programmi di prove sperimentali ripetitive;
stabularista:
- addetto alla cura e stabulazione degli animali;
guardia giurata/autista:
- svolge le attività di sorveglianza finalizzata alla conservazione e
tutela del patrimonio dell'impresa;
- collabora con gli enti preposti alla gestione in entrata e uscita di persone
, merci, ecc. accertandone la corrispondenza alle disposizioni/norme aziendali;
- controlla il personale dipendente di imprese esterne che svolgono attività
all'interno dell'impresa, controllando altresì il movimento dei materiali/mezzi
di dette imprese;
- provvede, secondo le disposizioni ricevute, al trasporto e alla relativa movimentazione
di merci e/o persone, curando se del caso anche la consegna/ritiro della documentazione
amministrativa;
- provvede all'ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando a chi di competenza
gli interventi di natura complessa.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4
Profili operai (O):
campionatore:
- provvede al prelievo, secondo le modalità previste, dei campioni di
merce da inviare in laboratorio per le analisi specifiche;
- esegue sui campioni prelevati, su istruzioni del tecnico, tutte le operazioni
preliminari alle analisi;
operatore spedizioni:
- collabora con l'addetto magazzino/carrellista nell'attività di stoccaggio
e prelievo materie prime e prodotti finiti;
- preleva, su disposizione del responsabile, il materiale a magazzino;
- provvede al recapito della corrispondenza di reparto;
confezionatore:
- addetto alla conduzione di macchine di confezionamento che, oltre ad operare
sull'intera gamma delle stesse, svolge tutte le operazioni di controllo e la
registrazione dei dati riscontrati, interventi meccanici, nonché regolazione
e messa a punto delle macchine con relativa annotazione dei dati, anche con
riferimento alle norme di buona fabbricazione;
addetto operatore ausiliario:
- esegue, in base a consegne ricevute e con metodi di lavoro prestabiliti, operazioni
ausiliarie e complementari al ciclo produttivo e a fasi terminali del ciclo,
utilizzando una normale capacità abbinata a una specifica competenza
acquisita attraverso tirocinio ed esperienza;
operatore ausiliario fibre:
- operatore che esegue operazioni non complesse di regolamentazione e controllo
su macchine, apparecchiature o impianti, per assicurarne il regolare funzionamento
secondo le prescrizioni d'esercizio quali ad esempio macchine di filatura, bobinatura,
stiro;
- è richiesta una normale capacità abbinata a una specifica competenza
acquisita attraverso tirocinio ed esperienza;
ausiliario laboratorio di ricerca:
- è addetto al lavaggio vetreria (manuale e meccanico), alla pulizia
dei laboratori, al trasporto materiali e reagenti, alla preparazione e sterilizzazione
in stufe a secco della vetreria lavata;
- svolge mansioni ausiliarie di laboratorio in seguito a dettagliate istruzioni
(distribuzione di terreni colturali in beute, numerazione delle stesse, o di
piastre, provette, ecc.; alimentazione degli animali, annotazione di eventuali
morti);
ausiliario servizi:
- è addetto al disbrigo di pratiche presso uffici esterni, al ritiro/consegna
di documenti, all'effettuazione di versamenti e acquisti vari.
CATEGORIA F
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e operai che svolgono
mansioni, lavori e operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali
e capacità pratiche quali addetti a lavori di carico e scarico a mano,
generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica.
* * * * * * * * *
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/85, la distinzione
tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti
di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.)
che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento
a tali qualifiche.
Il collegamento fra l'inquadramento per qualifica e il relativo trattamento
normativo è il seguente:
gruppo 1)
- qualifica di quadro (Q) gruppo 2)
- qualifica impiegatizia (I) gruppo 3)
- qualifica speciale (QS) gruppo 4)
- qualifica operaia (O)
Nota a verbale.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, legge n. 190/85, le Parti si danno
atto che caratteristiche indispensabili della qualifica dei Quadri sono costituite:
dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, dalla
responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza
per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità
nel perseguimento delle finalità prefissate, nonché dal possesso
di equivalenti professionalità e competenze tecnico
- specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione
delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'impresa. In base a quanto sopra,
le Parti riconoscono che rivestono la qualifica di Quadro i lavoratori inquadrati
nella categoria A), di cui al presente art. 4. Le Parti si danno atto che con
la regolamentazione di cui agli artt. 4 e 28 del presente CCNL si è data
attuazione al disposto della legge n. 190/85.
Art. 5
- Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
1) Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni relative a una o più
posi zioni organizzative nell'ambito della categoria di appartenenza, è
riconosciuta la posizione organizzativa superiore, sempreché lo svolgimento
delle mansioni relative a quest'ultima abbia carattere di rilievo e avvenga
con normale continuità.
2) Il lavoratore può, in relazione ad esigenze aziendali organizzative,
tecni che, produttive, di mercato, essere adibito a tutte le mansioni relative
alla categoria nella quale risulta inquadrato.
3) L'effettuazione di mansioni relative a una diversa posizione organizzativa
non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da:
- sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione
del posto di lavoro;
- esigenze organizzative/tecniche/produttive di mercato di durata non superiore
a mesi 3.
Con riferimento a queste fattispecie:
- l'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa superiore
comporta il riconoscimento della differenza fra le relative IPO per il periodo
relativo alla loro effettuazione;
- l'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa inferiore
comporta il mantenimento dell'indennità di posizione organizzativa di
provenienza.
In tali casi la Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU
i dati e le motivazioni relativi alla mobilità effettuata.
4) Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 3), il lavoratore adibito
continuativamente a mansioni relative a una diversa posizione organizzativa
passa, a tutti gli effetti, dopo 30 giorni nella diversa posizione organizzativa.
Nel caso di passaggio a una posizione organizzativa inferiore, la differenza
tra l'indennità di posizione nuova e quella di provenienza sarà
attribuita a superminimo e sarà assorbita solo nel caso di successivo
passaggio a una posizione organizzativa superiore. In tale caso la Direzione
aziendale comunicherà alla RSU le motivazioni tecniche che hanno dato
origine alla mobilità.
5) Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere
non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e Direzione
aziendale, sulla base delle motivazioni dell'iniziativa, un confronto sulle
conseguenze per i lavoratori da esaurirsi entro 10 giorni dalla relativa comunicazione
dell'impresa alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà
sospesa per l'arco di tempo indicato. Nei casi di mobilità collettiva
temporanea di gruppi di lavoratori, la Direzione aziendale informerà
tempestivamente la RSU.
Chiarimento a verbale.
Per il passaggio definitivo dalla qualifica impiegatizia a quella operaia occorre
il consenso del lavoratore.
Art. 6
- Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze organizzative aziendali il lavoratore può
essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la sua
categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico,
né alcun mutamento sostanziale del suo inquadramento.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione relativa
alle nuove mansioni per il periodo relativo alla loro effettuazione, se queste
afferiscono alla categoria superiore.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore
assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto, non dà
luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di conferma nella mansione a
seguito di mancato rientro del lavoratore sostituito.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori alla propria
categoria, sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui
al comma precedente, passa definitivamente nella categoria superiore dopo 3
mesi se disimpegni mansioni proprie delle categorie A, B, C; dopo 45 giorni
se disimpegni mansioni relative alle categorie D, E.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo, il disimpegno
delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non
continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti
ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla
categoria A, di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Per i settori lubrificanti e GPL i commi 3 e 4 del presente articolo sono sostituiti
dai seguenti:
- il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al pro prio
livello, sempre che non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma
precedente, passa definitivamente nel livello superiore dopo 3 mesi se disimpegni
mansioni proprie dei livelli Q1, Q2, A, B, C; dopo 45 giorni se disimpegni mansioni
relative ai livelli D, E, F, G, H;
- agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo il disimpegno
delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente,
purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti
sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio ai livelli Q1 e Q2, di
mesi 8 per il passaggio agli altri livelli.
Art. 7
- Passaggio di qualifica.
Ferme restando le anzianità convenzionali già definite sulla base
della normativa di cui al CCNL 4.6.98, a decorrere dal 12.2.02 in caso di passaggio
di qualifica si farà riferimento all'effettiva anzianità aziendale
agli effetti degli istituti contrattuali.
Capitolo IV
- ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ
Art. 8
- Orario di lavoro.
Parte I
PREMESSA
La durata massima dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla
viene innovato a tali disposizioni.
Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono
anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi d'orario
che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità
dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
I regimi d'orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini
tecnico
-organizzativi.
I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente
con le loro specifiche finalità.
A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione,
delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la
rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento
delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì
conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze.
B) Orari annui di lavoro.
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti
2x5 e 2x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti
a lavorazioni su 2 turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate
lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività
e delle ferie. L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45
minuti.
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi:
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su 3 turni
per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art.
13, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere,
al lordo delle festività e delle ferie. L'orario di lavoro medio di riferimento
è di 37 ore e 45 minuti.
Specificità settoriali:
(1) ceramica e abrasivi:
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore
(2) lubrificanti e GPL
- giornate lavorative annue: 247
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3
turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni
che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 232,5 giornate
lavorative annue assunte pari a 8 ore giornaliere. La collocazione dei 28,5
giorni conseguenti
- che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte
delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione d'orario di cui all'Accordo
interconfederale 22.1.83, sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi
titolo già concesso o concordato nelle imprese
- sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali
tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate. A livello
aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni
tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di 3 settimane 'pro
capite' di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre)
sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
L'utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore
turnista, eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell'impresa,
sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale
alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'impresa. Per i lavoratori
a ciclo continuo, fermo restando quanto previsto dalla successiva lett. H),
punto 3) e dai trattamenti aziendali in atto, si considera prestazione straordinaria
quella aggiuntiva alla prestazione effettuata sulla base del programma che consente
il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative.
C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti
2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare
quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di 5 giorni, oppure di 4
o 6 giorni di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più
settimane o più mesi fino a un massimo di 12. Qualora il calendario di
lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione
dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità
attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU. La contrattazione dovrà
esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel
caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro 10 giorni dalla comunicazione
del nuovo programma. L'operatività delle decisioni aziendali sarà
sospesa per l'arco di tempo indicato. I calendari di lavoro programmati saranno
affissi nella bacheca aziendale.
D) L'orario giornaliero, settimanale e pluriperiodale di lavoro fissato in impresa
sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni
straordinarie.
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente
la prestazione fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla
lett. B), punto 1).
2) Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie
sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste
dall'art. 9 e con riposi compensativi che saranno accantonati, nella misura
del 50% nel conto ore di cui alla successiva lett. F).
3) Per il restante 50%, all'inizio di ogni anno, il lavoratore dovrà
formalmente manifestare la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento
nel conto ore. Qualora il lavoratore decida per il pagamento, la corresponsione
delle relative quote retributive avverrà nel mese di competenza.
4) Nelle ipotesi di cui alla lett. C), punto 2), non costituisce prestazione
eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio
settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario
di lavoro definito.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale.
Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche
risposte nell'ambito dei regimi d'orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione
in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali
da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano, ad esempio,
in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate
a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far
fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli
impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati
in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal
lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi
di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente
tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti
dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie,
nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali
d'impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie
- fermo restando quanto previsto al precedente punto 6)
- nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla
Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi d'orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno
mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti
o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì
forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario
di cui al precedente punto 5). Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni
di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale. Le Direzioni aziendali
alla fine di ogni anno forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni
di cui ai commi precedenti.
F) Conto ore individuale.
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in
condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di
prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto
ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti
o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lett. E), punti 2) e 3),
da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo
a quello di maturazione, è legittimo considerare utile per la fruizione
stessa un ulteriore anno, purché le relative intese per la programmazione
dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata,
e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà
essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
produttive.
I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla Parte VI,
potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità
personali e familiari.
A livello aziendale saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati
al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e ad un esame congiunto
sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale
finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate
finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzazione
dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
G) Premio presenza.
A decorrere dall'1.4.83, alla fine di ciascun anno solare o al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore
avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione
relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite
globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori
discontinui di cui all'art. 30) comprendenti le ore non prestate per ferie,
per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi
e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art. 13, per la fruizione dei
permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell'anno
di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto
eccedenti rispetto al limite di 120 ore, per assemblee retribuite, per permessi
sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge,
per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché
per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori.
In caso di CIG con sospensione a zero ore, di assunzione e di risoluzione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 ore (2.530 per i lavoratori
discontinui di cui all'art. 30) e le 120 ore indicate al comma precedente s'intendono
adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Non si applica l'istituto del premio presenza di cui al presente punto G).
H) Lavoro notturno, festivo e a turni.
1) È considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 4, quello effettuato in
un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4), art. 4, quello effettuato tra le
ore 22 e le 6 antimeridiane.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL:
Si considera lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le 6 antimeridiane.
2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate
al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e
c), art. 11. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al
riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4°
giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario
il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito
per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare
turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito
dall'impresa. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante
non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione
del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni
stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Chiarimenti a verbale.
1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata
nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione
del 50% di cui all'art. 9 del presente contratto.
2) Gli orari settimanali previsti al presente articolo sono realizzati attraverso
la distribuzione su 48 settimane dei riposi aggiuntivi e delle riduzioni d'orario
di cui all'art. 13. L'eventuale quota residua sarà goduta attraverso
corrispondenti riposi. Le rimanenti 4 settimane s'intendono coincidenti con
il periodo feriale minimo previsto all'art. 14 del CCNL.
3) L'assenza in giornata per la quale, nell'ambito del regime d'orario adottato
nell'impresa, è prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore
a 8 ore, sarà considerata pari a 8 ore in caso di ferie e in tutti i
casi in cui la relativa causale preveda il diritto a 1 giornata di retribuzione.
Sarà pari alle ore di prestazione prevista, secondo il regime d'orario
adottato, in tutti gli altri casi di assenza retribuita o non retribuita.
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominato
viaggiatore o piazzista, si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero
su 4 giornate intere e 2 mezze giornate. La collocazione nella settimana delle
2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle
situazioni locali di fatto.
5) Nei casi di cui alla lett. C), punto 2), le prestazioni effettuate oltre
l'orario di lavoro medio settimanale di cui alla lett. B), punto 1), non danno
luogo a corrispondenti riposi compensativi nell'ambito del rispetto dei limiti
di prestazione annua previsti.
6) La normativa sul conto ore di cui alla lett. F del presente articolo non
si applica ai rapporti di lavoro a termine di durata fino a 12 mesi.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle
imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione
può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività
e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo
la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo
in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare,
in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la
corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali
casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche
tecnologiche, organizzative e occupazionali delle imprese e con particolare
riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità
di conseguire una maggiore produttività tecnico
-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo
degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi.
Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a
quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate
di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
Parte II
Le Parti, nel rispetto delle esigenze di competitività del sistema settoriale,
convengono sulla opportunità di favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività
produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi", intendendosi
per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute
dalla legislazione italiana e comunitaria.
In relazione a quanto sopra le Parti, ferma restando l'utilizzabilità
in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli
strumenti di legge in materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi,
relativi ai sopra indicati obiettivi strategici che, in presenza di specifiche
condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese,
potranno essere esperiti.
A) Strumenti per favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva
e dell'occupazione nelle "aree di crisi".
1) Nelle attività produttive esistenti o nei nuovi insediamenti nelle
aree di cui trattasi possono essere introdotti orari di lavoro ridotti in una
fascia compresa tra le 24 e le 32 ore con retribuzione corrispondente. L'orario
di lavoro ridotto riguarderà i lavoratori nuovi assunti. In particolare:
(a) l'orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti nei nuovi insediamenti
produttivi avrà prevalentemente carattere di stabilità; (b) l'orario
24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti negli insediamenti produttivi esistenti
potrà assumere la caratteristica di orario d'ingresso per un periodo
non inferiore a 4 anni.
Accordi sindacali tra le imprese interessate e le OOSS territoriali di categoria
potranno definire, sia in rapporto ad esigenze indotte dalla competitività
e dal mercato nel caso di nuovi insediamenti, sia in rapporto al turnover fisiologico
negli insediamenti esistenti, le condizioni e le modalità per l'opzione
ad orario pieno.
2) Nell'ambito di accordi finalizzati a favorire l'inserimento di nuova occupazione
a tempo indeterminato potranno essere previste gradualità temporalmente
definite nell'erogazione dei premi di produzione in cifra fissa di cui all'art.
16, CCNL 20.7.90.
B) Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni,
riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione
dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali.
1) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e della
prestazione annua.
In rapporto all'entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla
omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno
concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva
dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero sia per
quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti;
- i residui individuali di ferie e riduzioni d'orario non ancora godute;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane.
2) Nuove ulteriori riduzioni d'orario attraverso i contratti di solidarietà.
L'eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni d'orario, al di
là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone
un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce
l'onere economico per i lavoratori.
3) Interventi preventivi di riqualificazione.
Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di
eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione
di singoli lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia
per l'impiego all'interno sia per quello eventualmente esterno all'impresa.
Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part
- time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione,
purché compatibile in termini organizzativi. La conseguente riduzione
retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà
in rapporto alle specifiche esigenze. La scelta degli strumenti e la loro priorità
sarà quella individuata a livello aziendale in relazione alle caratteristiche
specifiche e alle esigenze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.
Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia
di attenzione ai problemi dell'occupazione, nel rispetto della competitività
delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concretamente realizzata
attraverso:
- la formazione e riqualificazione del personale;
- una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario
mediante le innovazioni apportate all'art. 8 del contratto anche con l'utilizzazione
del part
-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti
sul fronte dell'occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive;
- la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell'occupazione, anche
con interventi su regimi e quantità di orario, di quote dei premi di
partecipazione, secondo intese da realizzare nell'ambito degli incontri per
l'istituzione e l'aggiornamento dei premi stessi.
C) Contrattazione di 2° livello.
Nell'ambito della contrattazione del premio di partecipazione:
- in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese
disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno
essere destinate a riduzioni dell'orario di lavoro;
- le Parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti
dai programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento economico
dell'impresa in direzioni funzionali all'occupazione.
* * * * * * * * *
Nell'indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l'autonomia del livello
aziendale nel valutarne la praticabilità, le Parti sono consapevoli della
necessità di un'azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di
possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di
legge.
A tal fine esse s'impegnano, in sede di Osservatorio nazionale, ad esaminare
le esperienze che dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza
per far sì che a livello aziendale possano svilupparsi azioni coerenti
con le linee strategiche e i percorsi sopra indicati.
Art. 9
- Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
(*).
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono
le seguenti:
(1) lavoro eccedente (da 37h 45m a 40 ore settimanali): 5%;
(2) lavoro straordinario diurno (feriale):
- dalla 41a alla 44a ora settimanale: 10%
- dalla 45a alla 48a ora settimanale: 25%
- oltre la 48a ora settimanale: 35%
(3) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%
(4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
- lavoratori di cui al Gruppo 4), art. 4: 30%
- lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3), art. 4: 50%
(5) lavoro effettuato in turni avvicendati:
(a) turni diurni: 4% (b) turno notturno: 34% (c) turno notturno in lavorazioni
a ciclo continuo intendendosi come tali quelle che si svolgono su 3 turni avvicendati
nell'intero arco settimanale di 7 giorni: 46%
(6) lavoro domenicale con riposo compensativo: 33%
(7) lavoro straordinario festivo:
- dalla 41a alla 44a ora: 50%
- dalla 45a ora: 70%
(8) lavoro straordinario notturno:
- dalla 41a alla 44a ora lavoratori di cui al Gruppo 4), art. 4: 30%
- dalla 41a alla 44a ora lavoratori di cui ai Gruppi 2) e 3), art. 4: 50%
- dalla 45a alla 48a ora (Gruppi 2,3,4): 60%
- dalla 49a ora (Gruppi 2,3,4): 75%
(9) lavoro pluriperiodale (lett. C, punto 2, art. 8):
(a) oltre l'8a giornaliera: 10% (b) nella giornata di sabato: 10%
(10)lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati
su un arco di 4 o 6 giorni (lett. C, punto 1, art. 8): 10%
(11)lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo
convenzionale di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui): 30%
Per le ore di lavoro prestate nei giorni di domenica o, per gli addetti a lavori
in turni, nei giorni di riposo compensativo che superano l'orario di 48 ore
settimanali (60 ore per i discontinui) sarà applicata la maggiorazione
del 70%.
Le percentuali di maggiorazione vanno applicate sulle quote orarie degli elementi
retributivi di cui al punto 1), art. 15, calcolate secondo i criteri previsti
dall'art. 19. Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle
ore 6 alle 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26.4.34
(sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita,
ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni
dal punto 5) del presente articolo.
Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 11), le percentuali di
cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe
la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra
previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati, andrà aggiunta
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro
prestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto
3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono eventuali
trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni
di miglior favore.
(*) Per i settori Ceramica e Abrasivi l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto. Per i settori lubrificanti
e GPL l'articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo
XIV del presente contratto.
Chiarimenti a verbale.
1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo,
si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono
da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
2) La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà
corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei 2 soli turni diurni.
3) Nella fattispecie prevista dall'art. 8, lett. C), punto 2), per determinare
le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo,
aggiuntive rispetto all'orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento
all'orario medio settimanale di 37 h e 45 minuti che il programma realizza come
media su un arco pluriperiodale. Nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto
del trattamento previsto al punto 9) del presente articolo, la maggiorazione
spettante per la prestazione eccedente compresa tra 37h 45 minuti e 40h sarà
pari al 10%.
4) Nelle lavorazioni a ciclo continuo, le maggiorazioni spettanti, in caso di
prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale effettuata sulla base del
programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative,
sono convenzionalmente determinate come segue:
(a) 10% per le prime 4 ore settimanali (b) 25% per le successive 4 (c) 35% oltre
le 8 ore settimanali
Dichiarazioni delle parti stipulanti.
1) Le Parti sono consapevoli che le problematiche interpretative delle norme
di legge e di contratto hanno determinato a livello aziendale situazioni diversificate
sulle modalità di computo (riferimento giornaliero/settimanale) del lavoro
supplementare/straordinario. Le Parti, fermo restando quanto previsto all'art.
67, si danno atto che nelle imprese nelle quali, ai fini del pagamento delle
maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario si sia adottato il riferimento
giornaliero, restano in vigore i trattamenti in atto salvo nuova contrattazione
aziendale.
2) Le Parti s'impegnano a riesaminare, in occasione dei rinnovo contrattuale
di 2° biennio, il complesso del sistema delle maggiorazioni di cui al presente
articolo, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del mercato del lavoro
rispetto alle lavorazioni in turno.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MAGGIORAZIONI
LAVORATORI GIORNALIERI notturno tipologia prestazione diurno quadri, impiegati,
operai qualif. speciali orario su base settimanale eccedente (da 37h 45m a 40
ore sett.) 5% 30% 50% straordinario
- dalla 41a alla 44a 10% 30% 50% ora
- dalla 45a alla 48a 25% 60% 60% ora
- dalla 49a ora 35% 75% 75% sabato con orario su 4 o 6 gg./settim. 10% 30% 50%
domenicale con riposo compensativo 33% 33% 50% festivo 50% 50% 50% straordinario
festivo
- dalla 41a alla 44a 50% 50% 50% ora
- dalla 45a alla 48a 70% 70% 70% ora
- dalla 49a ora 70% 75% 75% orario pluriperiodale oltre 8 ore giornaliere 10%
30% 50% eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.) 10% 30% 50% straordinario
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 10% 30% 50%
-successive 4 ore settimanali 25% 60% 60%
-ore successive 35% 75% 75% sabato 10% 30% 50% domenicale con riposo compensativo
33% 33% 50% festivo 50% 50% 50% straordinario festivo
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 50% 50% 50%
-successive 4 ore settimanali 70% 70% 70%
-ore successive 70% 75% 75%
LAVORATORI TURNISTI 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 tipologia prestazione diurno notturno
orario su base settimanale eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.) 5% 34% straordinario
- dalla 41a alla 44a ora 10% 34%
- dalla 45a alla 48a ora 25% 60%
- dalla 49a ora 35% 75% sabato con orario su 4 o 6 gg./settim. 10% 34% domenicale
con riposo compensativo 37% (33+4) 67% (33+34) festivo 54% (4+50) 84% (34+50)
straordinario festivo
-dalla 41a alla 44a ora 54% (4+50) 84% (34+50)
-dalla 45a ora 70% 84% (34+50) orario pluriperiodale oltre 8 ore giornaliere
10% 34% eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.) 10% 34% straordinario
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 10% 34%
-successive 4 ore settimanali 25% 60%
-ore successive 35% 75% sabato 10% 34% 67%(33+34) domenicale con riposo compensativo
37% (33+4) festivo 54% (4+50) 84%(34+50) straordinario festivo
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 54% (4+50) 84%(34+50)
-successive 4 ore settimanali 70% 84%(34+50) LAVORATORI TURNISTI A CICLO CONTINUO
(3X7 e 2X7) tipologia prestazione diurno notturno domenicale con riposo compensativo
37%(33+4) 79%(33+46) straordinario
- prime 4 ore settimanali 10% 46%*
- successive 4 ore settimanali 25% 60%
- oltre le 8 ore settimanali 35% 75% festivo 54%(4+50) 96%(46+50)
- straordinario (prime 4 ore settimanali) 54%(4+50) 96%(46+50)
- straordinario (oltre le 4 ore settim.) 70% 96%(46+50)
settimanali)
(*) 50% per impiegati e qualifiche speciali.
N.B. Per i lavoratori quadri o impiegati direttivi (in quanto non soggetti a
limitazione d'orario) non trovano applicazione le maggiorazioni relative a prestazioni
eccedenti/straordinarie e si applica la particolare regolamentazione di cui
all'art. 28 del CCNL.
Art. 10
- Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti
contrattuali (*).
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati,
le maggiorazioni di cui al punto 5), art. 9, saranno computate nella retribuzione
agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia
e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo
dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13a
mensilità, corrispondendo tanti 12simi per quanti sono i mesi per i quali
il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la
frazione di mese superiore a 15 giorni (**).
A decorrere dall'1.4.94 il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni d'età
e che venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà,
'ad personam' e in cifra fissa, tanti 15simi dell'indennità di turno
media ultimamente percepita quanti sono gli anni complessivamente prestati in
turno nell'impresa con un massimo di 15/15.
Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28
anni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio,
al quale, però, la cifra 'ad personam' come sopra calcolata sarà
ridotta del 25%.
Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni, l'importo
di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di
turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore
assorbe la minore.
(*) Per i settori lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIV del presente contratto. (**)Per i settori
Ceramica e Abrasivi si rimanda a quanto previsto in materia al capitolo XIII
del presente contratto.
Art. 11
- Riposo settimanale
- Giorni festivi (*).
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente
di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana
soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale
non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete
il riposo compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
(a) tutte le domeniche e i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui
ai commi precedenti; (b) le ricorrenze del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
(c) le seguenti festività:
(1) Capodanno; (2) Epifania (6 gennaio); (3) Assunzione (15 agosto); (4) Ognissanti
(1° novembre); (5) Immacolata Concezione (8 dicembre); (6) S. Natale (25
dicembre); (7) S. Stefano (26 dicembre); (8) il giorno del S. Patrono del luogo
ove ha sede lo stabilimento; (9) il giorno successivo alla Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto l'osservanza
delle norme di legge.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui
ai punti b) e c) è disciplinato come segue:
(a) qualora non vi sia prestazione d'opera, il trattamento suddetto è
compreso nella retribuzione mensile;
(b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione
mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate
con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3), art. 9.
Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei
periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo,
provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore
delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
Qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) cadesse di domenica,
è dovuta al lavoratore giornaliero o all'addetto al turno 2x5 o 2x6 una
giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all'art. 19.
In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento
anzidetto con il godimento di 1 giornata di riposo.
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che 2 delle festività
di cui alle lett. b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lett. C,
punto 1, art. 8), l'eventuale festività coincidente con la giornata di
sabato, qualora lavorata, darà luogo a un corrispondente riposo compensativo.
(*) Per i settori Lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIV del presente contratto.
Art. 12
- Trattamento economico per la Pasqua.
Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale
ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l'importo di una quota
giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi.
Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.
Art. 13
- Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro (*).
A) I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in
sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 26.1.77 per le
5 ex festività.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semi
-continue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro
attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5
giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività,
di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate
e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente
e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato
in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute
le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d'anno alle diverse scadenze:
(a) lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6:
- 40 ore ex Accordo interconfederale 22.1.83
- 20 ore ex CCNL 6.12.86
- 8 ore ex CCNL 20.7.90
(b) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6:
- 40 ore ex Accordo interconfederale 22.1.83
- 24 ore ex CCNL 6.12.86
- 12 ore ex CCNL 20.7.90
I riposi e la riduzione dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono
quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle imprese.
B) A decorrere dall'1.1.99, i riposi e le riduzioni d'orario previste al presente
articolo, fatto salvo il disposto di cui al comma 2, sono utilizzati per la
realizzazione degli orari di lavoro previsti all'art. 8.
Nota a verbale.
Per gli operatori di vendita, già denominati "viaggiatori"
o "piazzisti", l'utilizzo della riduzione d'orario avverrà
in ragione di gruppi di 8 ore per 1 giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.
(*) Per i settori Ceramica e Abrasivi l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIII del presente contratto. Per i settori Lubrificanti
e GPL l'articolo è sostituito da quanto previsto in materia al capitolo
XIV del presente contratto.
Art. 14
- Ferie.
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo (ferie),
con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio,
secondo i termini sotto indicati.
Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino al 10 anni: 4 settimane B) oltre i 10 anni: 5 settimane
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, la retribuzione giornaliera
di fatto s'intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equival gono
a 1 settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione
dell'orario settimanale in 5 giorni.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più
settimane come previsto alla lett. C), punto 2), art. 8, le ferie eventual mente
godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare ora rio di
lavoro fissato in impresa nello stesso periodo.
Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente
le festività previste dalle lett. b) e c), art. 11, che cadono in tale
periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di
sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5
giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito
che si faccia luogo a un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al
pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 10.
La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale
di maturazione.
Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento
delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse
entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione
dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo
a quello di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso
di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato
con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta
per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione
globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può
coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore
ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso
del 1° anno, alla liquidazione dei 12simi di ferie corrispondenti alle frazioni
di un anno feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del
relativo periodo di ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il
corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12simi maturati.
Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
l'impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il
ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta
previsto dall'art. 25.
Specificità settoriali:
1) ceramica e abrasivi.
Ai lavoratori assunti successivamente al 4.6.98 si applica il presente articolo.
Ai lavoratori che a tale data risultassero già in forza continuerà
ad essere applicato l'art. 36, CCNL 12.10.94 Ceramica
-Abrasivi riportato al capitolo XIII del presente contratto. In ogni caso, il
periodo di ferie di detti lavoratori non potrà essere inferiore, a parità
di anzianità di servizio, a quello dei lavoratori assunti dopo il 4.6.98.
2) Lubrificanti e GPL.
Il comma 2 del presente articolo è sostituito dal seguente:
Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane B) oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane
e 3 giorni C) oltre i 18 anni: 5 settimane e 2 giorni
Chiarimento a verbale.
I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività
di cui alle lett. b) e c), art. 11, con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione
dell'orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni. Pertanto per tali
festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti
ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente
CCNL 12.12.69 (art. 11 parte Operai, art. 4 Qualifiche speciali e art. 10 parte
Impiegati).
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, premesso che con il CCNL 20.7.90 hanno superato le differenze esistenti
in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto
che ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3), art. 4, assunti entro il 31.8.90,
a partire dalla maturazione del 18° anno d'anzianità di servizio
verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni
previsto dal precedente CCNL.
Capitolo V
- TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15
- Elementi della retribuzione.
1) Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio i seguenti:
(a) minimo contrattuale; (b) indennità di posizione organizzativa (IPO);
(c) scatti di anzianità; (d) eventuale elemento retributivo individuale;
(e) eventuali aumenti di merito; (f) altre eccedenze sul minimo contrattuale.
2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
(a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo
e a turni; (b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze
(alloggio, indennità per lavorazioni nocive, ecc.); (c) elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR); (d) premio di produzione o indennità sostitutive
(elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori
o piazzisti); (e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; (f) 13a mensilità;
(g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
Art. 16
- Minimi contrattuali (*).
Settore Chimico e Chimico
-farmaceutico.
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1°
marzo 2002(**)
minimo posizione indennità categoria contrattuale organizzativa posizione
organizzativa (IPO) 1 148,96 A 1.499,52 2 73,07 3 44,70 1 93,76 B 1.379,22 2
65,39 1 82,40 C 1.285,25 2 56,61 1 108,23 D 1.183,03 2 59,74 3 42,73 1 95,41
E 1.080,87 2 74,27 3 46,42 4 22,17 F 1.052,46
-
-
(*) Per i settori Ceramica e Abrasivi si applica il trattamento economico previsto
al capitolo XIII del presente contratto. Per i settori Lubrificanti e GPL si
applica il trattamento economico previsto al capitolo XIV del presente contratto
(**) All'appendice n. 2 sono riportati i trattamenti contrattuali relativi al
biennio 2000/2001.
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO in vigore dal 1°
settembre 2002) per il settore Chimico e Chimico
-farmaceutico
posizione categoria minimo contrattuale organizzativa IPO 1 158,96 A 1.529,52
2 82,07 3 52,70 1 101,76 B 1.406,22 2 72,39 1 90,40 C 1.309,25 2 63,61 1 117,23
D 1.204,03 2 67,74 3 48,73 1 100,41 E 1.099,87 2 76,27 3 47,42 4 22,17 F 1.070,46
-
-
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO in vigore dal 1°
giugno 2003) per il settore Chimico e Chimico
-farmaceutico
posizione categoria minimo contrattuale organizzativa IPO 1 177,96 A 1.567,52
2 91,07 3 60,70 1 112,76 B 1.438,22 2 80,39 1 94,40 C 1.339,25 2 66,61 1 120,23
D 1.231,03 2 69,74 3 50,73 1 105,41 E 1.123,87 2 79,27 3 48,42 4 23,17 F 1.094,46
-
-
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di
posizione organizzativa) in vigore dal 1° marzo 2002 per il settore Fibre
posizione categoria minimo contrattuale organizzativa IPO 1 146,96 A 1.499,52
2 71,07 3 42,70 1 92,76 B 1.379,22 2 64,39 1 81,40 C 1.285,25 2 55,61 1 106,23
D 1.183,03 2 58,74 3 41,73 1 94,41 E 1.080,87 2 73,27 3 44,42 4 21,17 F 1.052,46
-
-
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1°
dicembre 2002 per il settore Fibre
posizione categoria minimo contrattuale organizzativa IPO 1 156,96 A 1.529,52
2 80,07 3 50,70 1 100,76 B 1.406,22 2 71,39 1 89,40 C 1.309,25 2 62,61 1 114,23
D 1.205,03 2 65,74 3 47,73 1 99,41 E 1.100,87 2 75,27 3 45,42 4 21,17 F 1.071,46
-
-
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1°
settembre 2003 per il settore Fibre
posizione categoria minimo contrattuale organizzativa IPO 1 178,96 A 1.562,52
2 92,07 3 61,70 1 112,76 B 1.434,22 2 80,39 1 95,40 C 1.335,25 2 66,61 1 119,23
D 1.229,03 2 68,74 3 49,73 1 102,41 E 1.123,87 2 76,27 3 45,42 4 21,17 F 1.092,46
-
-
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR).
A decorrere dall'1.7.02 l'EAR dei lavoratori con qualifica di Quadro, inquadrati
ai sensi dell'art. 4 nella categoria A, è pari ad E 150.
Norma transitoria.
L'incremento dell'EAR determinato con il rinnovo contrattuale del 12.2.02, pari
ad E 15,72, è assorbibile dal superminimo individuale.
Note a verbale.
1) Nel caso di passaggio di categoria, la differenza esistente tra minimo tabellare
della categoria di provenienza e minimo tabellare della categoria acquisita,
nonché quella relativa alla IPO sarà assorbita dal superminimo
individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità
di assorbimento.
2) Nel caso di passaggio a una posizione organizzativa superiore nell'ambito
della categoria di appartenenza, la differenza esistente tra le IPO sarà
assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia
stata prevista la possibilità di assorbimento.
3) Con riferimento al biennio 2004/2005 le Parti concordano che, per ogni 1%
d'incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo della
parte economica del contratto, sarà erogato un aumento complessivo per
il settore chimico e chimico
-farmaceutico (minimo + IPO) determinato all'interno dei valori parametrali
di seguito indicati per ciascuna categoria. Le Parti assumono un valore parametrale
100 pari ad E 11,34.
categoria parametro A 220 B 180 C 160 D 147 E 125 F 100
I parametri sopra considerati fanno riferimento alla posizione organizzativa
massima di ciascuna categoria.
Specificità settoriali: Fibre.
Fermi restando gli impegni per la revisione del sistema d'inquadramento di cui
alla lett. a), Parte I del presente contratto, le Parti assumono un valore parametrale
100 pari ad E 11,02.
Norma transitoria: una tantum.
Con le competenze di febbraio 2002 (compatibilmente con i necessari tempi tecnici)
viene erogata a tutti i lavoratori in forza e con diritto a trattamento economico
al 12.2.02 la 'una tantum' i cui importi sono di seguito riportati:
categoria settore chimico settore fibre e chimico
-farmaceutico A 72,00 68,00 B 66,00 64,00 C 64,00 62,00 D 62,00 57,00 E 50,00
46,00 F 40,00 40,00
Tale 'una tantum':
- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che al 12.2.02 fossero
risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto a un trattamento
economico sostitutivo;
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro
nel periodo 1.1.02
-12.2.02;
- va riproporzionata solo nei casi di lavoratori apprendisti (utilizzando la
medesima percentuale prevista per i l trattamento retributivo applicato) e lavoratori
a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto).
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo della 'una tantum'
in senso onnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si
è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta 'una tantum' non ha
riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti
di alcun genere.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2, art. 2120 CC, le Parti
convengono che le somme riconosciute a titolo di 'una tantum' sono escluse dalla
base di calcolo del TFR.
Note a verbale.
1) Dall'1.11.94 gli importi corrisposti a titolo d'indennità di contingenza
per i vari livelli d'inquadramento sono stati conglobati nei minimi contrattuali
di categoria come previsto dall'art. 13, CCNL 19.3.94. Conseguentemente, dalla
stessa data è stata soppressa la relativa voce retributiva.
2) Per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro a cottimo, si fa riferi
mento alle norme specifiche riportate in appendice al presente contratto.
Art. 17
- Scatti di anzianità (*).
A decorrere dall'1.3.94 il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo
servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione, ad avere corrisposto,
a titolo di scatto d'anzianità, un aumento retributivo in cifra fissa
pari a:
categoria importo A 21,17 B 17,56 C 14,98 D 14,46 E 12,65 F 10,33
Il numero massimo maturabile di scatti d'anzianità è 5.
Gli scatti d'anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
A far data dall'1.11.94, in caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà
l'importo degli scatti d'anzianità maturati. Tale importo, ai fini dell'individuazione
del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che da quel momento si
considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore
dello scatto corrispondente alla nuova categoria.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori
scatti d'anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere
il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso
al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della maturazione
del successivo scatto d'anzianità.
Gli scatti d'anzianità assorbono gli aumenti già concessi per
lo stesso titolo.
Specificità settoriali: Ceramica e Abrasivi.
A decorrere dall'1.10.95 si applicano i seguenti valori mensili degli scatti
periodici d'anzianità.
categoria importo A 19,63 B 17,56 C 12,91 D 12,14 E 8,78 F 7,75
(*) Per i settori Lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIV del presente contratto.
Art. 18
- Premio di partecipazione.
Premessa.
Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della
produttività e della competitività delle imprese da realizzare
anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal presente contratto.
Pertanto si danno atto che la negoziazione dei premi di partecipazione che dovrà
avere luogo con periodicità quadriennale sarà effettuata alla
luce della logica suindicata, tenendo conto dell'andamento economico dell'impresa
e della produttività delle singole unità lavorative e in coerenza
con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti sociali e il Governo
23.7.93.
Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell'istituto contrattuale
del premio di partecipazione nell'ambito dell'intero sistema industriale chimico.
In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione
con la RSU, un premio di partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati
di produttività e di andamento economico, e pertanto variabile.
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità
dell'erogazione.
A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni
in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule
e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del
lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell'andamento e delle
prospettive della competitività e delle condizioni di redditività.
L'accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base
di riferimento opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche
delle unità lavorative, le necessarie scelte circa il peso che i parametri
di produttività e di andamento economico devono rispettivamente avere
nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi
parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l'accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi
e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi
concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità
lavorative e dell'impresa.
A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base
di riferimento per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove
condizioni e obiettivi.
Il premio di partecipazione, variabile, maturerà in funzione del grado
di raggiungimento degli obiettivi concordati; esso potrà essere differenziato
in modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità
della prestazione.
Ove non diversamente previsto, i premi matureranno anche nel caso di assenze
con diritto alla retribuzione.
Nelle imprese fino a 100 addetti che non abbiano in passato realizzato la contrattazione
dei premi di produzione, è in facoltà dell'impresa di sostituire
il premio di partecipazione con il premio previsto alla tabella di cui all'appendice
n. 3 al presente contratto.
I premi di produzione di cui all'art. 16, CCNL 20.7.90 e gli istituti retributivi
analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi,
restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
Ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del presente contratto
saranno riconosciute le suddette cifre, ferma restando l'applicabilità
di eventuali diverse normative che per i neo
-assunti dovessero essere previste da leggi o accordi sindacali.
All'atto dell'istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili
dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi
ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno adeguati tenendo conto dei nuovi
premi di partecipazione e delle loro regole.
Note a verbale.
1) Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione, riportate
all'appendice n. 4, fanno parte integrante del presente contratto.
2) La disciplina prevista al presente articolo si applica agli operatori di
vendita già denominati "viaggiatori" o "piazzisti"
anche con riferimento all'elemento retributivo scorporato.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
La regolamentazione del presente articolo sostituisce integralmente la disciplina
sul premio di produttività di cui all'art. 21 del CCNL petrolio privato,
lubrificanti e GPL 3.6.94 e successive modificazioni.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività per il settore dei
lubrificanti di quanto previsto al comma 9 per le imprese fino a 100 addetti
che non abbiano svolto contrattazione aziendale.
Art. 19
- Retribuzione oraria e giornaliera.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista
dal punto 1), art. 15.
Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti,
la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione
mensile.
A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione
mensile s'intende quella costituita dagli elementi fissi.
Chiarimento a verbale.
Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la
corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con
la domenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.
Specificità settoriali: Ceramica e Abrasivi.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione di fatto per 173.
Art. 20
- Corresponsione della retribuzione.
1) La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le
modalità in atto nelle singole imprese. Nel caso che l'impresa ritardi
di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi
nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza
dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione
del TFR e dell'indennità di mancato preavviso. All'atto del pagamento
della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere
distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore,
il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole
voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio,
cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro
o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla
fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi
della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la
parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore
stesso della quietanza per la somma corrisposta.
2) La retribuzione normale sarà corrisposta a tutti i lavoratori in misura
mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato
in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base
alle ore effettivamente lavorate. Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno
prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno
assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale
o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà
liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo s'intenderanno compensati
oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze
retribuibili e le festività di cui alle lett. b) e c), art. 11, escluse
solo quelle coincidenti con la domenica.
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a
1 mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta
la retribuzione afferente le ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili
nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione
oraria ottenuta applicando il coefficiente orario (1/175) di cui al precedente
art. 19.
3) In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più
settimane come previsto alla lett. C), punto 2), art. 8:
- ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per
il particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati solo per
cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera
retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre al lavoro prestato,
anche le assenze retribuibili;
- ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per
parte del particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati per
cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno
effettuate in ragione di 1/175 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata
o comunque non retribuibile.
Art. 21
- Tredicesima mensilità (*).
A norma di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 27.10.46, l'impresa
è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza
natalizia, una 13a mensilità d'importo pari alla retribuzione globale
mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa, computando come mese
intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto s'intende riferita
al guadagno medio del mese precedente.
(*) Per i settori Lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIV del presente contratto.
Art. 22
-Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art.
4.
(a) Indennità per disagiata sede.
Qualora la località, ove il lavoratore svolge la sua attività,
non presenti possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici
di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e
il perimetro del più vicino di questi disti km. 5 e oltre, l'impresa
che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere
un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
(b) Indennità di cassa.
A decorrere dall'1.11.94 il lavoratore la cui normale mansione consista nel
maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilità
per errore finanziario, ha diritto a una particolare indennità mensile
pari all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della
relativa IPO al netto di E 232,41. Le somme eventualmente richieste al lavoratore
a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante
e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi matureranno a favore del lavoratore.
(c) Indennità di maneggio di denaro per gli operatori di vendita.
Dall'1.11.94 gli operatori di vendita, la cui normale mansione consista anche
nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso
la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, hanno
diritto a un'indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale della
categoria di appartenenza e della relativa IPO.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Le indennità di cui ai punti a) e b) sostituiscono a far data dall'1.1.03
le indennità di cui all'art. 24 e 27 del CCNL petrolio privato, lubrificanti
e GPL 3.6.94.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività delle disposizioni
di cui al punto c).
Art. 23
- Reclami sulla retribuzione.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata
sul prospetto paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà
essere fatto all'atto del pagamento: il lavoratore che non vi provvede perde
ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga
o stipendio.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore
entro 1 anno dal giorno del pagamento, affinché il competente ufficio
dell'impresa possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Art. 24
- Trattenute per risarcimento danni.
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati
al lavoratore non appena l'impresa ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la
retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Art. 25
- Trasferta.
1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si considera in trasferta
per servizio il lavoratore incaricato dall'impresa di prestare la propria attività
al di fuori della sede di lavoro formalmente assegnata. Al lavoratore in trasferta,
l'impresa è tenuta a corrispondere:
(a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali
mezzi di trasporto; (b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio
- nei limiti della normalità
- quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
(c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento
della trasferta; (d) un'indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione
giornaliera (1/25) di cui al punto 1), art. 15, se la trasferta dura oltre le
12 e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta al 20% quando l'invio
in trasferta del lavoratore sia particolarmente frequente.
Se la trasferta dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra viene
calcolata moltiplicando la percentuale dovuta della retribuzione giornaliera
per il numero dei giorni di trasferta, a tal fine si considera giorno di trasferta
anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l'eventuale compenso per anticipazioni
e impreviste protrazioni di orario richieste dalla trasferta.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore
delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero,
tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano
la sua permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori a 1 mese,
l'indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il 1° mese,
nella misura del 35% e, dopo il 2° mese, nella misura del 20%.
Qualora la trasferta non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione
mensile di cui al punto 1), art. 15, utile per calcolare le percentuali del
50% e del 20% di cui al punto d), dovrà essere considerata al netto della
cifra di E 232,41.
L'indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali
e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la
facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
2) Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le imprese
applicheranno le seguenti disposizioni.
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto
per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta all'operatore di vendita quando è in sede
a disposizione dell'impresa, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto
il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta un'indennità
per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
(a) se ha residenza nella stessa sede dell'impresa, avrà un'indennità
nella misura di 2/5 della diaria;
(b) se invece l'operatore di vendita, con consenso dell'impresa, ha la sua residenza
in luogo diverso da quello ove ha sede l'impresa stessa, avrà diritto,
oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute
per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'impresa, per l'esplicazione
dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia.
Qualora l'impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate
dall'operatore di vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria
attività fuori della città sede di deposito di filiale o di residenza
contrattuale, sempre che lo stesso non possa
- per la distribuzione del suo lavoro
- rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'impresa.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno
individuati tra Direzione aziendale e RSU i criteri da prendere a riferimento
per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
La presente regolamentazione si applica a decorrere dall'1.1.03. In luogo del
trattamento previsto al punto d) del paragrafo 1 (50%, 35%, e 20%), le aliquote
da applicare sono rispettivamente il 25%, 15%, 10%.
In relazione all'applicazione dell'istituto contrattuale della trasferta, considerato
il differente trattamento previsto per il personale addetto alle vendite, le
Parti si riservano di riesaminare la materia in occasione della revisione della
struttura classificatoria dei settori.
Chiarimento a verbale.
Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono condizioni
per determinare il diritto all'indennità di trasferta.
Art. 26
- Trasferimento.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva
a un'altra o da una sede di lavoro a un altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo
preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo
cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente
escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni
locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che
non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece
quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità
dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto
al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia
che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado
e affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto
per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della
normalità e previi opportuni accordi da prendersi con l'impresa.
È anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio,
l'indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente art. 25.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un'indennità
di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile
(paga o stipendio che andrà
- in via normale
- a percepire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia,
detta indennità è commisurata a un'intera retribuzione normale
mensile.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo
per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato,
o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento,
ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda, compete solo il rimborso delle
spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio"
non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente
e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare
anche agli effetti anagrafici.
Art. 27
- Comando o distacco.
Per il comando o distacco dei lavoratori da un impresa a un'altra si richiamano
le norme di legge e gli indirizzi ministeriali in materia.
Capitolo VI
- DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 28
- Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati.
1) In caso di svolgimento di mansioni di categoria superiore che non sia determinato
dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso
un periodo di 3 mesi. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente lo svolgimento della mansione di Quadro può essere effettuato
anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti
al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
2) Ai Quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell'impresa,
un trattamento
- aggiuntivo al TFR
- pari a 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso
di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto
cambiamento, proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione
del preavviso.
3) Ai Quadri, oltre alle informazioni di cui alla parte I del contratto che
essi utilizzano come gli altri lavoratori e che rivestono rilevante importanza
per il ruolo svolto, annualmente verranno fornite informazioni su concetti e
linee guida delle politiche che li riguardano. In modo particolare per quanto
riguarda la formazione saranno fornite informazioni sui contenuti, sui programmi
e sulle risorse.
4) Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di
brevetti e diritti di autore, al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale,
è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di
effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle
specifiche attività svolte.
5) Le Parti, nel riaffermare la rilevanza del ruolo rivestito dai lavoratori
quadri nelle attività aziendali, convengono sulla opportunità
di realizzare all'interno dell'Osservatorio, specifiche sessioni d'incontro
dedicate all'esame delle tematiche relative a questa particolare area di lavoratori.
Tali sessioni saranno realizzate con la partecipazione di delegazioni provenienti
da imprese caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori con tale
qualifica. Nell'ambito dell'Osservatorio, le parti attiveranno iniziative utili
ad acquisire elementi conoscitivi per realizzare l'esame delle tematiche oggetto
delle sessioni. In relazione alla condivisa finalità di perseguire una
formazione continua, intesa come aggiornamento attraverso l'acquisizione di
conoscenze che favoriscano la costante e continua capacità di risposta
dell'individuo e della sua professionalità alle diverse situazioni tecnico
- organizzative, la Direzione aziendale all'inizio di ciascun anno fornirà
alla RSU in occasione dell'incontro annuale previsto dalla parte II del capitolo
"Relazioni Industriali" e trasmetterà alla Sezione Formazione
dell'Osservatorio il consuntivo della formazione effettuata nell'anno precedente,
precisando la quantità di ore effettuate, la percentuale di Quadri interessati
e la tipologia degli interventi. Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall'Osservatorio
per monitorare e valutare la diffusione e l'incidenza delle iniziative formative,
valorizzare le situazioni di eccellenza e se del caso predisporre indirizzi
e progetti che possano facilitare le iniziative aziendali.
6) Quadri dell'impresa, anche in rapporto al ruolo da essi svolto nell'ambito
dell'organizzazione aziendale, contribuiranno direttamente all'attività
dei Comitati e delle Commissioni miste previste dal contratto, nonché
alle fasi di negoziazione e verifica previste in rapporto ai premi di partecipazione.
A tale scopo, anche tenendo conto della composizione della RSU, potranno individuarsi
i Quadri che di volta in volta affiancheranno la RSU nella sua funzione negoziale
relativa alle materie interessanti i Quadri e proporsi specifici inserimenti
di Quadri nei Comitati e nelle Commissioni miste.
7) Ai Quadri e ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura
delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposi zione
da parte dell'impresa, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente
opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto nell'ambito
di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo
e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
8) Ai lavoratori con funzioni direttive, nonché a coloro che svolgono
mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e
delicatezza, si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli
di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità.
9) Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento
delle riduzioni d'orario di cui all'art. 13, tenuto conto della non applicabilità
nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di
lavoro eccedente e/o straordinario, si riconoscono i seguenti trattamenti:
(a) ai lavoratori Quadri e ai lavoratori con funzioni direttive sarà
corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario
di lavoro notturno
- prestazioni espressamente richieste o comunque dettate da fattori esterni
all'autonomia e discrezionalità di tali lavoratori
- un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria
e IPO della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni
di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a 1/2 giornata. Il trattamento
di cui sopra assorbe e comunque non si cumula con quanto allo stesso titolo
già concesso o concordato a livello aziendale;
(b1) ai lavoratori Quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della
retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate
di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate
nell'anno;
(b2) ai lavoratori con funzioni direttive e assimilati a partire dall'1.1.96
sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al
numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate
pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.
Ai fini di quanto previsto ai precedenti punti b1) e b2) vengono equiparate
ad effettiva prestazione le assenze dal lavoro effettuate nell'anno per i seguenti
motivi: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi
aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 13, permessi sindacali
retribuiti e assemblee retribuite, permessi per donazioni di sangue nei limiti
previsti dalla legge, permessi per donazione di midollo osseo nei limiti previsti
dal presente contratto, permessi giornalieri per allattamento concessi alle
lavoratrici e ai lavoratori.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Le previsioni di cui al punto 9) del presente articolo non trovano applica zione.
Si precisa che i lavoratori quadri e direttivi di tali settori, fermo restando
il diritto al godimento delle riduzioni d'orario di cui al capitolo XIV del
presente contratto, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti
della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o
straordinario, se espressamente richiesti dalle imprese di prestazioni lavorative
notturne e nei giorni festivi hanno diritto al riconoscimento del lavoro effettuato.
Chiarimenti a verbale.
In relazione a quanto previsto al punto 9), lett. b) del presente articolo si
precisa quanto segue:
1) Ai lavoratori ai quali è riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti
o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione d'orario si applica
quanto disposto alla lett. G), art. 8.
2) In caso di CIG con sospensione a zero ore, le giornate saranno riproporzionate
in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute
nel corso dell'anno, con esclusione dell'eventuale frazione inferiore a tale
limite.
3) In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso
del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso, né
agli effetti del riproporzionamento delle giornate, né agli effetti del
computo delle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi diversi da quelli
indicati.
4) L'importo di cui trattasi sarà corrisposto alla fine di ciascun anno
solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui
questa intervenga nel corso dell'anno, nel quale ultimo caso le giornate saranno
riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Nota a verbale.
In relazione ai riflessi sul personale non soggetto a limitazione d'orario delle
norme contrattuali in materia d'orario di lavoro si fa riferimento al comunicato
congiunto del 10.12.98 riportato all'appendice 11 del presente contratto.
Art. 29
- Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati
viaggiatori o piazzisti.
Per le imprese che in base al precedente contratto collettivo inquadravano operatori
di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti, si richiamano le disposizioni
particolari previste dall'art. 31, CCNL 20.7.90, riportate nell'appendice n.
8.
A livello aziendale si provvederà ad aggiornare i trattamenti assicurativi
di cui al citato articolo con effetto dall'1.7.94.
Art. 30
- Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni
di semplice attesa o custodia.
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa
o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s'intendono
sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente,
però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali
che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non
deve superare le 50 ore settimanali. In relazione alla particolarità
delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un
ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando
quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro. Per i
suddetti lavoratori le ore prestate fino alle 48 saranno compensate con quote
orarie di retribuzione normale, oltre le 48 ore e fino alle 60 con quote orarie
maggiorate del 10%. Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali
sono considerate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate
della percentuale del 35%.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità
sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo
in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente,
in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene
svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare
sulla paga oraria di fatto.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno
considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue,
qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere
della discontinuità del lavoro.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
In deroga al trattamento previsto al presente articolo, le ore prestate oltre
le 45 settimanali (44 per l'autista kilolitrico e per l'autobottista) saranno
compensate con quote orarie maggiorate del 30%.
Art. 31
- Telelavoro.
1) Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione
finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente
con le stesse, esigenze dei dipendenti.
2) Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità
dal dipendente presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque
fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto
di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta
la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche
in via tele matica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori
scientifici del farmaco, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la
clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call
-center organizzati in autonome unità produttive.
4) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione
della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione,
incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di
sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa
della stessa, sono a carico dell'impresa.
5) Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina
dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l'impresa s'impegna a intervenire
per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile
in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il
dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario
per ripristinare il sistema.
6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL
s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente,
però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art.
8 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi
attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione
della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera
della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito
dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite
a livello aziendale.
8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti
in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipen denti che
svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza
delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà
a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza
e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità
del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del controllo
da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del
delegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza
la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non
manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
9) L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici
nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro
con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di
attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto
12 e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
10) Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza,
a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e
ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro.
In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione
lavoro per conto proprio e/o per terzi.
11) Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni
del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale,
non costituiscono violazione dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali
in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività
sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione
informatica.
13) L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata
tra impresa e dipendente, fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità
della prestazione:
(a) sia stata prevista all'atto dell'assunzione; (b) sia l'unica modalità
di prestazione prevista nell'impresa per la specifica mansione.
14) Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro
sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle Parti
stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino
delle precedenti modalità della prestazione.
15) Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti
il telelavoro, le Parti s'incontreranno per verificare la compatibilità
e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con
le necessarie armonizzazioni.
Norma transitoria.
La normativa di cui sopra entrerà in vigore dall'1.6.02.
Nota a verbale.
Le Parti tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro,
dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, dell'esigenza di
valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che
si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito della sezione
Mercato del lavoro dell'Osservatorio nazionale, in apposita Commissione congiunta,
l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.
Capitolo VII
- INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO
Art. 32
- Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore,
nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni
stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se
l'impresa trattiene il lavoratore nella sede di lavoro, questi ha diritto alla
corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore
di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro
concordate fra le OOSS periferiche di categoria, purché esso sia contenuto
nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni
d'orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.
Art. 33
-Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Per quanto attiene al trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di legge e gli accordi interconfederali
in materia.
Rimane ferma per il lavoratore la facoltà di richiedere, in caso di sospen
sione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le OOSS
periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, la risoluzione
del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Chiarimento a verbale.
Laddove le norme sopra citate prevedono un trattamento a carico dell'impresa,
questo non è cumulabile con quanto erogato dalla CIG (INPS).
Art. 34
- Permessi di entrata nell'impresa.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un
lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'impresa in ore non comprese
nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'impresa
se non è autorizzato dalla Direzione.
Art. 35
- Permessi.
A) Permessi non retribuiti.
Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di
servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta
per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti
avanzata dai lavoratori che abbiano a carico:
- familiari portatori di handicap
- figli d'età inferiore ai 6 anni
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità,
al superiore diretto con anticipo.
B) Permessi parzialmente retribuiti.
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
- familiari a carico portatori di handicap;
- familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
- necessità da parte del lavoratore proveniente da Paesi extraeuropei
di raggiungere il luogo d'origine per gravi motivi familiari, ove il lavoratore
richiedente non abbia disponibilità di ferie, nonché dei riposi
a fronte delle ex festività e delle riduzioni d'orario di cui all'art.
13 del presente CCNL , le imprese provvederanno a retribuire tali permessi in
ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 3 giorni di
retribuzione.
Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale,
nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta
in aggiunta a quanto previsto dall'art. 33, legge n. 104/92.
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art.
33 della citata legge n. 104/92.
C) Permessi per donatori di midollo osseo.
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certifica zione
riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della dona zione,
un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della
normale retribuzione globale di fatto.
Nota a verbale.
In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge e in particolare:
- D.lgs. 26.3.01 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell'art. 15, legge 8.3.00 n. 53";
- legge 8.3.00 n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città";
- legge 6.3.01 n. 52, "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei
donatori di midollo osseo";
- legge 5.2.92 n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate";
- legge 26.6.90 n. 162, "Aggiornamento, modifiche e integrazioni della
legge 22.12.75 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Art. 36
- Aspettativa.
L'impresa può concedere al lavoratore, che abbia maturato un'anzianità
di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate
e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa.
L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere
al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa motivata dalla
necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni
documentate di tossicodipendenza.
L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere,
a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di
aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative
da eseguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle
istituzioni.
L'impresa inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive,
favorirà il reinserimento lavorativo alla luce delle indicazioni delle
strutture specializzate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione.
L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità,
né il diritto alla retribuzione.
Chiarimento a verbale.
Per il lavoratore in condizione di tossicodipendenza, nonché per il lavoratore
con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la
compatibilità con le esigenze di servizio, si prescinde dal requisito
di 5 anni d'anzianità per la concessione dell'aspettativa.
Nota a verbale.
In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge e in particolare:
- legge 8.3.00 n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città";
- legge 26.6.90 n. 162, "Aggiornamento, modifiche e integrazioni della
legge 22.12.75 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Art. 37
- Assenze.
Salvo quanto disposto dall'art. n. 40 del presente contratto, le assenze, i
cui motivi devono essere comunicati all'impresa entro il normale orario di lavoro
della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, devono essere giustificate
entro il giorno successivo a quello dell'inizio salvo il caso di impedimento
giustificato.
In mancanza della giustificazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza
della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare movimento
del cartellino/badge è considerato assente a meno che possa far risultare,
in modo sicuro e possibilmente prima dell'uscita, la sua presenza nello stabilimento:
in tal caso, però, sarà considerato ritardatario.
Art. 38
- Congedo matrimoniale.
Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia,
in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo
di 15 giorni consecutivi
- computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi
- con decorrenza della retribuzione.
Per i lavoratori di cui ai Gruppi 3) e 4), art. 4 del presente contratto, il
trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'impresa con deduzione
di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS
ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto
stesso.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali
sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico,
il trattamento previsto dal presente articolo s'intenderà sostituito
fino a concorrenza dal nuovo trattamento.
Art. 39
- Servizio di leva obbligatorio.
Per il caso di chiamata alle armi per il servizio di leva obbligatorio e di
richiamo alle armi si fa rimando alle norme di legge che regolano la materia.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso
l'impresa agli effetti degli scatti d'anzianità.
Art. 40
- Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro.
In materia d'infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni
di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che
per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di
pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili
all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro,
deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi
informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
La malattia e l'infortunio non professionale che causano l'assenza del lavoratore
devono essere comunicate all'impresa il più presto possibile e comunque
entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l'assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'impresa, al più
presto possibile e comunque non oltre il 3° giorno dall'inizio dell'assenza,
il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non professionale.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicata all'impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore
dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe
dovuto riprendere servizio, salvo il caso di giustificato impedimento. La prosecuzione
dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi
certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'impresa
il più presto possibile e comunque entro il 2° giorno dalla scadenza
del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico
precedente.
Il lavoratore, sulla base del certificato da inviare, anticiperà per
le vie brevi all'impresa la durata prevista della malattia o della sua prosecuzione.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/70, per quanto concerne
il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero
in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente
lett. A), dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 disponibile per le visite
di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge);
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi
dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché
per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione
all'impresa.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati,
a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimento, l'assenza si considera
ingiustificata.
Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale
deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente
in impresa per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
B) Conservazione del posto durante l'assenza.
In caso d'interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché
non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.
ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'impresa garantisce
al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
(1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni (2) mesi
10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni (3) mesi 12 per
gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni
Nel caso di unico evento morboso continuativo, ai fini dei suddetti termini
di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di
ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un
massimo di 60 giorni complessivi.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicati
s'intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi.
Nel caso d'interruzione del servizio per infortunio sul lavoro, la conservazione
del posto è garantita fino alla guarigione clinica.
Nel caso d'interruzione del servizio per malattia professionale, la conservazione
del posto è garantita fino ad un massimo di mesi 40.
Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio sono computate agli effetti
di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto
sopra previsti.
Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato
il preavviso di licenziamento, è dovuto il trattamento economico indicato
dal punto successivo fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'impresa risolva il rapporto
di lavoro, sono dovute al lavoratore non in prova le normali indennità
previste per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
al lavoratore di riprendere il servizio, questi può risolvere il contratto
di lavoro senza obbligo di preavviso o di corresponsione dell'indennità
sostitutiva.
La RSU potrà portare a conoscenza della Direzione aziendale casi di assenze
dal lavoro per malattia o infortunio che si configurino particolarmente gravi
in relazione alla loro natura e durata. In relazione a tali fattispecie l'impresa
potrà concedere, su richiesta del lavoratore interessato, un'aspettativa
non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto.
Qualora il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto
fosse determinato da un continuativo grave evento morboso, l'impresa, a fronte
del documentato protrarsi dello stesso, concederà al lavoratore che ne
facesse richiesta entro i termini di scadenza dei sopra indicati periodi di
conservazione del posto, un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi prorogabili
per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi nel caso di documentato persistere
della malattia stessa.
C) Trattamento economico durante l'assenza.
A decorrere dal 23.7.79, al lavoratore non in prova e non in CIG, assente per
malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento
economico pari a:
- intera retribuzione netta per 3 mesi e alla metà di essa per successivi
5 mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a 3 anni;
- intera retribuzione netta per 4 mesi e alla metà di essa per successivi
6 mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a 6 anni;
- intera retribuzione netta per 5 mesi e alla metà di essa per successivi
7 mesi se ha un'anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico suindicato
ricomincia 'ex novo' in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi
senza alcuna assenza per malattia, dal 21° giorno di ricovero ospedaliero
e comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui
è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l'esaurimento
del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia 'ex novo'
in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e d'infortunio
di cui al presente articolo con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa
vigente in materia, e tenuto conto dell'art. 42, verrà assicurato il
trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione dell'indennità
corrisposta dagli istituti assicuratori.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è
subordinato al riconoscimento della malattia e dell'infortunio da parte dei
rispettivi istituti assicuratori, al rispetto da parte del lavoratore degli
obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia, nonché
alla presentazione dei seguenti documenti:
(a) in caso di malattia:
certificato medico indicante la data d'inizio, di prosecuzione e di chiusura
dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente
le seguenti indicazioni: data del rilascio; prognosi; specificazione dell'orario
durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua
abitazione;
(b) in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale:
denuncia dell'infortunio e della malattia professionale nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di ricovero
ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero
rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico che ne
ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
È diritto dell'impresa rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote
anticipate sia per conto degli istituti assicuratori sia per conto proprio,
quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
Chiarimento a verbale.
Ai fini del trattamento economico previsto al punto C) del presente articolo
si precisa che non sono cumulabili tra di loro le assenze per malattia e le
assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Il presente articolo si applica dall'1.1.03. Per gli eventi morbosi in corso
a tale data si farà riferimento alla precedente regolamentazione.
In relazione a quanto sopra si precisa che sono considerati esclusivamente gli
eventi morbosi verificatisi a partire dall'1.1.00.
Art. 41
- Trattamento per maternità.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono
le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri.
Le imprese non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con
quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà
di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto
dallo stesso presente articolo.
La lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione
di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale
di fatto per i primi 5 mesi di assenza.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle
lavoratrici il trattamento a carico dell'INPS a condizione che sia recapitata
direttamente all'impresa l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore.
Ferma restando la maturazione del TFR secondo i criteri di legge, le assenze
dal lavoro per maternità effettuate dalla lavoratrice entro i primi 2
anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali
entro il limite massimo di 9 mesi.
Le imprese cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità,
il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di
assenze per maternità attraverso percorsi informativi e formativi che
saranno individuati a livello nazionale.
Per quanto concerne i lavoratori genitori di minori con handicap, si richiamano
le disposizioni previste all'art. 33, legge n. 104/92.
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Il presente articolo si applica per le assenze per maternità iniziate
dall'1.1.03.
Art. 42
- Trattamenti previdenziali e assicurativi.
Il trattamento economico eventualmente previsto per i casi di assenze dal presente
contratto è assorbito e sostituito fino a concorrenza del trattamento
economico che compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative
e assistenziali.
Capitolo VIII
- AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Premessa.
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicu rezza
sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo delle attività
produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti
e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di
sicu rezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente attraverso
una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.
Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione
volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti
previsti a livello internazionale quali ISO 14000, EMAS, Responsible Care.
Sviluppo sostenibile e strategia ambientale.
Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come l'integrazione
equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della protezione
ambientale e dell'equità sociale, è il punto di riferimento per
la costruzione di una coerente strategia ambientale.
Tale strategia nasce da un metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi,
attuato in tutto il settore, e supportato da un ulteriore miglioramento della
qualità del rapporto a tutti i livelli che consenta la valorizzazione
dell'impegno ambientale dell'impresa.
Il rapporto tra tutti i soggetti interessati deve quindi essere basato sulla
coerenza di comportamenti, sulla trasparenza e completezza degli elementi di
informazione, sulla corretta comunicazione.
La gestione a tutti i livelli di una coerente strategia ambientale comporta
la considerazione di tutti i soggetti che sono portatori d'interesse nei confronti
dell'impresa. In questo senso le Parti valutano come particolarmente rilevante
coniugare le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente,
di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle
imprese.
La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di
lavoro è un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l'interlocuzione
attiva e propositiva con la RSU e la CA/RLS ispirata a criteri di partecipazione
e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità,
sia mediante le opportune iniziative informative/formative e di implementazione
e di sviluppo di sistemi di gestione.
In tal senso le imprese forniranno alle rispettive RSU e CA/RLS gli elementi
necessari alla corretta comprensione e partecipazione ai programmi di miglioramento
in corso e alle iniziative correlate quali implementazione di sistemi di gestione,
bonifiche dei siti, risparmio energetico, attività formative e altro
come di seguito specificato.
In particolare, annualmente, a seguito della riunione periodica di cui al punto
D del successivo art. 43, e sulla base delle risultanze della stessa, le Parti
aziendali (Direzione aziendale, CA/RLS e RSU) definiranno i termini e le modalità
per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza
e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione
di un idoneo documento congiunto o una apposita riunione annuale congiunta che
abbia l'obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'impegno sui
temi della sicurezza e dell'ambiente.
Ove tale riunione si tenesse durante l'orario di lavoro, per durate superiori
a 1 ora sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all'art. 59 del presente
contratto. Le Parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già
stato esaurito, sarà possibile l'utilizzo di 1 ulteriore ora con diritto
alla retribuzione.
Inoltre qualora fosse ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui
sopra, Direzione aziendale, CA/RLS e RSU, anche con il supporto delle rispettive
Organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco
interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell'eventuale confronto
con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza.
Informazione e ruolo delle RSU in materia di ambiente e sicurezza.
1) Al fine di realizzare una corretta interlocuzione della RSU le imprese por
teranno a conoscenza i seguenti elementi:
- informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente/RLS
realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori,
anche neo
-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio
nazionale, anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- informazioni attinenti agli eventuali rischi , cui sono esposti i lavoratori,
connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base
delle acquisizioni medico
-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro
e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni
pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione
ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione d'impatto ambientale,
di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori
che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse
nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni
sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico
-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani d'emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza,
i sistemi di allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento
in caso d'incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento
per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni, tramite scheda definita a livello nazionale tenendo anche conto
di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle
sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note
sulla base delle acquisizioni medico
-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta,
nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
- informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza
riguardanti le imprese appaltatrici;
- informazioni tempestive sui casi d'infortunio sul lavoro particolarmente significativi,
sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
2) Annualmente per le unità produttive con più di 100 addetti
le imprese presenteranno alla RSU, nel corso di un apposito incontro, gli obiettivi,
in termine di prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzazione
delle risorse, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni
ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base
degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi, formeranno altresì oggetto
di esame congiunto tra le Parti, sulla base della comunicazione da parte dell'impresa.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi
indicati formerà oggetto d'esame congiunto tra la Direzione aziendale
e RSU.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra s'intende assolto
facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della sezione
Ambiente e Sicurezza dell'Osservatorio onde consentire la conoscenza delle tendenze
generali in materia di interventi per l'ambiente e sicurezza.
3) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni
ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli
impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute
sui livelli occupazionali, formeranno oggetto d'esame tra Direzione aziendale
e RSU.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla
comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le Parti opereranno astenendosi
da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere
d'urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra
indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento
del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione
di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità
competenti.
Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle imprese.
Art. 43
- Commissione Ambiente/RLS.
Tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità
si ritrovano certamente le CA/RLS che devono essere in grado di assolvere il
loro ruolo in materia di ambiente, igiene e sicurezza attraverso un confronto
ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione
per il loro raggiungimento.
Le CA/RLS devono essere adeguatamente supportate attraverso la necessaria attività
formativa e informativa e alle stesse sono assicurate le condizioni per l'adeguato
svolgimento della propria attività anche con l'accesso a strumenti informatici,
laddove necessario e possibile in relazione alle situazioni aziendali, e per
la gestione delle agibilità previste dal D.lgs. n. 626/94, dall'Accordo
interconfederale 22.6.95 e dal presente CCNL in relazione alla situazione di
fatto.
Le Parti considerano funzionale agli obiettivi di formazione della CA/RLS il
proseguire, migliorare e diffondere le iniziative territoriali già attivate
in alcune aree a maggiore vocazione chimica.
Le Parti, al fine di agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra le
CA/RLS di differenti siti, si attiveranno nell'ambito dell'Osservatorio per
la costituzione di un'anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto
della legge n. 675/96. In questo ambito verrà inoltre predisposta, entro
il 2003, una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e
degli infortuni occorsi nel settore.
A) Costituzione.
I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto della
elezione della RSU eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la
sicurezza (RLS) previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a
1.000 dipendenti;
- da 6 a 9 RLS nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Le imprese informeranno la Sezione ambiente dell'Osservatorio nazionale sia
della elezione sia della decadenza dei singoli componenti della CA/RLS con le
modalità che saranno concordate nell'ambito della competente sezione
dell'Osservatorio.
B) Agibilità.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, la CA/RLS, oltre ai permessi retribuiti
spettanti in quanto componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico
monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
- 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano
da 16 a 100 dipendenti;
- 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano
da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano
da 201 a 1.000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori
dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già
riconosciuti per lo stesso titolo.
Il monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato
dai singoli componenti la CA/RLS in relazione alle specifiche necessità
anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari
quali quelle previste al successivo punto E) potranno essere concordate attività
specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell'utilizzo
del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico
di CA/RLS. L'utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore
al 50% del monte ore annualmente previsto.
Le Parti si danno atto che a fronte di programmi e progetti di particolare rilevanza,
al fine di garantire le necessarie agibilità, a livello aziendale si
potranno concordare, in relazione a tali fattispecie, le necessarie specifiche
agibilità.
C) Formazione.
Le imprese attuano la formazione dei componenti la CA/RLS, come prevista dalle
norme di legge e dal presente contratto, seguendo le linee guida predisposte
dal livello nazionale dell'Osservatorio. Qualora le imprese per tale formazione
non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da FEDERCHIMICA
e FULC, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte
della CA/RLS, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque
con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti
dei citati moduli FEDERCHIMICA
-FULC per renderne possibile l'adozione.
Per tale formazione saranno riconosciuti specifici permessi retribuiti, aggiuntivi
rispetto a quelli di cui al punto B.
In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche
ambientali e di sicurezza, nell'ambito dell'attività formativa dedicata
alle CA/RLS, sarà prevista l'organizzazione di moduli formativi annuali
della durata di 8 ore. Tali moduli potranno essere organizzati in relazione
alle specifiche necessità di aggiornamento e approfondimento sia a livello
aziendale che territoriale/nazionale con oggetto, a titolo esemplificativo,
le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento
dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie
concordemente individuate nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Le Parti riconoscono anche per l'attività formativa in parola la possibilità
di ricorrere alle previsioni contrattuali di cui alla parte VI del presente
contratto.
D) Attribuzioni.
Ai fini del ruolo e delle iniziative di sua competenza sono attribuiti alla
CA/RLS i compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare,
dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Nell'ambito del suo ruolo, la CA/RLS è chiamata ad avere un'adeguata
conoscenza della situazione aziendale e dei programmi di miglioramento in essere,
in particolare:
- si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività formativa;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell'attività
di prevenzione;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi nel
corso della quale, in aggiunta a quanto previsto in forza dell'art. 11, D.lgs.
n. 626/94, saranno fornite informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi
anche sulla base delle attività di monitoraggio previste al seguito di
iniziative aziendali volontarie quali certificazioni ambientali o partecipazione
al programma Responsible care;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
- può presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione
e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali anche ricorrendo alle previsioni contrattuali
di cui alla parte VI del presente contratto;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata
alla prevenzione e sicurezza;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
- partecipa ad eventuali incontri e sopralluoghi specifici con il medico competente
e i servizi aziendali preposti, concordandone preventivamente le modalità
con la Direzione aziendale;
- è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria, ivi compresa la scelta di affidamento a strutture sanitarie esterne;
- avverte il responsabile dell'impresa dei rischi individuati nel corso della
sua attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- è consultata per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale
e di sicurezza. Nel corso di realizzazione di tali programmi viene periodicamente
informata sullo stato di avanzamento e può presentare proposte volte
ad agevolare la loro implementazione;
- è informata sugli obiettivi di adeguamento progressivo alle norme di
legge (con particolare riferimento ai Dd.lgs. nn. 334/99 e 372/99) e sul livello
e la natura degli investimenti che realizzano miglioramenti ambientali;
- è informata sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio
energetico e riduzione delle emissioni, sui sistemi di monitoraggio aziendali
richiesti dalle autorità competenti, nonché di eventuali iniziative
d'integrazione tra i sistemi di monitoraggio.
E) Attività specifiche.
La CA/RLS e la RSU possono concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta
se ne ravvisi congiuntamente la necessità, la realizzazione di iniziative
in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifiche
indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Ove a seguito di tali indagini, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo di
lavoro direttamente esposto, vengano individuate situazioni di particolare rischio,
sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il
personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri tra l'impresa e la CA/RLS e la RSU potranno partecipare i lavoratori
del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame.
L'impresa assumerà a proprio carico le indagini concordate.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche
di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico
loro affidato.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine
ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali
modifiche agli impianti, tale da imporre la fermata totale o parziale degli
stessi, l'impresa provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in
altre attività all'interno dello stabilimento e ove ciò non fosse
possibile ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario l'impresa esaminerà
con la CA/RLS e la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature
di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio
nel posto di lavoro.
Dichiarazioni a verbale.
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali al 20.9.95 operava una
Commissione Ambiente costituita ai sensi dell'art. 45, CCNL 19.3.94, composta
anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere,
in aggiunta ai numeri previsti alla lett. A) del presente articolo, fino a 2
RLS non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente
il numero dei componenti la Commissione Ambiente alla suddetta data del 20.9.95.
2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti
si applicano le specifiche norme previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
Art. 44
- Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto
delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti,
costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio
chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme
nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference
of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Allo scopo, un apposito servizio
tecnico istituito presso FEDERCHIMICA fornisce i dati aggiornati in materia
di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette
norme.
Le imprese renderanno disponibile alla CA/RLS l'accesso diretto a tale servizio
o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno alle stesse CA/RLS
i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai
fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti
nei siti.
La Direzione aziendale e la CA/RLS possono individuare congiuntamente eventuali
soluzioni tecniche organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione
dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del
lavoro.
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta
del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati
per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori
ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni
di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni
saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico
competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati,
per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami
periodici, nonché le assenze per malattia professionale; il registro
sarà tenuto dall'impresa a disposizione della CA/RLS e dei lavoratori;
(c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche,
tenuta e aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
è messa a disposizione della CA/RLS e della RSU. Il Servizio Prevenzione
e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento
degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e
gravità;
(d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura
dei medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di
segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia
di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96.
In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione
e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi
alle malattie professionali. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
la cartella sarà consegnata al lavoratore;
(e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva
definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione
del DPR n. 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
(f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (*) impiegati
nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
(*) Per sostanze pericolose s'intendono quelle rientranti nelle categorie di
pericolosità di cui al D.lgs. 3.2.97 n. 52.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di
protezione adottate per il loro reparto , posto di lavoro e/o funzione, tenendo
conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori;
- la formazione adeguata dei lavoratori, anche neo
-assunti, in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione e
alle relative modificazioni anche tramite l'applicazione delle disposizioni
contrattuali di cui alla parte VI;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione
individuale e collettiva necessari;
- interventi idonei per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori
avuto anche riguardo alle modalità di svolgimento di attività
lavorative normalmente effettuate all'esterno dell'impresa;
- l'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente
esposto.
Inoltre, il datore di lavoro:
- può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto
a lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge col
consenso dello stesso e previa informazione alla CA/RLS;
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 40,
controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino
esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le
quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi
e periodici;
- in relazione alle effettive necessità rende possibile ai lavoratori
contattare il medico competente;
- deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni
di sostanze nocive consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locali adatti;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco
della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee
soluzioni atte ad assicurare:
* un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
* l'effettuazione di visite oculistiche; * l'utilizzo degli idonei mezzi di
schermatura eventualmente necessari;
- dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle
imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta
di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del
lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto
dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa
appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale
ambiente. I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del
contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri
dipendenti le norme di sicurezza che l'impresa committente comunicherà;
- in materia di sicurezza degli appalti nelle grandi manutenzioni, le Parti
confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, salute
e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che
operano nell'unità produttiva. Alla luce di quanto sopra, l'attività
di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze,
sarà oggetto di confronto preventivo tra l'impresa e la CA/RLS. Le Parti
convengono altresì che, per l'attività di grande manutenzione
conferita ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e
ambiente debba prevedere:
- selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione
delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute
e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall'impresa
committente, che veda coinvolta la CA/RLS della stessa; informazione, da parte
dell'impresa committente alla propria CA/RLS, sui contenuti del piano di sicurezza
e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici
che saranno impegnate nella informazione dei loro RLS;
- informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici,
sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese
committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.
Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti, partendo da un'attenta
analisi della realtà, s'impegnano a definire nell'ambito dell'Osservatorio
entro il 2002, specifiche linee guida sui criteri di gestione complessiva degli
appalti, nonché sui criteri oggettivi per identificare le attività
di grande manutenzione.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai
sensi del D.lgs. n. 334/99, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione
dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati,
all'informazione e formazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento
da seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni
che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'impresa
per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto a frequentare le attività formative
programmate in relazione alle sue mansioni, a sottoporsi ai controlli sanitari
preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e ad
utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi
compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone
la perfetta conservazione.
L'impresa curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente
custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le imprese provvederanno all'istituzione di
bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare
con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le imprese,
disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento
al SSN.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli enti
di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute
dei lavoratori.
Dichiarazioni a verbale.
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività
svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lett. d) del
presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento
dei dati personali, legge n. 675/96, può essere implementata sia per
il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati
relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di radiazioni ionizzanti,
la Direzione aziendale e la CA/RLS, anche alla luce delle indicazioni che in
proposito saranno messe a punto dalla Sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale,
verificheranno congiuntamente le procedure di applicazione. Su tale materia
le Parti s'incontreranno nell'ambito dell'Osservatorio entro il 1° semestre
2002.
Art. 45
- Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in
ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare
accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi
energetici e di materie prime.
Capitolo IX
- NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 46
- Rapporti in impresa.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione
aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere
evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza
di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti
e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti
il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella
propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività
lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori,
come previsto dall'organizzazione aziendale. L'impresa avrà cura di mettere
i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica
e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali,
oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è
tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In particolare il lavoratore
deve:
(1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall'impresa per il controllo delle presenze; (2) dedicare attività assidua
e diligente ai disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni
impartite dai superiori; (3) conservare assoluta segretezza sugli interessi
dell'impresa; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto delle mansioni nell'impresa, né svolgere attività contraria
agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto
di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il
servizio.
In tema di Patto di non concorrenza si richiama quanto previsto dall'art. 2125
CC.
Art. 47
- Inizio e fine del lavoro.
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
- il 1° segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio
del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
- il 2° segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio
del lavoro;
- il 3° segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro e in
tale momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire
da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempre che
il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore
potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
Art. 48
- Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale.
L'impresa deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna e,
in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare
il servizio. Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulle
competenze di fine rapporto l'importo relativo a quanto non riconsegnato.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine,
i personal computer, i telefoni cellulari, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti,
i disegni e in genere gli strumenti di lavoro e tutto quanto è a lui
affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità
informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'impresa.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti
in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare
verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente
art. 24.
Il lavoratore deve utilizzare gli oggetti affidati per finalità esclusivamente
lavorative salvo diverse disposizioni aziendali e non può apportare nessuna
modifica agli stessi senza autorizzazione. Qualunque utilizzo o modifica arbitraria
dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di
sua proprietà onde poterli asportare. Il lavoratore non può rifiutare
la visita d'inventario che per ordine della Direzione venisse fatta a verifica
degli oggetti, degli strumenti o utensili affidati.
* * * * * * * * *
Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall'art.
6, legge 20.5.70 n. 300.
Art. 49
- Regolamento interno.
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 3,
punto 3), Accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto
in modo chiaramente visibile.
Art. 50
- Provvedimenti disciplinari.
In mancanza di specifici regolamenti aziendali il presente art. 50 e i successivi
artt. 51 e 52 costituiscono le norme disciplinari e devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai
sensi dell'art. 7, legge n. 300/70.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e dell'eventuale
regolamento aziendale di cui al precedente art. 49 potranno essere punite, a
seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
(1) richiamo verbale (2) ammonizione scritta (3) multa (4) sospensione (5) licenziamento
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero
verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione
specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 8 giorni da
tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare
le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli
8 giorni successivi, tali giustificazioni si riterranno accolte.
Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare
il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente
dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento,
fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata
per iscritto.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati
dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste all'art.
65.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
2 anni dalla loro applicazione.
Chiarimento a verbale.
Ai fini di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo, gli 8 giorni
entro i quali il provvedimento deve essere emanato sono successivi allo scadere
dei primi 8 e quindi entro 16 giorni dalla contestazione. Il provvedimento deve
essere emanato entro 16 giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il
lavoratore non presenti alcuna giustificazione.
Art. 51
- Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione,
il lavoratore:
(a) che utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso
a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.); (b) che
non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza; (c) che non
sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
(d) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il
proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; (e) che ritardi l'inizio
del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il
superiore diretto o senza giustificato motivo; (f) che esegua con negligenza
il lavoro affidatogli; (g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente
avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino
tale divieto; (h) che costruisca entro le officine dell'impresa oggetti per
proprio uso, con lieve danno dell'impresa stessa; (i) che, per disattenzione,
procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che
non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o
di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; (j) che effettui
irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge o altra alterazione
dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; (k) che in qualunque modo
trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che
commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale
o all'igiene.
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione
dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più
di 3 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto
alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in
mancanza di queste, all'Ente di previdenza nazionale.
Art. 52
- Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può
essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore
che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o
che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento
interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari
di cui all'articolo precedente; (b) assenze ingiustificate prolungate oltre
5 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 5 volte in un anno
nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; (c) inosservanza del divieto
di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando
tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli
impianti, ai materiali; (d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli
sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria
attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali; (e) furto o danneggiamento
volontari di materiale dell'impresa; (f) trafugamento di schede di disegni di
macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di
procedimenti di lavorazione; (g) costruzione entro le officine dell'impresa
di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'impresa stessa;
(h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa; (i) abbandono
del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone
o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano
gli stessi pregiudizi; (j) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto
nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
(k) insubordinazione verso i superiori; (l) recidiva nelle mancanze di cui ai
punti f), g), i) e k), articolo precedente.
Capitolo X
- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni (*).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non
può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un periodo di preavviso
i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della
qualifica cui appartiene il lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso
di cui ai seguenti punti a), b), e c), deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore
un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo
eventualmente non prestato.
Gli elementi tassativamente indicati all'art. 54 corrisposti al lavoratore in
caso di preavviso prestato o a titolo d'indennità sostitutiva dello stesso
sono computati nella retribuzione annua agli effetti del TFR.
(a) Lavoratori di cui al Gruppo 4), art. 4.
Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso
di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
(b) Lavoratori di cui al Gruppo 3), art. 4.
Sono previsti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza
dalla metà o dalla fine di ciascun mese:
anni di servizio cat. D cat. E fino a 5 anni compiuti 1 mese 1 mese oltre 5
anni e fino a 10 anni compiuti 1 mese e mezzo 1 mese oltre 10 anni 2 mesi 1
mese e mezzo
In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
(c) Lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2), art. 4
Sono previsti i seguenti termini di preavviso con decorrenza dalla metà
o dalla fine di ciascun mese:
anni di servizio cat. A
-B C
-D cat. E
-F fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese oltre 5 anni e fino a
10 anni compiuti 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2
mesi
In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
(*) Per i settori Lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIV del presente contratto.
Art. 54
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
Per le risoluzioni del rapporto di lavoro, la retribuzione annua da prendere
a base per la determinazione della quota di cui al comma 1, art. 2120 CC, è
quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (IPO);
- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza ex lege n. 297/82 fino al 31.10.94;
- indennità di turno (*), di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
- elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR);
- premio di produzione (elemento retributivo scorporato per OOVV);
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità, di eventuali
ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, nonché di preavviso
o di indennità sostitutiva dello stesso.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione
della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3,
art. 2120 CC.
(*) Per i settori Ceramica e Abrasivi l'articolo è sostituito da quanto
previsto in materia al capitolo XIII del presente contratto.
Art. 55
- Restituzione documenti di lavoro
- Certificato di lavoro.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro,
l'impresa dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente
aggiornati e il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
Nel caso in cui l'impresa non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà
rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione
al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale
nuovo rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2124 CC l'impresa dovrà rilasciare al lavoratore all'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempre
che non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione
del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle
sue dipendenze e delle mansioni da egli esercitate.
Art. 56
- Indennità in caso di morte.
Al riguardo dispongono le norme dell'art. 2122 CC che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità
sosti tutiva del preavviso e il TFR previsti nel presente contratto saranno
liquidati a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge,
ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3°
grado e agli affini entro il 2° grado, secondo le norme di ripartizione
stabilite dal predetto articolo del Codice Civile e previa presentazione all'impresa
della dovuta documentazione legale.
Art. 57
- Trasferimenti di azienda.
Nei casi di trasferimenti di azienda si richiamano le norme di legge (art. 47,
legge n. 428/90).
Capitolo XI
- ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 58
- Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
1) Ad iniziativa delle associazioni sindacali FILCEA
-CGIL, FEMCA
-CISL e UILCEM
-UIL in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene
costituita la RSU dei lavoratori, di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93
secondo la disciplina della elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano
espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per
la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre associazioni
sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti associazioni
previste al punto 4, parte II del richiamato accordo interconfederale.
2) La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate
da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione
ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione
ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato
alle sole associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura
avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Per la composizione
delle liste le associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche
(operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità
lavorativa.
3) Il numero dei componenti la RSU, fatte salve condizioni più favorevoli
previste da accordi collettivi in atto, è pari a:
- 3 componenti nelle unità da 16 a 100 dipendenti
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti
- 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti
- 30 componenti nelle unità lavorative di maggiori dimensioni
I componenti la RSU restano in carica 3 anni, salvo le ipotesi di decadenza
previste dall'Accordo interconfederale 20.12.93. I nominativi saranno comunicati
per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell'associazione industriale
territoriale competente.
4) Nelle unità lavorative con almeno 9 componenti la RSU, per i rapporti
con la Direzione aziendale, la RSU, ferma restando la propria titolarità
contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato
ese cutivo eletto tra i suoi componenti. L'elezione avviene a voto palese sulla
base della rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo,
comunque, la presenza di tutte le associazioni che hanno acquisito rappresentanza
nella RSU.
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20.7.90 e i suoi
componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA
- anche degli operatori di vendita
- di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità
sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale
per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del
numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3,
si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70. Le associazioni
sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari
per il tramite dell'associazione industriale territoriale.
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà
di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza
all'unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche
i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa
svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti
ai dirigenti della RSA ai sensi dell'art. 23, legge n. 300/70. Nelle unità
lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti, considerata la congruità
e rilevanza dei compiti assegnati alla RSU, i componenti della stessa disporranno
di un monte ore annuo pari a 2 ore per ogni dipendente in forza all'unità.
Le associazioni sindacali FILCEA, FEMCA e UILCEM per lo svolgimento della loro
attività associativa all'interno delle unità lavorative disporranno
di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz'ora per ogni dipendente
in forza all'unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante
i componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni. Ferma
restando la fruizione attraverso i componenti la RSU delegati, nelle unità
lavorative nelle quali sia stato riconosciuto al Consiglio di fabbrica un monte
ore eccedente le 2 ore annue per dipendente, tale eccedenza, dedotta la quota
eventualmente occorrente per garantire ai componenti la RSU i permessi previsti
dall'art. 23, legge n. 300/70, sarà ripartita in ugual misura tra RSU
e FILCEA, FEMCA e UILCEM. Eventuali agibilità/permessi previsti in sede
aziendale per la Commissione Ambiente restano comunque salvi a favore di tale
Commissione. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con
un preavviso di 24 ore, dalla RSU o dalle associazioni sindacali FILCEA, FEMCA,
UILCEM alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il
godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento
dell'attività produttiva.
7) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali
stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70
n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
8) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300 e dall'Accordo
interconfederale 20.12.93, il pieno esercizio dei diritti sindacali è
garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea,
partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU,
diritto di informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti
attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale
saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori
di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali
terranno conto di quanto previsto all'art. 67, CCNL 20.7.90.
9) Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte nel rispetto
delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la
Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calen dario della votazione.
La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti
con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo
interconfederale.
10) A livello aziendale, nell'ambito delle linee guida predisposte dall'OBC,
saranno concordate specifiche iniziative formative rivolte alle RSU.
Nota a verbale.
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/85 sul riconoscimento giuridico
dei Quadri, le imprese danno atto che nella RSU, costituita ai sensi del presente
articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.
Chiarimenti a verbale.
1) Le variazioni occupazionali dell'unità lavorativa, comportanti un
diverso numero di componenti la RSU ai sensi del punto 3 del presente articolo,
saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, s'intendono richiamate
le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
Dichiarazione FULC.
In relazione alla disciplina dell'elezione della RSU di cui all'Accordo interconfederale
20.12.93, le associazioni sindacali FILCEA
-CGIL, FEMCA
- CISL e UILCEM
-UIL richiamano le norme regolamentari di cui all'apposita intesa definita tra
le stesse.
Art. 59
- Assemblee.
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno
essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle associazioni
sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale
per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall'impresa
nell'unità lavorativa o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori
dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa. Le assemblee saranno
svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori, garantendo
l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui
e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione con modalità da concordare
tra la Direzione aziendale e la RSU.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori
potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione
dei turni.
Normalmente le assemblee saranno tenute all'inizio o alla fine dell'orario di
lavoro o della sosta giornaliera.
Ai lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità
lavora tiva, l'esercizio del diritto di assemblea sarà assicurato anche
mediante la previsione di specifiche modalità, tempi e luoghi, da concordare
tra la Direzione aziendale e la RSU. La disponibilità dei locali è
a carico dell'impresa.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni fino a 2 per
ogni associazione firmataria del contratto.
La RSU o le associazioni sindacali che intendono convocare l'assemblea dovranno
far pervenire alla Direzione aziendale, nonché all'Associazione industriale
territoriale, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista
per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora d'inizio e della durata presunta.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento
della data dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalla Direzione aziendale
alla RSU e all'Associazione industriale territoriale che informerà le
associazioni sindacali.
La RSU o le associazioni sindacali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea
mediante avviso affisso negli albi aziendali. La RSU indicherà all'impresa,
prima dell'assemblea, i nominativi dei dirigenti sindacali esterni eventualmente
partecipanti.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato
a 10 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore
avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il
proprio orario normale di lavoro. Il suddetto numero di 10 ore verrà
calcolato per anni di calendario. Il numero massimo di assemblee nell'anno è
fissato in 8.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno
10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee
saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'impresa.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che nelle unità nelle quali è costituita la RSU,
il diritto di indire assemblee per un massimo di 10 ore all'anno durante l'orario
di lavoro, con decorrenza della retribuzione, può essere esercitato:
- da parte della RSU entro il limite di 7 ore all'anno;
- da parte delle associazioni sindacali stipulanti che hanno partecipato alla
costituzione della RSU, per le restanti 3 ore all'anno.
Nota a verbale.
FARMINDUSTRIA e FULC convengono che per i soli ISF il diritto di assemblea potrà
essere esercitato anche in occasione di riunioni aziendali a loro specificamente
dedicate a condizione che le suddette assemblee non siano di ostacolo allo svolgimento
delle riunioni stesse. Le modalità saranno concordate con la Direzione
aziendale.
Art. 60
- Permessi per cariche sindacali.
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle
Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad
esse aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio,
permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giornate all'anno per
ciascun lavoratore. Il permesso deve venire espressamente richiesto dalle Organizzazioni
dei lavoratori interessate con lettera indirizzata all'associazione provinciale
dei datori di lavoro e per conoscenza all'impresa.
L'appartenenza agli Organi di cui al comma 1 e le variazioni relative devono
essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni
competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'impresa
interessata.
Art. 61
- Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
(a) Cariche sindacali.
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa a richiesta
un'aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge 20.5.70 n. 300. Durante tale aspettativa
non compete alcun trattamento economico; peraltro essa sarà computata
come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali
fino a un massimo di anni 3.
(b) Cariche pubbliche.
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive è concessa
a richiesta un'aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge 20.5.70 n. 300. Il periodo
di assenza dal lavoro, trascorso nell'espletamento delle funzioni attribuitegli,
non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma sarà considerato
come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali fino a un
massimo di 2 anni e agli effetti del TFR secondo quanto stabilito dalla legge
27.12.85 n. 816.
Art. 62
- Affissione.
In materia di affissione si richiamano le disposizione di legge vigenti. Al
riguardo le Direzioni aziendali consentiranno alle OOSS firmatarie del presente
contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate
dal responsabile incaricato delle medesime.
Per le imprese dotate di web intraziendale (intranet) al fine di consentire
a tutti i dipendenti l'accesso alle informazioni di carattere sindacale, le
affissioni potranno essere effettuate attraverso apposita bacheca elettronica,
intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda su richiesta della
RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
Le specifiche modalità operative di accesso alla bacheca elettronica
saranno definite a livello aziendale senza aggravio di costi.
Le anzidette comunicazioni sindacali dovranno riguardare argomenti attinenti
al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali.
Le comunicazioni da affiggere/inserire in bacheca, devono essere inoltrate in
copia alla Direzione aziendale.
Art. 63
- Versamento dei contributi sindacali.
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'impresa provvederà a trattenere,
sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo
associativo su delega.
All'impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità
annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
Tale delega s'intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita
disdetta da parte dell'interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della
normale scadenza, che sarà operativa dal 1° gennaio dell'anno successivo.
La delega dovrà contenere l'indicazione della OS cui l'impresa dovrà
versare il contributo, nonché della percentuale dell'1% da calcolare
sul minimo tabellare e IPO in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione
e versamento non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L'impresa trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza
mediante versamento a un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo
stesso sindacato. Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati
mensilmente.
Art. 64
-Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo
contrattuale.
Le imprese distribuiranno ai lavoratori in forza il 12.2.02 una copia del presente
contratto di lavoro.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente
l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti.
È vietata la riproduzione totale o parziale del presente contratto senza
autorizzazione delle Parti stipulanti.
Secondo modalità stabilite dalle OOSS stipulanti, le imprese effettueranno
ai lavoratori una ritenuta a titolo di contributo straordinario per rinnovo
contratto che verrà trasferita alle OOSS stesse.
Norma transitoria.
Le Parti si danno atto che, trascorsi i tempi tecnici necessari per la stesura
e la stampa del CCNL, si darà attuazione alla sua distribuzione ai lavoratori.
Circa la ritenuta a titolo di contributo straordinario prevista dal comma 4
del presente articolo, la stessa è fissata in E 10 da effettuarsi sulla
retribuzione di luglio 2002.
Capitolo XII
- CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 65
- Reclami e controversie.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottopo ste a tentativo
di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi
fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'autorità giudiziaria
o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
(a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le
quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali
in vigore, nonché da leggi; (b) le controversie relative alle norme transitorie
in materia di lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni
gravose, di cui al CCNL 27.11.66; (c) le procedure previste dagli artt. 14 e
15, Accordo interconfederale 18.4.66 per la costituzione e il funzionamento
delle Commissioni interne.
1) Controversie individuali e plurime.
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante
il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale,
presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest'ultimo, entro
1 settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l'accettazione o il
rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui
il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni
il reclamo tramite la RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve
essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore
riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo,
la predetta rappresentanza può assumere l'iniziativa di proporre la questione
dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le
associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa
entro 20 giorni dalla richiesta.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la RSU, il
lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia
plurima, può sottoporre il suo reclamo all'esame di 1 o più OOSS
firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.
Questa potrà richiedere, entro i 10 giorni dal mancato accordo, alla
Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto
della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta
entro 10 giorni all'esame delle OONN di categoria che la esamineranno entro
i 10 giorni successivi.
2) Controversie per i provvedimenti disciplinari.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle norme di legge, nonché alle disposizioni dell'art. 50 del presente
contratto.
3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali.
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno
deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista
nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da 3 rappresentanti
dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Parti
stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere
sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina
e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
* * * * * * * * *
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in
impresa e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle
Parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 22.1.83,
a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei
per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto
tra Direzione aziendale e RSU; in particolare, qualora la controversia abbia
come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge,
nonché l'informazione di cui alla Parte II del contratto, a richiesta
di una delle Parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle
Organizzazioni stipulanti.
Dichiarazione delle parti.
Le Parti, considerata la necessità di aggiornare la normativa di cui
al presente articolo, convengono di verificare nell'ambito dell'Osservatorio
la possibilità di definire una normativa relativa a procedure di conciliazione
da applicarsi negli ambiti territoriali in assenza di accordi locali in merito.
Art. 66
- Abrogazione dei precedenti contratti: opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione,
i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per
le categorie di lavoratori cui si riferisce.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provin ciali
e gli accordi aziendali, s'intendono superate e sostituite (salvi facendo i
casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal
presente contratto le cui disposizioni
- nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi
- sono correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Peraltro per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali e accordi
aziendali, le Parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive
competenti OOSS periferiche l'accordo per l'opzione
- in relazione ai singoli istituti
- fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione
regolanti i singoli istituti stessi.
L'opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data
di sti pulazione del presente contratto.
Art. 67
- Condizioni di miglior favore.
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non
hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Art. 68
- Piccole imprese.
Per le piccole imprese industriali che occupano non più di 20 lavoratori
di cui al Gruppo 4), art. 4, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi
fra le competenti OOSS provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitino
l'onere di qualche istituto contrattuale.
Art. 69
- Decorrenza e durata.
Il presente contratto, relativo al quadriennio 1° gennaio 2002
-31 dicembre 2005 per la materia normativa e al biennio 1° gennaio 2002
-31 dicembre 2003 per la materia retributiva, fatte salve le specifiche decorrenze
espressamente previste, decorre dalla data della sua sottoscrizione.
Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga
disdetto con lettera raccomandata r/r almeno 3 mesi prima della scadenza per
quanto riguarda la parte retributiva, almeno 5 mesi prima della scadenza per
quanto riguarda la parte normativa.
Durante tali periodi, secondo quanto previsto dall'Intesa 21.4.89, parte integrante
dell'Accordo interconfederale 25.1.90, la Parte che ha ricevuto le richieste
di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle
richieste medesime.
Capitolo XIII
- SETTORI CERAMICA E ABRASIVI
Elenco delle norme del capitolo XIII "settori Ceramica e Abrasivi",
che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto:
Art. 4
- Classificazione del personale. Art. 9
- Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno e a turni. Art.
13
- Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro. Art. 14
- Ferie. Art. 16
- Minimi contrattuali.
Per il quadro completo delle norme previste per i settori Ceramica e Abrasivi,
si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nei
capitoli I
-XII:
Parte VII
- Assistenza sanitaria complementare
- specificità settoriale.
Art. 8
- Orario di lavoro
- specificità settoriale. Art. 10
- Computo maggiorazioni per lavoro a turni
- nota a piè pagina. Art. 12
- Trattamento economico per Pasqua
- specificità settoriale. Art. 14
- Ferie
- specificità settoriale. Art. 17
- Scatti di anzianità
- specificità settoriale. Art. 18
- Premio di partecipazione
- appendice n. 3. Art. 19
- Retribuzione oraria e giornaliera
- specificità settoriale. Art. 54
- Trattamento di fine rapporto
- specificità settoriale.
CLASSIFICAZIONI
Premessa all'art. 4.
Le Parti:
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema
degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle parti nell'evoluzione dell'organizzazione
del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni;
- verificato che l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro caratterizzata
dalla flessibilità e dalla mobilità ha dato luogo a figure professionali
nuove che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività
complessiva delle imprese
hanno realizzato una riforma del sistema classificatorio mirata a rafforzare
il rapporto tra professionalità, sistema d'inquadramento del personale
e organizzazione del lavoro.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l'evoluzione realizzata e rappresenta
uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo
un ampliamento delle ipotesi di mobilità (verticale e orizzontale), flessibilità,
accorpamento e arricchimento delle mansioni, realizzando nello stesso tempo
la certezza dell'inquadramento per le nuove figure professionali.
Le imprese condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella
concreta attuazione delle leggi di parità nn. 930/77 e 125/91, soluzioni
tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili
e lavori tradizionalmente femminili.
Art. 4
- Classificazione del personale.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle
seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali
con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni
organizzative come da prospetto sottoriportato:
categorie posizioni organizzative A 1 B 1
-2 C 1
-2
-3 D 1
-2
-3 E 1
-2
-3 F
-
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle
declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti
indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono
il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà
essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto
a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato
sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Rientra nell'attività contrattuale della RSU la verifica degli inquadramenti
adottati a fronte di tali fattispecie.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE ABRASIVI
Categoria A
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con
carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico
-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione
degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni
di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali
dell'impresa, nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza,
responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione
anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13.5.85 n. 190, è attribuita
la qualifica di Quadro.
Categoria B.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1.
Profili Impiegati.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti
alla categoria B PO 2.
Posizione organizzativa B2.
Profili Impiegati:
- tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi
prodotti;
- tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
- amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione
tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica;
- preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di
poteri e facoltà d'iniziativa;
- addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche
acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta
all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione
dei prodotti.
Categoria C.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano
cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché
i lavoratori che, con poteri d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati
della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico
- pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo
di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo
e complessità.
Posizione organizzativa C1.
Profili Impiegati:
- tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori
di produzione e non;
- tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
- addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica
nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali:
- incaricato che, con competenza di tutte le operazioni di collaudo e delle
principali lavorazioni di un settore, segue la messa a punto di nuovi processi
o prodotti abrasivi effettuando tutti i controlli e le prove necessarie con
elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa dei dati e relativa interpretazione
dei risultati;
- capo squadra con apporto di competenza tecnico
-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati
della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità
e/o QS.
Profili Operai:
- lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico
-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su
attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento
funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente
che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature
di competenza.
Posizione organizzativa C2.
Profili impiegati:
- amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità
generale o industriale o nell'ambito tecnico
-commerciale;
- addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico
-commerciale;
- corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali:
- preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati
al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
- strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva,
con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa
installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e
ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento
alle condizioni di esercizio.
Profili Operai:
- meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche
al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con
la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie
al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché
con poteri d'iniziativa;
- elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche
al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con
la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie
al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche
complessi, nonché con poteri d'iniziativa;
- preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione
autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati,
delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi
e qualitativi mediante le opportune prove;
- montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori
che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro
di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri d'iniziativa
e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie
a un corretto esercizio degli stessi;
- lavoratore con responsabilità di controllo tecnico produttivo sugli
impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti
agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente
che elettronicamente sugli impianti affidati;
- preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico)
con responsabilità di decisione;
- lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico
-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di
coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre
di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli
impianti affidati.
Posizione organizzativa C3.
Profili Impiegati:
- le stesse mansioni previste alla categoria D PO 1 con in più il coordinamento
dell'operatività di un gruppo di lavoratori;
- addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti
di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali:
- capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai:
- lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei
risultati su più impianti complessi;
- preposto a prove di laboratorio chimico con elaborazione autonoma qualitativa
e quantitativa;
- manutentore elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva,
operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi;
- manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni
di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di
impianti complessi.
Categoria D
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute
d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire
il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità;
ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico
-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati
nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità;
ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente
con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione
conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni
richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico
-pratica acquisita con adeguata esperienza. Appartengono inoltre a questa categoria
i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse
la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico
-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzativa D1.
Profili Impiegati:
- addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
- disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo
di supporto meccanografico (CAD);
- impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche
e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio
lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni
specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza
delle finalità tecnico
-organizzative del lavoro stesso;
- addetti all'ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e
paghe;
- addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva
nell'ambito delle istruzioni ricevute;
- impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale
e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti
aziendali o con enti esterni;
- impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali:
- capisquadra con apporto di competenza tecnico
-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai:
- addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione
con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del
prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
- addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
- addetti alla manutenzione di stampi mediante l'uso di macchine utensili operanti
in completa autonomia tecnica;
- addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici
operanti in completa autonomia tecnica;
- preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità
sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento
del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
- addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità
sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell'impianto in
forma autonoma;
- preposto alla programmazione, conduzione e controllo di macchine a controllo
numerico;
- addetti alla pressatura di mole con spessore inferiore a mm. 15 e con diametro
superiore a 800 mm.
Posizione organizzativa D2.
Profili Operai:
- lavoratore che in autonomia verifica, tramite documenti di spedizione, la
corrispondenza tra il materiale da spedire e la giusta destinazione con compiti
di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti;
- addetti alla programmazione e conduzione con macchine di sinterizzazione per
dischi diamantati con responsabilità sui parametri di qualità
eseguendo normali lavori di messa a punto.
Posizione organizzativa D3.
Profili Impiegati:
- addetti ad uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti
quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione
di fatture anche con ausilio EDP, ecc.;
- addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione
e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
- addetto alla digitazione su videoterminale;
- impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
- tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio
e/o schedari;
- dattilografi;
- addetti alle scritturazioni manuali e copie;
- centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati)
passeranno alla PO 2 (normativa impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella
PO 3 a far tempo dalla data di assunzione.
Profili Operai:
- addetti a prove di laboratorio che in base a metodi predeterminati eseguono
prove chimico
-fisiche con capacità di analisi;
- addetti alla conduzione del ciclo produttivo per la preparazione degli impasti
con controllo e conduzione degli impianti e responsabilità dei risultati
qualitativi del prodotto;
- addetti al collaudo qualità complessivo in autonomia e con elaborazione
e responsabilità dei dati finali;
- conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e
con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma
sul funzionamento dell'impianto;
- preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità
del personale;
- attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia
esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o
macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
- elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con
l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo
e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
- autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
- infermiere diplomato;
- addetto allestimento ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti
utilizzando carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
Categoria E.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di
lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche
attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità
tecnico
-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base
a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzativa E1.
Profili Operai:
- addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione
dati del prodotto finito;
- addetti alla preparazione di impasti abrasivi con responsabilità della
composizione e della pesatura;
- addetti alla conduzione di macchine di spalmatura e/o flessibilizzazione di
impianti continui con responsabilità della regolazione;
- addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono
operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione
dei risultati;
- addetti alle macchine di formatura mole abrasive con utilizzo di manipolatori
automatici e con regolazione e controllo dei dispositivi tecnici al fine di
conseguire i parametri qualitativi previsti.
Posizione organizzativa E2.
Profili Operai:
- addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico
e con piccoli interventi di regolazione;
- addetti al taglio e allestimento o confezione di nastri larghi (superiore
a mm. 350) con responsabilità della giunzione;
- addetti alla finitura e alla ravvivatura periferica di mole abrasive a centro
depresso e troncatrici;
- addetti alla fustellatura con scelta e cambio stampi;
- addetti alla preparazione di impasti abrasivi senza responsabilità
della composizione e della pesatura;
- addetti all'allestimento o confezione di nastri abrasivi di larghezza superiore
a mm. 350;
- tornitori e rettificatori di mole sagomate a tazza e a bisello;
- addetti alla spianatura di tutti i tipi di mole abrasive;
- addetti alla pressatura di tutti i tipi di mole e segmenti abrasivi con il
compito di cambio stampi;
- addetti alla tornitura di sgrossatura o rettifica di tutte le mole abrasive
o alla ravvivatura periferica di mole abrasive troncatrici e a centro depresso;
- addetti al taglio di 1a fase di rotoli e nastri di larghezza superiore a mm.
350;
- addetti alle macchine di formatura di mole abrasive con utilizzo di manipolatori
automatici;
- operatori su macchine utensili di officina non complesse;
- conduttori di carrelli sollevatori semoventi;
- addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro
prestabiliti;
- autisti;
- addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
- meccanici o elettricisti generici addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
- muratori;
- addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati;
- addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
Posizione organizzativa E3.
Profili Operai:
- addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
- addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
- addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo;
- addetti a prove semplici di routine;
- addetti all'inscatolamento e imballaggio.
Categoria F.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni
che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni
tecniche.
Profili Operai:
- lavoratori in addestramento per categorie superiori;
- addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette;
- addetti alle pulizie;
- addetti a manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORI DOMESTICO E ORNAMENTALE
Categoria A.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con
carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico
-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione
degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni
di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali
dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza,
responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione
anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13.5.85 n.
190, è attribuita la qualifica di Quadro.
Categoria B.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1.
Profili Impiegati.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti
alla categoria B PO 2.
Posizione organizzativa B2.
Profili Impiegati:
- tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi
prodotti;
- tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
- amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione
tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica;
- preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di
poteri e facoltà d'iniziativa;
- addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche
acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta
all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione
dei prodotti.
Categoria C.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano
cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché
i lavoratori che, con poteri d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati
della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico
- pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo
di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo
e complessità.
Posizione organizzativa C1.
Profili Impiegati:
- tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori
di produzione e non;
- tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
- addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica
nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali:
- maestro d'arte;
- modellista che realizza con particolare competenza tecnico
-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado
di coordinare anche altri modellisti;
- capo squadra con apporto di competenza tecnico
-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati
della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità
e/o QS;
- pittore ideatore di disegni per le ceramiche d'arte;
- pittore miniatore di fiori, figure e paesaggi per la cui esecuzione si richiedano
attitudini e abilità tecniche particolari.
Profili Operai:
- lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico
-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su
attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento
funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente
che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature
di competenza.
Posizione organizzativa C2.
Profili Impiegati:
- amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità
generale o industriale o nell'ambito tecnico
-commerciale;
- addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico
-commerciale;
- corrispondenti in più di 1 lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali:
- preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati
al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
- strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva,
con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa
installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e
ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento
alle condizioni di esercizio.
Profili Operai:
- meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche
al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con
la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie
al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché
con poteri d'iniziativa;
- elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche
al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con
la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie
al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche
complessi, nonché con poteri d'iniziativa;
- preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione
autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati,
delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi
e qualitativi mediante le opportune prove;
- montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori
che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro
di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri d'iniziativa
e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie
a un corretto esercizio degli stessi;
- lavoratore con responsabilità di controllo tecnico
-produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale
degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente
che elettronicamente sugli impianti affidati;
- preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico)
con responsabilità di decisione;
- lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico
-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di
coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre
di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli
impianti affidati;
- filettatore e guarnitore con carattere di originalità di pezzi artistici
complessi.
Posizione organizzativa C3.
Profili Impiegati:
- le stesse mansioni previste alla categoria D PO 1 con in più il coordinamento
dell'operatività di un gruppo di lavoratori;
- addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti
di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali:
- capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai:
- lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei
risultati su più impianti complessi;
- addetti a controlli di laboratorio e prove tecnologiche su materie prime,
impasti e vernici;
- manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni
di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di
impianti complessi;
- decoratore con pennello e/o aerografo di disegni artistici (maestro di decorazione);
- torniante e/o calcatore che con procedimento esclusivamente manuale e con
l'ausilio del tornio o di forma in gesso realizza, a partire dalla materia prima,
pezzi diversi.
Categoria D.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute
d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire
il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità;
ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico
-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati
nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità;
ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente
con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione
conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni
richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico
-pratica acquisita con adeguata esperienza. Appartengono inoltre a questa categoria
i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse
la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico
-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzativa D1.
Profili Impiegati:
- addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
- disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo
di supporto meccanografico (CAD);
- impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche
e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio
lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni
specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza
delle finalità tecnico
-organizzative del lavoro stesso;
- addetti all'ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e
paghe;
- addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva
nell'ambito delle istruzioni ricevute;
- impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale
e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti
aziendali o con enti esterni;
- impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali:
- capisquadra con apporto di competenza tecnico
-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai:
- addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione
con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del
prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
- addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
- addetti alla manutenzione mediante l'uso di macchine utensili operanti in
completa autonomia tecnica;
- addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici
operanti in completa autonomia tecnica;
- preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità
sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento
del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
- addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità
sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell'impianto in
forma autonoma;
- addetti alla realizzazione di modelli originali in gesso con interpretazione
del disegno per il colaggio su impianti tradizionali semimeccanizzati e meccanizzati.
Posizione organizzativa D2.
Profili Operai:
- conduttore di forni continui e/o intermittenti con compiti di carico e scarico,
regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentano interventi in
forma autonoma sul funzionamento dell'impianto e con responsabilità di
controllo sulla rilevazione dati;
- madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso "complessi"
(1° stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
Posizione organizzativa D3.
Profili Impiegati:
- addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti
quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione
di fatture anche con ausilio EDP, ecc.;
- addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione
e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
- addetti alla digitazione su videoterminale;
- impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
- tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio
e/o schedari;
- dattilografi;
- addetti alle scritturazioni manuali e copie;
- centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati)
passeranno alla PO 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella PO
3 a far tempo dalla data di assunzione.
Profili Operai:
- madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso non complessi (1°
stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno;
- addetto a prove e analisi di laboratorio;
- addetto alla colatura, sformatura e finitura di pezzi artistici particolarmente
complessi;
- filettatore e/o decoratore a mano su pezzi di particolare complessità;
- conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e
con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma
sul funzionamento dell'impianto;
- preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità
del personale;
- attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia
esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o
macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
- elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con
l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo
e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
- autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
- infermiere diplomato;
- operatore di linee automatiche di colaggio zuppiere con sformatura manuale
e assistenza linea;
- addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti
utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
Categoria E.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di
lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche
attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità
tecnico
-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base
a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzativa E1.
Profili Operai:
- addetti all'applicazione di decalcomanie complesse (bordature complete) esclusivamente
su pezzi complessi di oggettistica;
- addetto a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono
operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione
dei risultati;
- addetti alle prove semplici di routine di laboratorio;
- addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo;
- addetto al tunnel di termoretrazione pallet con compiti di controllo forno
di termoretrazione e registrazione versamenti a magazzino;
- decoratore a mano;
- filettatore a mano;
- fascettatore a mano su pezzeria;
- meccanico o elettricista;
- muratori e/o fornellisti;
- addetti alla filettatura a macchina con compiti di messa a punto e regolazione
della macchina;
- addetti alla scelta e preparazione campioni;
- addetti al taglio e preparazione carte cromo secondo ordini e commissioni
indicate;
- addetti alla verniciatura per immersione di caffetteria e/o pezzeria colorata;
- addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico
e con piccoli interventi di regolazione.
Posizione organizzativa E2.
Profili Operai:
- addetti alla scelta, incartamento e imballo;
- operatori su macchine utensili di officina non complesse;
- addetti ai carrelli sollevatori semoventi;
- addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro
prestabiliti;
- addetti al confezionamento di ordini di spedizione in base a metodi prestabiliti;
- autisti;
- addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
- meccanico o elettricista non finito;
- muratore e/o fornellista non finito;
- addetti alla verniciatura tazze in monocottura;
- addetti alla rifinitura manuale pirofile ovali e simili;
- addetti alla finitura a mano di pezzi cavi e pezzeria;
- addetti alla pressatura o formatura;
- addetti alla foggiatura con macchina semiautomatica e automatica di tondini,
tazze, boli e piattini;
- addetti alla preparazione e applicazione di decalcomanie a mano e/o macchina;
- addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o impianti automatici
di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione
dati;
- addetti impianto produzione atomizzato;
- aerografista comune;
- addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell'umidità
del materiale;
- colaggio, sformatura, finitura di caffetteria e oggettistica varia colata;
- colatura e finitura di forme in gesso non complesse;
- addetti al carico carri forno che richiedono un corretto posizionamento dei
pezzi in funzione delle diverse tipologie e/o della particolarità del
pezzo;
- addetti alla sorveglianza di macchine automatiche per applicazione con schermo
-seta;
- incasellatrice a mano di piatti e/o pezzeria;
- addetti alle macchine filettatrici;
- addetti alle macchine di termoretrazione;
- addetti all'applicazione a mano di decalcomanie e bordure piene;
- verniciatore a mano a immersione di pezzeria e caffetteria;
- addetti alla pressatura stelloni;
- addetti all'alimentazione delle macchine di verniciatura con compiti di controllo
densità;
- addetti al colaggio, sformatura e applicazione manici;
- addetti alla scelta pezzeria e caffetteria prodotto decorato;
- addetti alla scelta e controllo prodotto finito bianco;
- addetti ai controlli, selezioni e scelte non complesse di prodotti semilavorati
con controllo funzionamento macchina;
- addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
- addetti al carico e scarico essiccatoi e forni;
- addetti alla classificazione e immagazzinamento imballi;
- addetti al carico e scarico carrelli biscotto e vernice con scelta del biscotto.
Posizione organizzativa E3.
Profili Operai:
- addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni;
- addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
- addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
- addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo;
- addetti all'applicazione manici;
- addetti alla raccolta e impilaggio piatti;
- addetti alla pulizia piedino e centraggio tazze;
- addetti all'alimentazione rotofinish;
- addetti al carico e scarico carrelli biscotto e/o vernice;
- addetti alla movimentazione di impasti, sbozzati, semilavorati;
- addetti alla movimentazione manuale di carrelli;
- addetti all'incartamento e imballaggio;
- addetti all'applicazione semplice di decalcomanie;
- addetti rifinitura stelloni.
Categoria F.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni
che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni
tecniche.
Profili Operai:
- lavoratori in addestramento per categorie superiori;
- addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette;
- addetti alle pulizie;
- addetti a manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE CERAMICA SANITARIA
Categoria A.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con
carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico
-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione
degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni
di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali
dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza,
responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione
anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13.5.85 n.
190, è attribuita la qualifica di Quadro.
Categoria B.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1.
Profili Impiegati.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni
direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo
di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti,
con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni
specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche
di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti
alla categoria B PO 2.
Posizione organizzativa B2.
Profili Impiegati:
- tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi
prodotti;
- tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
- amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione
tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica;
- preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di
poteri e facoltà d'iniziativa;
- addetto alla promozione e vendita che, in base a conoscenze tecniche specialistiche
acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate, presta
all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione
dei prodotti.
Categoria C.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano
cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché
i lavoratori che, con poteri d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati
della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico
- pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo
di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo
e complessità.
Posizione organizzativa C1.
Profili Impiegati:
- tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori
di produzione e non;
- tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
- addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica
nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali:
- modellista che realizza con particolare competenza tecnico
-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado
di coordinare anche altri modellisti;
- capo squadra con apporto di competenza tecnico
-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati
della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità
e/o QS.
Profili Operai:
- lavorat